Ordinanza n. 914/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli, Catt.A12/2025/Imm/1Sez/Dinieghi/vdm/268, in data 27/10/2025 e notificato in data 11/02/2026 al difensore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, che non gli potesse essere imputato il ritardo del datore di lavoro nell'assunzione, avvenuta alcuni mesi dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha inoltre documentato di avere successivamente reperito un ulteriore rapporto di lavoro con altra impresa, mediante produzione di comunicazione UNILAV e busta paga.
La decisione
Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza. In particolare, ha considerato che al lavoratore in buona fede non può essere addebitato il comportamento del datore di lavoro che, dopo avere sottoscritto il contratto di soggiorno, lo abbia assunto soltanto dopo alcuni mesi. Ha inoltre valorizzato la successiva disponibilità di un ulteriore lavoro, comprovata dalla documentazione depositata. Ha quindi sospeso l'efficacia del diniego impugnato e fissato la trattazione di merito alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza ne applica i presupposti accogliendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ritardo imputabile al datore di lavoro nell'assunzione successiva alla sottoscrizione del contratto di soggiorno non può essere posto a carico del lavoratore straniero che abbia agito in buona fede.
- Ai fini della tutela cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno, la documentazione relativa alla successiva instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro, quale comunicazione UNILAV e busta paga, può assumere rilievo nel valutare la posizione lavorativa del richiedente.
- La sospensione cautelare dell'efficacia di un diniego amministrativo può essere disposta quando, a un primo esame, gli elementi documentali e la non imputabilità al richiedente delle circostanze ostative rendano meritevole di tutela la sua posizione in attesa della decisione di merito.
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