Cassazione Penale, Sentenza n. 2499/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della Corte d'appello che aveva dichiarato la responsabilità penale del ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di irregolare tenuta delle scritture (originaria imputazione: bancarotta fraudolenta documentale). La difesa ha articolato sei motivi: 1) errata applicazione dell'art. 216 legge fallimentare per avere qualificato come operazioni distrattive locazioni a canone basso; 2) vizio di motivazione per non aver valutato vetustà e fatiscenza degli immobili e la conseguente assenza di pregiudizio per i creditori; 3) violazione dell'art. 216 in relazione alla vendita non pagata di un automezzo, che sarebbe stato obsoleto e recuperabile dal curatore; 4) vizio di motivazione per non aver creduto alla protesta di innocenza relativa all'incasso di somme non registrate; 5) violazione del principio di correlazione imputazione-decisione circa un prelievo di cassa di euro 39.972,72 e la posizione solo formale del ricorrente nel consiglio di amministrazione; 6) vizio di motivazione riguardo ai rimborsi chilometrici, nonostante produzione di documentazione informatica riepilogativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia integrata con quella del primo giudice formando un unico corpo argomentativo e che i giudici di merito abbiano fornito risposte adeguate e motivate a tutte le censure. In particolare: i motivi 1 e 2 sono manifestamente infondati in quanto la locazione a canone inferiore ai minimi dell'Agenzia delle Entrate, con locatari riconducibili al ricorrente, ha determinato la fuoriuscita e perdita di controllo dei beni e ha costretto il curatore ad azioni giudiziarie; il motivo 3 è infondato perché l'acquirente (fratello del ricorrente) ha ammesso che il pagamento non fu richiesto, con conseguente perdita per la massa; il motivo 4 è infondato alla luce della relazione del curatore che evidenziava crediti prescritti o saldati in contanti e non registrati; il motivo 5 è infondato perché il ricorrente era di fatto gestore dell'azienda dall'anno 2010 e non risultò la consegna del fondo di euro 39.972,72 al curatore, giustificando l'inversione dell'onere della prova sull'amministratore; il motivo 6 è infondato poiché la documentazione informatica prodotta era un mero riepilogo e insufficiente a provare l'impiego delle somme per finalità aziendali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
La norma è stata interpretata come applicabile alle condotte che determinano la fuoriuscita o l'alienazione di beni o valori a danno della massa dei creditori; locazioni a canoni anomali e operazioni con parti correlate possono integrare la fattispecie distrattiva.
art. 606 codice procedura penale
Richiamato per classificare i motivi di ricorso in cassazione (lett. b, c, e) e valutare la fondatezza delle doglianze nelle specifiche categorie previste dalla norma.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 (Aucello)
Principio secondo cui, in caso di mancato rinvenimento dei beni o del loro ricavato, può operare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita; ciò giustifica la richiesta di rendiconto sulla destinazione dei beni o delle somme non rinvenute.
Principio di sindacato di legittimità sulla motivazione
La Corte di legittimità non rifa perizi e non sovrappone la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questi hanno esaminato gli elementi disponibili, applicato correttamente la logica e fornito risposte complete alle deduzioni delle parti.
Massime di principio
- Locazioni o trasferimenti di beni a soggetti riconducibili all'amministratore con canoni o prezzi anomali possono essere qualificati come operazioni distrattive se determinano perdita di controllo dei beni e pregiudizio per la massa dei creditori.
- La mera vetustà o valore residuale di un bene non esclude di per sé la responsabilità se il corrispettivo non viene effettivamente riscosso o il bene/ricavato non è stato consegnato alla curatela.
- Pagamenti in contanti non registrati e crediti prescritti o saldati senza evidenza contabile possono generare incertezza sulla destinazione dei fondi e configurare pregiudizio per i creditori.
- Chi esercita di fatto la gestione aziendale assume un elevato dovere di controllo e rendiconto; in assenza di prova della destinazione dei beni o dei ricavi, può ricadere sull'amministratore l'onere probatorio.
- Documentazione riepilogativa o sommaria (es. report informatici senza giustificativi dettagliati) è generalmente insufficiente a provare la legittimità di rimborsi o spese; è richiesta documentazione probatoria puntuale.
- In Cassazione il ricorrente deve confrontarsi criticamente con la motivazione dei giudici di merito: ripetere le stesse doglianze di merito senza indicare errori logico-giuridici specifici porta all'inammissibilità del ricorso.
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