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Sentenza

Sentenza n. 5657/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento 30 aprile 2024, prot. n.0014901/2024, del Capo Settore U.T.C. del Comune di Quarto, successivamente notificato, recante diniego definitivo alla richiesta di permesso di costruire un complesso produttivo per la produzione di beni e servizi da destinare ad attività ricettiva, sul terreno alla via Cimarosa, in catasto foglio 12, part.lle 745 – 1900- 1902 – 1903 – (già in proprietà DE.CA. Immobiliare).

Giustizia amministrativa202402441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per un complesso produttivo da destinare ad attività ricettiva, motivato con il contrasto con l’art. 9, comma 1, lettera b), d.P.R. 380/2001, interpretato nel senso della necessaria applicazione cumulativa dei limiti di densità fondiaria e di copertura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del 30 aprile 2024 relativo a un progetto su un terreno in via Cimarosa, deducendo anzitutto la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 15764/2007, che aveva annullato un precedente diniego sul medesimo terreno ritenendo, per gli interventi produttivi, non cumulativi i limiti dell’art. 9, comma 1, lettera b), d.P.R. 380/2001 e sufficiente il rispetto del rapporto di copertura. Ha inoltre denunciato la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Il Comune ha opposto che, dopo quella pronuncia, il Consiglio di Stato aveva riformato decisioni analoghe affermando la cumulatività dei parametri e che la nuova istanza, presentata nel 2021 e integrata nel 2023, doveva essere valutata secondo la disciplina e l’orientamento giurisprudenziale vigenti al momento della decisione.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le censure. Ha rilevato che la società, dopo la sentenza del 2007, non aveva esercitato l’actio iudicati prevista dall’art. 114 c.p.a.; inoltre, alla data della decisione risultava decorso il termine decennale di prescrizione dell’azione. La nuova domanda di permesso, presentata nel 2021 e integrata nel 2023, costituiva una nuova istanza, da esaminare alla luce della normativa edilizio-urbanistica allora vigente e dell’orientamento consolidato nel frattempo, secondo cui i limiti dell’art. 9, comma 1, lettera b), d.P.R. 380/2001 operano cumulativamente. Il Comune non era tenuto a rilasciare un titolo ritenuto illegittimo sulla base di una pronuncia della cui attuazione la parte non aveva tempestivamente chiesto l’esecuzione. Il diniego è stato quindi giudicato immune dai vizi dedotti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera b), d.P.R. 380/2001

    Né è possibile ritenere che l’ente fosse obbligato, nel mutato assetto appena descritto, a rilasciare un titolo illegittimo, sulla scorta di una pronuncia della quale la parte ricorrente non ha tempestivamente chiesto l’attuazione, come pure avrebbe potuto tempestivamente fare.

    Per una nuova istanza di permesso di costruire, l’amministrazione deve applicare la disciplina edilizio-urbanistica vigente al momento della decisione, secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidata; non è obbligata a rilasciare un titolo che ritenga illegittimo in forza di una precedente pronuncia non tempestivamente fatta valere in sede di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    A seguito alla pronuncia di segno favorevole di questo TAR, invocata dal ricorrente, quest’ultimo non ha esercitato l’actio iudicati di cui all’art. 114 cpa (azione rispetto alla quale, sia detto per inciso, alla data odierna risulta decorso il termine di prescrizione decennale).

    L’attuazione coattiva del giudicato amministrativo deve essere richiesta mediante l’actio iudicati; la mancata tempestiva attivazione impedisce di pretendere, molti anni dopo e in occasione di una nuova istanza, che l’amministrazione dia esecuzione alla precedente pronuncia in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale sopravvenuto.

Massime di principio

  • Una nuova istanza di permesso di costruire deve essere valutata secondo la disciplina edilizio-urbanistica vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale e secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidata a quella data.
  • Il giudicato di annullamento di un precedente diniego non obbliga l’amministrazione a rilasciare, in risposta a una successiva e autonoma istanza presentata molti anni dopo, un titolo edilizio ritenuto illegittimo alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale allora vigente, quando il privato non abbia tempestivamente chiesto l’attuazione del giudicato mediante l’actio iudicati.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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