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Ordinanza

Ordinanza n. 357/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di D.A.Spo. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Arezzo nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e notificato al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Arezzo, ha disposto, nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, per il periodo di anni cinque il divieto di accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative ad incontri di calcio, ed ai luoghi così come specificati nel provvedimento impugnato”; nonché di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202601045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO quinquennale emesso dalla Questura di Arezzo, con divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive calcistiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'incerta identificazione della persona cui erano riferiti i fatti e l'assenza di prova di una propria condotta concretamente sfociata in episodi di violenza o minaccia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse suscettibile di positivo apprezzamento, ravvisando, ai fini cautelari, l'incertezza e la mancata dimostrazione dell'identificazione del ricorrente, nonché l'assenza di prova di una condotta dello stesso effettivamente sfociata in episodi di violenza o minaccia. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del DASPO. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR lo richiama quale base normativa per la decisione sulla domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'incertezza sull'identificazione del destinatario del DASPO e la mancata dimostrazione di una condotta personale concretamente sfociata in violenza o minaccia sono elementi idonei a fondare un positivo apprezzamento del ricorso e la sospensione dell'efficacia del provvedimento.
  • La sospensione cautelare di un DASPO può essere disposta quando, allo stato degli atti e senza definire il merito, risultino non adeguatamente dimostrati sia il collegamento soggettivo dell'interessato ai fatti sia la condotta violenta o minacciosa posta a fondamento della misura.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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