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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37652/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per presunta violazione del diritto di difesa (art.178 lett.c) c.p.p.): la ricorrente, detenuta, sostiene di non essere stata effettivamente ammessa a partecipare all'udienza di appello del 27/02/2023 nonostante avesse chiesto la partecipazione tramite l'istituto di detenzione; inoltre denuncia che, in corso di udienza, vi sarebbe stato un 'mutamento del rito' da trattazione orale a rito cartolare che le avrebbe impedito, e alla difesa, di depositare e discutere conclusioni scritte o orali nei termini previsti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto rispettata la disciplina emergenziale (art.23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 e successive proroghe) che stabilisce termini e modalità per la trattazione orale e per il deposito delle conclusioni scritte; ha osservato che la richiesta di trattazione orale deve essere effettuata dal difensore nei termini e che la comunicazione via PEC ricevuta dal difensore il 23/02/2023 era tardiva rispetto al termine utile (22/02/2023) per il deposito delle conclusioni scritte. Inoltre la Corte ha rilevato che il collegamento video era stato predisposto ma poi disattivato per volontà della stessa imputata una volta informata che il difensore non aveva prodotto la richiesta nei modi e nei termini di legge. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.178 lett. c) cod.proc.pen.

    denuncia di violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art.178 lett.c) c.p.p.

    La norma è stata invocata dalla ricorrente per lamentare l'esclusione dalla partecipazione all'udienza; la Corte ha valutato la doglianza alla luce della disciplina emergenziale e l'ha ritenuta infondata.

  • art.23-bis D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/10/2020 n.176) e successive proroghe (d.l. 29/12/2022 n.198 e conversione)

    art.23-bis, comma 2 e comma 4 D.L. 28/10/2020 n.137 (discipline emergenziali sulla trattazione dei giudizi in appello)

    La Corte ha applicato la disciplina emergenziale secondo cui, in caso di udienza camerale, la domanda di trattazione orale deve essere avanzata dal difensore nei modi e nei termini previsti; in mancanza si procede con rito cartolare e le parti possono esercitare il contraddittorio mediante deposito di conclusioni scritte via PEC entro il quinto giorno antecedente l'udienza. I termini sono perentori e la cancelleria non può rimettere i termini per consentire la discussione orale.

  • art.616 cod.proc.pen.

    art.616 c.p.p. (obbligo di versamento in favore della Cassa delle Ammende)

    Norma richiamata per la condanna della ricorrente al versamento della somma a titolo di ammenda processuale, essendo il ricorso dichiarato inammissibile e non sussistendo ipotesi di esonero.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n.11501 del 28/02/2023, 'Marrano', Rv.284259)

    giurisprudenza citata nel testo per affermare che la richiesta di trattazione orale deve essere fatta dal difensore

    La Corte ha fatto leva su precedenti di legittimità che confermano che la facoltà di richiedere la trattazione orale in appello spetta al difensore e che gli adempimenti previsti dalla disciplina emergenziale sono a pena di decadenza.

Massime di principio

  • In presenza della disciplina emergenziale (art.23-bis e successive proroghe) la richiesta di trattazione orale in appello deve essere presentata dal difensore nei modi e nei termini prescritti; una richiesta presentata direttamente dall'imputato detenuto non sostituisce la formale istanza difensiva.
  • Se non viene avanzata la richiesta di trattazione orale nei termini, il giudizio procede con il rito cartolare e il contraddittorio avviene mediante deposito di conclusioni scritte via PEC entro il termine perentorio (di norma il quinto giorno antecedente l'udienza).
  • Comunicazioni tardive della cancelleria che indicano erroneamente la forma orale non sanano la mancata osservanza dei termini per il deposito delle conclusioni; gli avvocati devono quindi vigilare autonomamente sui termini processuali e non possono fondare l'affidamento sulla sola comunicazione della cancelleria.
  • La presenza o il collegamento video predisposto per un detenuto non vale a ricostituire diritti processuali se la domanda difensiva formale è decaduta per tardività; è opportuno che il difensore intervenga immediatamente in udienza per eccepire vizi procedurali se ritiene che il diritto di difesa sia compromesso.
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare tempestivamente ogni richiesta e ogni comunicazione (PEC, richieste dall'istituto penitenziario) e, se vi è un errore della cancelleria, chiedere immediatamente al giudice chiarimenti o formale rimessione in termini, tenendo presente che la norma emergenziale può non consentire sanatorie.

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