Cassazione Penale, Sentenza n. 25477/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pignalosa impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato la sua istanza di concessione della liberazione anticipata per il periodo 28/04/2021-19/10/2022. Il rigetto era motivato da comportamenti ritenuti non regolari: arresto in aggravamento della misura il 28/04/2021; denunce per furto (denuncia del 30/04/2021 riferita a fatti di gennaio 2021) e per reati richiamati (denuncia del 05/10/2021 riferita a fatti di ottobre 2020); due deferimenti per evasione per i fatti del 17/04/2022 e del 17/10/2022; e deferimento del 19/12/2022 per furto aggravato e ricettazione. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art.54 legge 354/1975 e vizio di motivazione, sostenendo che alcuni fatti erano anteriori al semestre valutato e che il Tribunale si era basato su semplici denunce senza verificare l'effettivo comportamento del detenuto nel semestre rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha esercitato correttamente il potere discrezionale previsto dall'art.54 l.354/1975, valutando la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel semestre di riferimento e ritenendo le condotte (soprattutto i deferimenti per evasione nel secondo/terzo semestre e i successivi deferimenti per furto/ricettazione) idonee a escludere la regolarità della condotta e la sussistenza delle condizioni per la liberazione anticipata. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato anche se non ancora definiti in sede penale, purché pertinenti rispetto al trattamento rieducativo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto condotta regolare e abbia partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione è discrezionale ma deve riferirsi alla partecipazione del condannato nel semestre considerato; tuttavia, comportamenti successivi o in costanza di esecuzione possono influire negativamente anche su periodi precedenti se indicativi di mancata adesione al trattamento.
art. 616 codice di procedura penale
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La concessione dei benefici penitenziari (es. liberazione anticipata) è discrezionale e fondata sulla valutazione, semestre per semestre, della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, non sul solo risultato rieducativo.
- Il giudice di sorveglianza può considerare anche fatti non ancora giudicati in sede penale (denunce, deferimenti) se pertinenti e indicativi di un atteggiamento incompatibile con il percorso rieducativo.
- Comportamenti successivi alla finestra temporale formalmente valutata possono comunque influire negativamente sulla valutazione dei semestri antecedenti se dimostrano una mancata adesione complessiva al trattamento.
- La semplice esistenza di una denuncia può essere valutata dal giudice, ma è opportuno che la difesa documenti e contestualizzi i fatti (es. chiarimenti, proscioglimenti, circostanze attenuanti) per mitigare la loro incidenza sul giudizio di regolarità della condotta.
- Recidive o deferimenti per reati commessi durante l'esecuzione della pena (soprattutto evasione, furti, ecc.) sono elementi particolarmente rilevanti e spesso decisivi nel negare benefici quali la liberazione anticipata.
Testo integrale
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