Cassazione Penale, Sentenza n. 12517/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Catanzaro, lamentando (i) vizio motivazionale e «abnormità» della sentenza di rinvio che non ha esaminato i motivi di appello ma ha mutuato argomentazioni dal ricorso per cassazione; (ii) carenza di base legale e questioni di retroattività e prevedibilità dell'applicazione dell'art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011; (iii) insufficiente prova del nesso di provenienza illecita dei beni intestati a terzi e dell'effettiva disponibilità sostanziale degli stessi in capo al proposto; (iv) errori nella valutazione della capacità reddituale dei terzi e dell'effetto dei legami familiari; (v) confisca di immobili acquistati anteriormente al periodo di pericolosità e senza precisazione delle migliorie contestate; (vi) decorrenza del termine di 18 mesi previsto dall'art. 27 d.lgs. 159/2011 con conseguente inefficacia della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, in parte, i ricorsi sotto il profilo del vizio motivazionale del decreto di rinvio: ha annullato il provvedimento impugnato per carenze radicali della motivazione (in particolare per l'assenza di una puntuale disamina dei motivi di appello, per la mancata indicazione chiara dei beni oggetto di confisca e della loro disponibilità sostanziale e per l'uso improprio dei rilievi del ricorso di legittimità come base della decisione di rinvio) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio conforme ai principi indicati. Sono invece stati rigettati i profili relativi alla presunta illegittimità per retroattività o mancanza di prevedibilità della normativa antimafia invocata e la censura sul mancato rispetto del termine di 18 mesi (la Corte ha confermato che, dopo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il termine decorre nuovamente dalla data di deposito della sentenza rescindente, in linea con la giurisprudenza consolidata). Conseguentemente la confisca non è stata definitivamente confermata: la decisione di merito è stata annullata e rinviata per nuovo esame che dovrà seguire le precisazioni richieste dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 1, lettera b) d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)
art. 1, lettera b) d.lgs. n. 159/2011
La disposizione può legittimare la confisca di prevenzione per condotte di matrice 'lucro-genetica'; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, la base normativa era sufficientemente prevedibile e accessibile per il caso di specie e non ha accolto l'eccezione di retroattività.
art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011
art. 24 d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce il giudizio di sproporzione reddituale e la possibilità di ritenere provenienza illecita; la Corte richiama che i redditi evasi non possono costituire giustificazione per il proposto, ma tale preclusione trova ragione nella pericolosità sociale del proposto e non deve essere indebitamente estesa al terzo.
art. 26, comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011
art. 26, comma 2 d.lgs. n. 159/2011
Prevede presunzioni iuris tantum sulla disponibilità: la Corte ricorda che tali presunzioni agevolano l'accusa ma devono essere valorizzate con rigorosità e non sostituire la prova puntuale nei confronti dei terzi.
art. 19, comma 3 d.lgs. n. 159 del 2011
art. 19, comma 3 d.lgs. n. 159/2011
La contiguità familiare è un elemento di valutazione (presunzione semplice) utile nell'accertamento della disponibilità sostanziale, ma costituisce una mera agevolazione logica e non una presunzione assoluta: deve essere inserita in un quadro valutativo complessivo e rigoroso.
art. 27, comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011
art. 27, comma 6 d.lgs. n. 159/2011 (termine di 18 mesi)
La Corte ha confermato che il termine di 18 mesi per il giudizio di appello decorre nuovamente dal deposito della sentenza di annullamento della Cassazione (sentenza rescindente) nel giudizio di rinvio, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
legge n. 161 del 2017 (comma 6-bis art. 27)
legge n. 161/2017, comma 6-bis (modifica art. 27 d.lgs. 159/2011)
Norma richiamata in relazione alla disciplina dei termini in caso di annullamento con rinvio al Tribunale; la Corte sottolinea la distinzione normativa tra i vari scenari di annullamento e rinvio.
protocollo addizionale alla Cedu (art. 1) e principi CEDU
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato dai ricorrenti in tema di prevedibilità della norma; la Corte ha valutato la questione alla luce dei principi di certezza e prevedibilità del diritto ma ha ritenuto infondati i rilievi quando applicati al caso concreto, essendosi formato un indirizzo giurisprudenziale chiarificatore.
Massime di principio
- In giudizi di rinvio dopo annullamento da Cassazione il termine di 18 mesi previsto dall'art. 27 d.lgs. 159/2011 decorre nuovamente dalla data del deposito della sentenza rescindente; non è automatica la dichiarazione di inefficacia della confisca per decorso dei termini se il rinvio è stato disposto.
- Se la Corte d'appello decide in sede di rinvio deve rispondere puntualmente ai motivi di appello devoluti: la motivazione deve indicare chiaramente quali beni sono oggetto di confisca, la loro data di acquisizione e le ragioni che giustificano la disponibilità sostanziale in capo al proposto nonostante la titolarità formale a terzi.
- Nel procedimento di prevenzione l'onere di provare la disponibilità sostanziale dei beni formalmente intestati a terzi grava sull'accusa e può essere assolto mediante elementi indiziari, ma tali elementi devono essere gravi, precisi e concordanti; solo se questa prova è raggiunta il terzo è chiamato a spiegare la fonte lecita della provvista.
- La pericolosità sociale del proposto influisce sulla valutazione dei suoi redditi (ad es. esclude che il proposto possa giustificare l'acquisto con redditi evasi), ma non può essere automaticamente estesa a terzi: i familiari o terzi devono poter fornire allegazioni e prove plausibili e ragionevoli della capacità di provvista.
- La contiguità familiare o rapporti stretti costituiscono una presunzione semplice (agevolazione logica) nella valutazione della disponibilità, non una presunzione assoluta; occorre evitare automatismi probatori e rispettare il principio di proporzionalità e l'effettività del diritto di difesa.
- Se l'appello originario è stato trattato in camera di consiglio nonostante richiesta di udienza pubblica, ciò può determinare l'annullamento per vizio procedurale e imporre la rinnovazione del giudizio di merito.
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