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Sentenza

Sentenza n. 1940/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha presentato alla Regione Siciliana un’istanza, corredata dalla documentazione necessaria, per l’avvio della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali stabilite dal provvedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico e alle opere connesse. L’Amministrazione ha comunicato la procedibilità dell’istanza e l’avvio del procedimento, ma non lo ha concluso entro i termini previsti, nonostante un sollecito e una successiva diffida. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990, dell’art. 8 del D.A. n. 295/2019, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza e giusto procedimento, nonché dei principi europei di diffusione delle fonti rinnovabili richiamati nel ricorso. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna delle Amministrazioni a concludere il procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente un preciso obbligo dell’Amministrazione di provvedere, derivante sia dall’art. 2 della l. n. 241/1990 sia dalla disciplina specifica dell’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006. In presenza di una formale istanza non pretestuosa, l’Amministrazione deve concludere il procedimento anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. L’art. 28, comma 3, prevede che la verifica di ottemperanza si concluda entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione; il comma 4 stabilisce che, ove il soggetto incaricato non provveda, l’autorità competente deve svolgere direttamente la verifica entro ulteriori novanta giorni. Poiché l’istanza era stata presentata il 22 settembre 2025, il primo termine era scaduto il 24 ottobre 2025 e anche l’ulteriore termine di novanta giorni era scaduto prima della notificazione del ricorso, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il TAR ha ordinato al Dipartimento Ambiente di concludere la verifica entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori trenta giorni. È stato precisato che il commissario dovrà esercitare il potere sostitutivo senza pregiudicare il merito delle valutazioni discrezionali spettanti all’Amministrazione. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è esperibile per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e la conseguente declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di persistente inerzia dopo l’ordine di provvedere, di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, anche quando ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

  • art. 28, comma 3, d.lgs. 152/2006

    “L’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente”

    Fissa il termine ordinatorio o perentorio, secondo il testo richiamato dall’Amministrazione, per la conclusione della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 152/2006

    “qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’autorità competente, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni”

    Prevede l’intervento diretto dell’autorità competente e un ulteriore termine di novanta giorni quando il soggetto incaricato non abbia provveduto.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il termine di cento giorni entro il quale il commissario ad acta deve presentare la parcella relativa all’attività svolta, a pena di decadenza.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio presuppone la mancata conclusione, entro il termine dovuto, di un procedimento già avviato oppure la mancata evasione di un’istanza privata idonea a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, in presenza di un obbligo giuridico di provvedere.
  • L’obbligo di provvedere può derivare non solo da una specifica disposizione di legge, ma anche dai principi generali di correttezza, buona amministrazione, trasparenza e tutela dell’affidamento del privato a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione.
  • In presenza di una formale istanza non pretestuosa né abnorme, l’Amministrazione deve adottare un provvedimento espresso anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; non può limitarsi a rimanere inerte.
  • La verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 deve essere conclusa entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione; se il soggetto incaricato non provvede, l’autorità competente deve svolgere direttamente la verifica entro ulteriori novanta giorni.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per concludere il procedimento e nominare anticipatamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, fermo restando che l’intervento sostitutivo non può predeterminare il contenuto dell’esercizio di un potere discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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