Cassazione Penale, Sentenza n. 15069/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Bari, della condanna per i reati di dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) relativi alle annualità 2011 (capo A) e 2012 (capo B). I motivi principali del ricorso erano: 1) intervenuta estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 74/2000 (riforma 2011 che ha elevato il termine prescrizionale); 2) insufficienza della prova della percezione degli utili da parte del socio unico e il trasferimento in sede penale della presunzione tributaria di distribuzione pro quota senza accertamenti concreti; 3) violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; 4) vizio nel trattamento sanzionatorio e nel cumulo di sanzioni penali/tributarie; 5) errata qualificazione come amministratore e mancato accertamento del dolo specifico richiesto dall'art. 4 D.lgs. 74/2000. La difesa chiedeva, in via principale, la declaratoria di estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, in subordine, annullamento o rinvio per vizio di motivazione e per determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla prescrizione. Ha stabilito che il reato di dichiarazione infedele è reato istantaneo consumato alla data di presentazione della dichiarazione e che i termini prescrizionali, alla luce della riforma del 2011, sono di otto anni (estinibili a dieci con atti interruttivi). La Corte ha inoltre conteggiato 124 giorni di sospensione del termine (60 giorni per legittimo impedimento del difensore e 64 giorni di sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17/03/2020 n.18). Applicando tali criteri, i termini massimi di prescrizione per i capi A e B sono maturati rispettivamente il 30/01/2023 e il 01/02/2025, ossia prima della pronuncia d'appello del 06/03/2025. Poiché la Corte d'appello non aveva affrontato la questione prescrizionale d'ufficio, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulla confisca poiché non disposta nei gradi precedenti. Gli altri motivi del ricorso sono stati ritenuti assorbiti.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Obbligo del giudice di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità (quali la prescrizione) in ogni stato e grado del processo; può condurre all'annullamento senza rinvio se il reato si è estinto prima della decisione.
art. 4 D.lgs. 74/2000
"fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto"
Configura il reato di dichiarazione infedele, reato istantaneo che si consuma con la presentazione della dichiarazione; richiede il dolo specifico riferito all'intento di evadere le imposte.
art. 17, comma 1-bis, D.lgs. 74/2000 (come modificato dal D.L. 13/8/2011 n.138 conv. L. 148/2011)
Ha elevato il termine di prescrizione base per i reati tributari da sei ad otto anni, incidendo sul dies a quo e sul calcolo dei termini prescrizionali applicabili ai reati contestati.
art. 158 cod. pen.
Regola il dies a quo della prescrizione: per i reati istantanei (come l'art. 4 D.lgs. 74/2000) la prescrizione decorre dalla data di consumazione (data di presentazione della dichiarazione).
art. 161, comma secondo, cod. pen.
Consente di aumentare il termine prescrizionale della metà in caso di interruzioni, determinando il termine massimo (es. otto anni base estendibili a dieci con atti interruttivi).
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Divieto di fondare una decisione penale su una presunzione derivata da un'altra presunzione (praesumptio de praesumpto); la Corte richiama il principio denunciato dalla difesa anche se ha deciso per prescrizione.
art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18 (conv. L. 24/04/2020 n.27)
Sospensione dei termini processuali per il periodo COVID-19: la Corte ha computato 64 giorni di sospensione a favore del conteggio complessivo della prescrizione.
Massime di principio
- Nei reati tributari di dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) il momento di consumazione è la data di presentazione della dichiarazione: il dies a quo della prescrizione coincide con tale data.
- Dopo la riforma del 2011 il termine base di prescrizione per questi reati è di 8 anni, estendibile a 10 anni in presenza di atti interruttivi ai sensi dell'art. 161 c.p.; eventuali sospensioni temporanee (es. per legittimo impedimento del difensore o disposizioni COVID) devono essere aggiunte al computo.
- Il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio la prescrizione in ogni stato e grado del processo (art. 129 c.p.p.); se la prescrizione si è già verificata alla data della decisione del giudice di merito, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- La presunzione tributaria di maggiori utili e della loro distribuzione pro quota non può automaticamente sostituire in sede penale la prova richiesta dal criterio 'oltre ogni ragionevole dubbio': occorre un concreto accertamento probatorio della percezione degli utili o di altri elementi che colleghino il fatto alla responsabilità penale dell'imputato.
- È vietato il ricorso a catene di deduzioni presuntive non sorrette da elementi concreti (praesumptio de praesumpto); ogni passaggio presuntivo che fonda la decisione penale deve poggiare su fatti accertati specifici.
- In situazioni conflittuali tra sanzioni penali e sanzioni amministrativo-tributarie, il principio di proporzionalità e il divieto di eccessiva afflittività del cumulo devono essere considerati, ma la loro valutazione richiede accertamenti che possono non essere trattati se il processo si estingue per prescrizione.
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