Sentenza del 14/06/2018 n. 2723 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ricorso in appello proposto nei confronti di società estinta - Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 - Efficacia dell'estinzione ai fini degli atti liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese - Efficacia retroattiva della disposizione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato dichiarato inammissibile perché notificato a un soggetto già estinto e, pertanto, privo di capacità processuale. La previsione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non consente di mantenere validi gli atti notificati alla società estinta quando l’estinzione si è verificata prima dell’entrata in vigore della norma, poiché la disposizione non ha efficacia retroattiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agente della riscossione ha proposto appello nei confronti di una società che, al momento della notificazione, risultava già estinta. L’impugnazione si fondava, in sostanza, sull’applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, secondo cui, ai fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l’estinzione della società produce effetti dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. La questione riguardava quindi se tale disposizione potesse operare retroattivamente anche per società estinte prima della sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La disposizione differisce per cinque anni gli effetti dell’estinzione della società esclusivamente rispetto agli atti tributari indicati. Tuttavia, non ha efficacia retroattiva e non può sanare o rendere validi gli atti processuali notificati a una società già estinta prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Un atto processuale notificato a una società già estinta è generalmente inammissibile, perché la società non dispone più di capacità processuale.
- La disciplina che differisce gli effetti dell’estinzione ai fini tributari opera solo nei limiti e nei periodi previsti dalla legge e non può essere applicata retroattivamente.
- Prima di notificare un accertamento, un atto della riscossione o un’impugnazione occorre verificare la situazione della società nel Registro delle imprese e la data di cancellazione.
- In caso di società estinta, l’amministrazione o l’agente della riscossione deve individuare i soggetti eventualmente legittimati, come ex soci o liquidatori, secondo le regole applicabili, senza notificare l’atto alla società ormai priva di esistenza giuridica.
- Il differimento quinquennale previsto dalla normativa tributaria non equivale a una generale proroga dell’esistenza della società e non sana vizi derivanti da notifiche effettuate a un soggetto già estinto.
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