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Ordinanza

Ordinanza n. 248/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 29 aprile 2026, che dispone: - la conferma “in ogni sua parte” del Decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-con cui è stato posto a carico del ricorrente il divieto di “detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente”, ai sensi dell’art. 39, comma 2. del R.D. 773/1931 e succ. mod.; - il rigetto della istanza intesa ad ottenere la revoca del suddetto Decreto, presentata dal dott. Turati a seguito ed in esecuzione della Sentenza del TAR Piemonte, Sez. III, n. 108/2026, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui in specie il parere reso dal Comando Stazione Carabinieri di Torino Barriera Casale in data 1° marzo 2026, non conosciuto se non per quanto riportato nel provvedimento impugnato, di cui si chiede l’acquisizione in giudizio con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.

Giustizia amministrativa202600837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che ha confermato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e ha respinto l'istanza di revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di divieto armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui il Prefetto di Torino ha confermato integralmente un precedente divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente, adottato ai sensi dell'art. 39, comma 2, R.D. 773/1931, e ha respinto l'istanza di revoca presentata in esecuzione della precedente sentenza del TAR Piemonte n. 108/2026. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, incluso il parere del Comando Stazione Carabinieri di Torino Barriera Casale, del quale il ricorrente ha chiesto l'acquisizione con riserva di proporre motivi aggiunti. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, in sostanza, che l'amministrazione non avesse compiuto il nuovo e autonomo giudizio concreto richiesto dalla precedente decisione giudiziale, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali astratti, l'episodio di rilevanza penale e la propria autonoma facoltà di valutazione, senza indicare gli elementi concreti posti a fondamento della conferma; ha inoltre censurato l'omessa considerazione di quanto già statuito nella sentenza intervenuta tra le parti e la contraddittorietà del rilievo secondo cui non sarebbero intervenuti ulteriori fatti rilevanti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris. Il provvedimento prefettizio appare non avere dato adeguata esecuzione alla precedente decisione del TAR: l'amministrazione, pur conservando il potere di rivalutazione, doveva formulare un autonomo giudizio concreto, specificamente rapportato alla posizione del ricorrente e a quanto statuito nella precedente sentenza. Non sono sufficienti il richiamo a precedenti giurisprudenziali astratti e non pertinenti, la mera evocazione dell'episodio penalmente rilevante, l'affermazione dell'autonomia della valutazione amministrativa o la qualificazione come meramente processuale della decisione penale, se tali elementi non sono accompagnati dall'indicazione dei concreti presupposti del giudizio prefettizio e dal confronto con la decisione già intervenuta tra le parti. Anche l'affermazione dell'assenza di fatti successivi rilevanti può, al più, deporre per una rivalutazione favorevole e risulta contraddittoria rispetto alla conferma del divieto. Il provvedimento impugnato è stato quindi sospeso, con ordine all'amministrazione di procedere a un riesame concretamente conforme alla precedente decisione giudiziale. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 12 novembre 2026; l'ordinanza non definisce il giudizio nel merito.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, R.D. 773/1931

    divieto di “detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente”

    Costituisce la base normativa del divieto prefettizio oggetto di contestazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR lo applica ritenendo sussistente il fumus boni iuris e sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando una precedente decisione giudiziale impone una rivalutazione amministrativa, l'amministrazione conserva il proprio potere discrezionale ma deve esercitarlo mediante un autonomo giudizio concreto, specificamente riferito alla posizione interessata e rispettoso di quanto già statuito tra le parti.
  • Non è sufficiente a motivare la conferma di una misura amministrativa il richiamo a precedenti giurisprudenziali astratti, a un episodio già noto o alla mera affermazione dell'autonomia valutativa dell'amministrazione: devono essere indicati i concreti elementi sui quali si fonda il nuovo giudizio.
  • Nel riesercizio del potere successivo a una decisione giudiziale, l'amministrazione non può qualificare come irrilevanti o meramente processuali gli aspetti della precedente decisione che incidono sulla valutazione concreta della posizione dell'interessato, senza confrontarsi specificamente con essi.
  • L'affermazione dell'assenza di fatti nuovi o sopravvenuti non giustifica, di per sé, la conferma di una misura restrittiva e può risultare logicamente incompatibile con una rivalutazione negativa non adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelare

Testo integrale

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