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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17655/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento riferita alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2012. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; l'Ufficio aveva appellato e la CTR aveva invece accolto l'appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo lamentava, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l'omessa pronuncia della CTR sulla propria eccezione di genericità e conseguente inammissibilità dei motivi di appello dell'Ufficio. Con il secondo denunciava la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. b), TUIR, assumendo che la CTR avesse erroneamente parametrato gli interessi passivi detraibili al prezzo indicato nell'atto di compravendita dell'immobile (euro 25.000) invece che all'importo del mutuo ipotecario effettivamente contratto per l'acquisto (euro 125.000).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia perché la CTR aveva esaminato e accolto i motivi di appello dell'Ufficio; inoltre ha ribadito che il vizio di omessa pronuncia riguarda il mancato esame di questioni di merito e non di eccezioni pregiudiziali di rito. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la CTR avesse commesso un errore di sussunzione nell'interpretare l'art. 15, comma 1, lett. b), TUIR, poiché il riferimento agli interessi "pagati" impone di guardare al costo finanziario effettivamente sopportato sul mutuo contratto e quindi alla somma mutuata, non al prezzo indicato nel rogito ai fini dell'imposta di registro. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per escludere che vi sia stata omessa pronuncia, poiché la CTR aveva comunque esaminato i motivi di appello dell'Ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è denunciabile come nullità della sentenza, ma solo quando il giudice ometta di esaminare una questione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    L'errore di sussunzione è qualificato come violazione o falsa applicazione di norma di diritto.

  • art. 15, comma 1, lett. b), TUIR

    Il riferimento agli interessi "pagati" va inteso come costo finanziario effettivamente sopportato dal contribuente sul mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile.

  • art. 52, comma 2, TUR

    È richiamato solo per precisare che la regola sul valore indicato in atto serve ai fini dell'accertamento del prezzo nella compravendita, non per determinare la base degli interessi detraibili IRPEF.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di decidere su una domanda, eccezione o questione di merito devoluta, non quando abbia comunque esaminato il tema, anche implicitamente, decidendo in senso ad esso sfavorevole o favorevole.
  • L'errore di sussunzione integra violazione di legge quando il giudice applica alla fattispecie una norma che non doveva applicarsi, ovvero omette di applicare quella corretta, a prescindere dalla motivazione seguita.
  • In tema di detrazione degli interessi passivi su mutuo per acquisto dell'abitazione, il parametro rilevante è l'effettiva somma mutuata e il costo finanziario realmente sostenuto, non il prezzo dichiarato nell'atto di compravendita per finalità proprie della disciplina dell'imposta di registro.
  • Le norme che limitano il potere di accertamento sul valore dichiarato nell'atto di trasferimento immobiliare non incidono sulla diversa determinazione del limite degli interessi detraibili ai fini IRPEF, poiché perseguono finalità e ambiti applicativi differenti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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