Sentenza n. 5941/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione automatica della candidata dalla procedura selettiva per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia A.A 2025/2026 in assenza di valida notificazione, motivazione e/o verbalizzazione individuale; - della graduatoria UE per l’ammissione al corso di laurea in “Medicine and Surgery” per l’A.A. 2025/2026, pubblicata in data 4 aprile 2025, nella parte in cui non include la ricorrente, e dei successivi avvisi di scorrimento (avvisi nn. 1,2,3,4,5,6 e 7); - del verbale della Commissione del 27 marzo 2025, non notificato, recante le asserite irregolarità pena l’esclusione; - del diniego implicito all’accesso agli atti (log, video, verbali, punteggio) richiesti con istanze del 2 e 13 maggio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuti, ivi inclusi i verbali della commissione esaminatrice e le comunicazioni di rigetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, graduatoria e atti connessi, nonché diniego implicito di accesso agli atti
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'esclusione automatica dalla procedura selettiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e la graduatoria UE, deducendo l'assenza di valida notificazione, di motivazione e di verbalizzazione individuale. Erano inoltre contestati il verbale della Commissione recante le irregolarità sanzionate con l'esclusione, i successivi avvisi di scorrimento e il diniego implicito alle istanze di accesso agli atti, aventi a oggetto log, video, verbali e punteggio. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. La rinuncia, sebbene non notificata alle controparti, è stata ritenuta rituale perché l'Università resistente ha formalmente preso atto del deposito dell'atto di rinuncia, attestandone la conoscenza e senza opporsi alla definizione del giudizio. Il Collegio ha richiamato l'art. 84, comma 1, c.p.a., secondo cui la rinuncia è possibile in ogni stato e grado e produce l'estinzione quando le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della natura della controversia e della mancata opposizione della resistente alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia al ricorso richiede la provenienza dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, il deposito o la dichiarazione in udienza, la conoscenza formale o equipollente da parte delle altre parti e l'assenza di opposizione di quelle interessate alla prosecuzione.
art. 84, comma 2, c.p.a.
La regola tendenziale sulle spese è stata derogata mediante compensazione, tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione della resistente.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado mediante dichiarazione proveniente personalmente dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria o resa in udienza e verbalizzata.
- La mancata notificazione della rinuncia alle altre parti non impedisce l'estinzione del giudizio quando la controparte acquisisce comunque formalmente conoscenza dell'atto mediante una forma equipollente e non manifesta opposizione alla rinuncia.
- L'estinzione per rinuncia presuppone, oltre alla ritualità della dichiarazione e alla conoscenza da parte delle altre parti, l'assenza di opposizione di quelle che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate in deroga alla regola tendenziale di cui all'art. 84, comma 2, c.p.a., quando la natura della controversia e la mancata opposizione della controparte alla compensazione lo giustifichino.
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