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Sentenza

Sentenza n. 3485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 09866/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro l’esclusione dallo scrutinio per merito comparativo per la promozione a Primo Dirigente e contro la conseguente revoca dell’incarico dirigenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente di polizia penitenziaria)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR deducendo, con due motivi connessi, la decisività di una nota attestante la pendenza di due procedimenti penali a carico del dipendente e la violazione dell’art. 64, comma 4, c.p.a., nonché un vizio di motivazione. Secondo l’Amministrazione, il TAR avrebbe attribuito valore esclusivo e determinante al mancato riscontro a una richiesta istruttoria, trattando tale elemento come prova piena, mentre la valutazione di inidoneità sarebbe stata fondata su risultanze documentali. Il dipendente aveva contestato in primo grado l’esclusione dalla graduatoria e la valutazione di non idoneità, deducendo violazione degli artt. 2, 3, 7 e 10 l. 241/1990, carenza di motivazione, violazione dell’art. 13-ter e dell’art. 14 d.lgs. 146/2000, errore sui presupposti, istruttoria carente e incompleta, disparità di trattamento e illegittima considerazione della pendenza di procedimenti penali. La Commissione aveva dichiarato il dipendente non idoneo valorizzando soprattutto uno dei procedimenti penali, pur rilevando di non conoscere i fatti relativi all’altro procedimento e senza svolgere un esame puntuale dei fatti contestati né una valutazione complessiva della personalità risultante dal fascicolo personale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi di appello e li ha respinti. Ha ritenuto che la nota prodotta dal Ministero, oltre a risultare già presente nel giudizio di primo grado, non fosse idonea a superare la ragione decisiva della sentenza appellata, che non era stata specificamente censurata. Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 146/2000, lo scrutinio per merito comparativo deve consistere in un giudizio sulla completa personalità del dipendente, fondato sui titoli del fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi, agli incarichi, ai servizi svolti e alla qualità delle funzioni. Nel caso concreto la Commissione aveva attribuito rilevanza decisiva alla pendenza di un procedimento penale, senza accertare puntualmente i fatti sottostanti e senza svolgere un’analisi complessiva del profilo del dipendente; il richiamo alla completa personalità era quindi una formula di stile non sostenuta da adeguata istruttoria. L’appello non aveva contestato specificamente tale statuizione né aveva dimostrato che la Commissione avesse considerato i procedimenti penali soltanto nell’ambito di una valutazione complessiva conforme ai criteri normativi. È stata pertanto confermata la sentenza del TAR. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione della limitata attività difensiva dell’appellato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146

    “lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità del dipendente emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi”

    La promozione per merito comparativo richiede una valutazione complessiva della personalità professionale del dipendente, fondata sui dati del fascicolo personale e dello stato matricolare; la sola pendenza di procedimenti penali, non adeguatamente esaminati e contestualizzati, non può costituire il fondamento decisivo del giudizio di inidoneità.

  • art. 27 Cost.

    Il principio di non colpevolezza impedisce di attribuire rilievo determinante alla mera pendenza di procedimenti penali senza una puntuale verifica dei fatti e senza una valutazione complessiva conforme ai criteri normativi.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il mancato riscontro a una richiesta istruttoria può costituire argomento di prova, ma la decisione di primo grado si fondava soprattutto sull’illegittimità sostanziale della valutazione amministrativa; tale ragione decisiva non è stata specificamente censurata in appello.

  • art. 104 c.p.a.

    La produzione documentale invocata in appello non è stata ritenuta decisiva, anche perché il documento risultava già prodotto nel giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Lo scrutinio per merito comparativo finalizzato alla promozione di un dipendente pubblico deve tradursi in una valutazione complessiva della sua personalità professionale, fondata sui titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, sui rapporti informativi, sugli incarichi, sui servizi svolti e sulla qualità delle funzioni esercitate.
  • La mera pendenza di procedimenti penali non può fondare, di per sé e in modo determinante, il giudizio di non idoneità alla promozione, soprattutto quando l’amministrazione non abbia accertato e illustrato puntualmente i fatti contestati e il loro concreto rilievo nella valutazione complessiva del dipendente.
  • Il richiamo generico alla valutazione della “completa personalità” costituisce motivazione meramente apparente quando non sia accompagnato da un’effettiva istruttoria sul fascicolo personale e da una ponderazione complessiva degli elementi favorevoli e sfavorevoli relativi al dipendente.
  • In appello, la parte deve censurare specificamente la ragione portante della sentenza di primo grado; la produzione di un documento astrattamente rilevante non consente di ottenere la riforma della decisione se non supera la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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