Sentenza n. 3399/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) della nota prot. 15346 del 9 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 14374 del 26/06/2024”, nella parte in cui il direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; D) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; E) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l’“iscrizione all’Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”; F) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente e per la disapplicazione se del caso, del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, richiamato dal bando di concorso, sia nella parte in cui richiede, quale requisito specifico di ammissione al concorso di avvocato dirigente, l’iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 58, n. 1, lett. d), sia nella parte relativa ai requisiti generali di ammissione, ove si stabilisce che possono partecipare al concorso coloro che possiedono l’iscrizione all’Albo Professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale (art. 1, n. 1, lett. d).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di non ammissione a un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente avvocato, nonché le pertinenti clausole del bando
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la deliberazione di ammissione dei candidati, successivamente rettificata, nella parte in cui disponeva e confermava la sua non ammissione alle ulteriori fasi del concorso. Aveva inoltre contestato la nota con cui l'amministrazione aveva confermato tale esito e alcune clausole del bando relative alla documentazione delle attività svolte presso studi professionali privati e alla necessità di attestare l'iscrizione all'Ordine professionale mediante certificato non anteriore a sei mesi. Era stata altresì chiesta, se del caso, la disapplicazione delle corrispondenti previsioni del d.P.R. n. 483/1997. Nel corso del giudizio, con memoria del 24 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente, non essendo stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza, è stata qualificata come rinuncia irrituale ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.; pertanto non era idonea a determinare l'estinzione del giudizio. Essa ha tuttavia evidenziato il venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
La rinuncia agli atti non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza non consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia irrituale, pur non determinando l'estinzione, comporta l'improcedibilità quando manifesta il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza è irrituale e non determina l'estinzione del giudizio.
- La rinuncia irrituale può comunque determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando evidenzia il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione.
- La compensazione integrale delle spese è giustificata quando il ricorrente la richieda e le parti resistenti non vi si oppongano.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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