Sentenza del 22/12/2016 n. 26730 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate alla somma ricevuta in forma capitale a titolo di liquidazione della previdenza integrativa aziendale. Sosteneva che, almeno sulla componente corrispondente al rendimento finanziario della gestione, dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50%, anziché il più gravoso regime fiscale applicato dall'Amministrazione e ritenuto corretto dalla CTR. La Cassazione ha esaminato tre motivi: ha respinto il primo, relativo a una presunta violazione dell'obbligo di motivazione, ha accolto il secondo sulla corretta individuazione del regime fiscale e ha dichiarato assorbito il terzo, proposto in via subordinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare se il capitale accantonato sia stato effettivamente investito sui mercati finanziari, quantificare la parte della prestazione corrispondente al rendimento netto della gestione e applicare esclusivamente a tale componente la ritenuta del 12,50%. Le altre componenti dovranno essere assoggettate al regime della tassazione separata. Non è stato quindi disposto direttamente il rimborso integrale, ma è stato riconosciuto il principio che può fondare un rimborso parziale, subordinatamente agli accertamenti richiesti.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Per gli iscritti anteriormente all'entrata in vigore del decreto, e limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, occorre distinguere tra capitale accantonato e rendimento finanziario della gestione.
Principio di diritto delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 13642 del 2011
Alle somme corrispondenti al rendimento di polizza si applica la tassazione con aliquota del 12,50%.
La ritenuta del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma liquidata. È dovuta soltanto sulla componente derivante dall'effettivo impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti contributivi. La sorte capitale e le altre componenti della prestazione restano soggette al regime della tassazione separata.
Regime della tassazione separata applicabile alle prestazioni previdenziali
Le somme diverse dal rendimento finanziario netto, comprese le componenti riconducibili alla sorte capitale, devono essere tassate secondo il regime ordinario della tassazione separata previsto per la prestazione previdenziale.
Massime di principio
- Quando una prestazione previdenziale integrativa viene liquidata in forma capitale, non è necessariamente corretto applicare un'unica aliquota all'intero importo: occorre scomporre la somma tra capitale accantonato e rendimento finanziario.
- La ritenuta agevolata del 12,50% opera soltanto sulla quota che derivi da un effettivo investimento del capitale sui mercati finanziari e non sulla mera rivalutazione contabile o sull'intera prestazione.
- Il contribuente deve fornire, o chiedere che siano acquisiti, elementi idonei a dimostrare l'effettivo impiego finanziario delle somme e la quantificazione del rendimento netto; il giudice non può riconoscere automaticamente il 12,50% senza tale verifica.
- In presenza di iscrizione a un fondo previdenziale anteriore al D.Lgs. n. 124/1993 e di somme maturate entro il 31 dicembre 2000, la distinzione tra sorte capitale e rendimento finanziario assume particolare rilievo ai fini fiscali.
- La cassazione con rinvio non equivale al riconoscimento immediato del rimborso: la spettanza e l'importo devono essere determinati dal giudice del rinvio sulla base degli accertamenti indicati dalla Corte.
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