Ordinanza n. 357/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di D.A.Spo. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Arezzo nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e notificato al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Arezzo, ha disposto, nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, per il periodo di anni cinque il divieto di accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative ad incontri di calcio, ed ai luoghi così come specificati nel provvedimento impugnato”; nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO quinquennale emesso dalla Questura di Arezzo, con divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive calcistiche
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'incerta identificazione della persona cui erano riferiti i fatti e l'assenza di prova di una propria condotta concretamente sfociata in episodi di violenza o minaccia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse suscettibile di positivo apprezzamento, ravvisando, ai fini cautelari, l'incertezza e la mancata dimostrazione dell'identificazione del ricorrente, nonché l'assenza di prova di una condotta dello stesso effettivamente sfociata in episodi di violenza o minaccia. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del DASPO. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR lo richiama quale base normativa per la decisione sulla domanda di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'incertezza sull'identificazione del destinatario del DASPO e la mancata dimostrazione di una condotta personale concretamente sfociata in violenza o minaccia sono elementi idonei a fondare un positivo apprezzamento del ricorso e la sospensione dell'efficacia del provvedimento.
- La sospensione cautelare di un DASPO può essere disposta quando, allo stato degli atti e senza definire il merito, risultino non adeguatamente dimostrati sia il collegamento soggettivo dell'interessato ai fatti sia la condotta violenta o minacciosa posta a fondamento della misura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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