Sentenza del 26/10/2017 n. 4306 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Eventi successivi - Obbligo registrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGli accordi di riduzione del canone di locazione non sono soggetti a imposta di registro. Gli eventi successivi al contratto che devono invece essere autonomamente registrati, con pagamento dell'imposta entro 30 giorni, sono le cessioni, le risoluzioni e le proroghe del contratto originario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'obbligo di registrazione e di pagamento dell'imposta di registro per gli accordi successivi alla stipula di un contratto di locazione. In particolare, si chiarisce se un accordo con cui le parti riducono il canone di locazione debba essere autonomamente registrato.
Norme richiamate
Articolo 3 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Individua gli atti e gli eventi relativi ai contratti di locazione soggetti a registrazione, senza includere gli accordi di mera riduzione del canone.
Articolo 17 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Prevede il termine di 30 giorni per la registrazione degli eventi successivi al contratto di locazione che vi sono soggetti, quali cessioni, risoluzioni e proroghe.
Massime di principio
- La mera riduzione consensuale del canone di locazione non costituisce, di per sé, un evento autonomamente soggetto a imposta di registro.
- Gli obblighi di registrazione successivi alla stipula devono essere individuati verificando se l'evento rientra tra quelli espressamente previsti dalla normativa, come cessione, risoluzione o proroga.
- Quando si verifica un evento soggetto a registrazione, il termine ordinario per adempiere e versare l'imposta è di 30 giorni.
- La modifica del canone deve comunque essere documentata con un accordo scritto, anche se tale accordo non richiede autonomamente il pagamento dell'imposta di registro secondo il principio riportato.
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