Sentenza n. 10569/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc.ti II - III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 231 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B (doc.ti V - VI), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 231 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonché - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 230 (All. A), in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 27 novembre 2023 (doc. 22), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. Daniele Zancato” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ZANCATO DANIELE il 19\3\2025: Ai sensi di legge, che la presente notifica viene fatta per l’annullamento con il presente ricorso per motivi aggiunti - del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025 e dei relativi allegati A e B con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 231 in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso nel giudizio R.G. n. 13276/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: successive rettifiche della graduatoria finale di una selezione pubblica per 175 dirigenti e gli atti conseguenti, inclusa la cessazione del rapporto dirigenziale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già collocato al posto n. 144 nella precedente graduatoria e dichiarato vincitore, era stato collocato al posto n. 230 nella nuova graduatoria approvata dopo l’annullamento giudiziale dei criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli; le successive rettifiche lo avevano mantenuto al posto n. 231. Con il ricorso e i motivi aggiunti ha impugnato le rettifiche e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità del criterio adottato dalla nuova Commissione esaminatrice, consistente nell’applicazione orizzontale di un unico moltiplicatore, pari a 8,50, ai punteggi già previsti per le diverse categorie di titoli. La medesima censura era stata già proposta contro la graduatoria originaria, ma respinta dal TAR con sentenza n. 20485 del 2024, appellata davanti al Consiglio di Stato. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e per frazionamento delle tutele; il ricorrente ha sostenuto di avere impugnato le rettifiche per conservare l’interesse alla tutela nel giudizio d’appello.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del criterio di attribuzione dei punteggi. Il Collegio ha precisato che la lesione dell’interesse del candidato deriva direttamente dalla graduatoria originaria. Le successive rettifiche non costituiscono un rinnovato esercizio della discrezionalità amministrativa, ma meri atti consequenziali adottati per correggere errori materiali o dare esecuzione a pronunce giudiziali; pertanto, in presenza di una lesione originaria reiterata, non sussiste un autonomo onere di impugnare le rettifiche. In ogni caso, nessuna utilità concreta avrebbe potuto derivare dall’accoglimento del ricorso: se l’appello contro la sentenza relativa alla graduatoria originaria fosse stato accolto, l’annullamento della graduatoria avrebbe travolto automaticamente le rettifiche, quali atti consequenziali e dovuti; se l’appello fosse stato respinto, le rettifiche si sarebbero consolidate e non avrebbero potuto essere contestate per invalidità derivata. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del carattere processuale della pronuncia e della funzione cautelativa dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
sussistenza di una causa di inammissibilità
Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile declaratoria di inammissibilità prima della decisione.
art. 7 del bando di concorso
valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice”
La disposizione disciplinava la fase di valutazione dei titoli e la previa individuazione dei criteri da parte della Commissione.
art. 1, comma 1, del bando di concorso
La disposizione prevedeva la riserva di tre posti alla Direzione Provinciale di Bolzano, sicché i vincitori effettivi della procedura erano 172 anziché 175.
art. 15 CCNL Comparto Funzioni Centrali
È stato richiamato quale base per la ricostituzione del rapporto di lavoro dopo la cessazione del rapporto dirigenziale.
Massime di principio
- La lesione derivante dalla graduatoria originaria non si rinnova autonomamente per effetto di successive rettifiche meramente consequenziali, adottate per correggere errori materiali o dare esecuzione a pronunce giudiziali; in tal caso il destinatario non è tenuto a impugnare autonomamente le rettifiche per conservare la tutela contro il vizio originario.
- È carente l’interesse a ricorrere contro atti di mera rettifica della graduatoria quando la loro sorte dipende integralmente dal giudizio già pendente sulla graduatoria originaria: l’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale travolge automaticamente gli atti consequenziali, mentre il rigetto consolida la graduatoria e rende inutilmente contestabile il vizio derivato.
- L’impugnazione cautelativa di atti consequenziali non è ammissibile se, anche in caso di accoglimento, non può procurare al ricorrente un’utilità ulteriore o diversa rispetto a quella già conseguibile nel giudizio avente a oggetto l’atto originario.
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