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Sentenza

Sentenza del 20/09/2018 n. 746 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito alla classificazione tariffaria di apparecchi in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet (set-top box IPTV). Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoci 8528 71 13 e 8528 71 90 - Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale di set-top box IPTV importati dalla Cina, capaci di ricevere, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta via Internet, ma non segnali trasmessi via etere, cavo o satellite. L'importatrice sosteneva che i prodotti rientrassero nella sottovoce 8528 71 13, relativa ai set-top box con funzione di comunicazione e soggetta a esenzione da dazi. L'amministrazione danese riteneva invece applicabile la sottovoce residuale 8528 71 90, con dazio del 14%, poiché gli apparecchi erano privi di un videotuner o sintonizzatore video.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la sottovoce 8528 71 13 si applica solo agli apparecchi dotati di un videotuner o sintonizzatore video, cioè di un dispositivo capace di selezionare canali o frequenze portanti e convertire segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili da monitor o apparecchi di registrazione o riproduzione. Gli apparecchi IPTV privi di tale componente devono essere classificati nella sottovoce 8528 71 90, con applicazione del dazio del 14%. La verifica tecnica finale è stata rimessa al giudice nazionale del rinvio. La Corte ha inoltre escluso che l'ITA potesse imporre un'interpretazione contraria al testo della nomenclatura applicabile nel periodo considerato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell'Unione.

    La classificazione deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto e del testo delle voci e sottovoci tariffarie.

  • Regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione

    Sottovoce 8528 71 13: apparecchi con microprocessore, modem per l'accesso a Internet, funzione di scambio interattivo di informazioni e capacità di captare segnali televisivi; sottovoce 8528 71 90: altri.

    La sottovoce 8528 71 13 richiede anche la presenza di un videotuner o sintonizzatore video; in mancanza, opera la sottovoce residuale 8528 71 90.

  • Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, in particolare regole 1 e 6

    La classificazione è determinata legalmente dal testo delle voci, delle sottovoci e delle note pertinenti.

    I titoli delle sezioni e dei capitoli hanno valore indicativo, mentre il testo delle sottovoci e le caratteristiche oggettive del prodotto sono determinanti.

  • Accordo GATT 1994 e Information Technology Agreement (ITA)

    Le parti si impegnano a eliminare i dazi applicabili ai set-top box con funzione di comunicazione.

    Gli accordi internazionali devono orientare l'interpretazione del diritto dell'Unione, ma non possono giustificare una classificazione incompatibile con il chiaro tenore letterale della nomenclatura applicabile.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2011

    Il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2011 ed è privo di efficacia retroattiva.

    Le modifiche adottate per recepire le decisioni dell'OMC non si applicano retroattivamente alle importazioni precedenti alla loro entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale di prodotti tecnologici, conta principalmente la configurazione tecnica oggettiva dell'apparecchio al momento dell'importazione, non la sua denominazione commerciale o la funzione prevalente dichiarata.
  • Una sottovoce specifica può essere applicata solo se il prodotto possiede tutti gli elementi tecnici richiesti dal suo testo; la mera capacità di ricevere segnali televisivi via Internet non equivale alla presenza di un videotuner.
  • Il videotuner deve consentire la selezione di canali o frequenze portanti e la conversione di segnali televisivi ad alta frequenza; componenti Ethernet, WLAN, ISDN o altri dispositivi che svolgono funzioni analoghe a un modem non sostituiscono automaticamente tale requisito.
  • Quando manca l'elemento tecnico richiesto dalla sottovoce specifica, si applica la sottovoce residuale pertinente, anche se ciò comporta un trattamento doganale meno favorevole.
  • Le note esplicative della nomenclatura costituiscono un importante ausilio interpretativo, ma non sono giuridicamente vincolanti e non possono prevalere sul testo normativo.
  • In caso di rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia interpreta i criteri giuridici, mentre la verifica concreta delle caratteristiche hardware del prodotto spetta al giudice nazionale, sulla base di schede tecniche, perizie e documentazione di importazione.

Testo integrale

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