Sentenza n. 614/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza all'ordinanza n. 584 del 10 aprile 2024, comunicata in pari data a tutte le parti processuali costituite, compresa l'ASP di Crotone, e notificata, unitamente al decreto collegiale n. 982/2024 di correzione di errore materiale, in data 20 giugno 2024, con la quale è stato ordinato “all'ASP di Crotone di esibire la documentazione richiesta dalle ricorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte, se anteriore, della presente ordinanza”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'ASP di Crotone nell'esecuzione dell'ordinanza che le imponeva di esibire i criteri utilizzati per l'attribuzione dei budget alle strutture accreditate e le indicazioni regionali relative ai criteri applicativi dei decreti commissariali
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture accreditate)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza all'ordinanza con la quale il TAR aveva ordinato all'ASP di Crotone di esibire, entro trenta giorni, la documentazione richiesta con istanza di accesso del 10 febbraio 2023, concernente i criteri di attribuzione dei budget alle singole strutture accreditate e le eventuali indicazioni o criteri trasmessi dal Commissario ad acta o dagli uffici regionali in attuazione dei DCA n. 134/2022, n. 184/2022 e n. 192/2022. Le ricorrenti hanno dedotto la persistente inerzia dell'ASP e chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. La Regione Calabria, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso. L'ASP di Crotone, benché ritualmente destinataria della rinnovata notificazione del ricorso, non si è costituita né ha dimostrato di avere eseguito l'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza nei confronti dell'ASP di Crotone, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a. L'ASP era il soggetto direttamente destinatario dell'ordine di esibizione e non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione, prova posta a suo carico. Il giudice ha quindi ordinato all'ASP di dare esecuzione all'ordinanza entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Qualora la documentazione non esista, l'amministrazione dovrà attestare formalmente tale inesistenza sotto la propria responsabilità. In caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Crotone è stato nominato Commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi trenta giorni decorrenti dall'istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario sarà a carico dell'amministrazione inadempiente. L'azione esecutiva nei confronti della Regione Calabria è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva, poiché la Regione non era destinataria dell'ordine contenuto nel titolo giudiziale. Le spese sono state poste a carico dell'ASP, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali; sono state compensate nei confronti della Regione Calabria.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
“i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti”
La pubblica amministrazione destinataria di un provvedimento giurisdizionale è tenuta a darvi esecuzione; l'azione di ottemperanza consente di ottenere l'attuazione effettiva del comando giudiziale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.
artt. 112 ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è ammissibile quando l'amministrazione destinataria del titolo giudiziale non ne dimostri l'esecuzione; il giudice può ordinare l'adempimento e nominare un Commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando l'amministrazione destinataria di un provvedimento giurisdizionale non dimostri di averne dato esecuzione, gravando su di essa l'onere di provare l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'obbligo esecutivo grava sul soggetto specificamente destinatario del comando contenuto nel titolo giudiziale; un'amministrazione estranea a tale comando è priva di legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e, in caso di persistente inerzia, nominare un Commissario ad acta dotato dei poteri necessari per dare integrale esecuzione al titolo.
- Quando il titolo giudiziale impone l'esibizione di documenti, l'amministrazione deve esibirli oppure attestare formalmente, sotto la propria responsabilità, la loro inesistenza.
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