Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 914/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli, Catt.A12/2025/Imm/1Sez/Dinieghi/vdm/268, in data 27/10/2025 e notificato in data 11/02/2026 al difensore;

Giustizia amministrativa202601680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, che non gli potesse essere imputato il ritardo del datore di lavoro nell'assunzione, avvenuta alcuni mesi dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha inoltre documentato di avere successivamente reperito un ulteriore rapporto di lavoro con altra impresa, mediante produzione di comunicazione UNILAV e busta paga.

La decisione

Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza. In particolare, ha considerato che al lavoratore in buona fede non può essere addebitato il comportamento del datore di lavoro che, dopo avere sottoscritto il contratto di soggiorno, lo abbia assunto soltanto dopo alcuni mesi. Ha inoltre valorizzato la successiva disponibilità di un ulteriore lavoro, comprovata dalla documentazione depositata. Ha quindi sospeso l'efficacia del diniego impugnato e fissato la trattazione di merito alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza ne applica i presupposti accogliendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il ritardo imputabile al datore di lavoro nell'assunzione successiva alla sottoscrizione del contratto di soggiorno non può essere posto a carico del lavoratore straniero che abbia agito in buona fede.
  • Ai fini della tutela cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno, la documentazione relativa alla successiva instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro, quale comunicazione UNILAV e busta paga, può assumere rilievo nel valutare la posizione lavorativa del richiedente.
  • La sospensione cautelare dell'efficacia di un diniego amministrativo può essere disposta quando, a un primo esame, gli elementi documentali e la non imputabilità al richiedente delle circostanze ostative rendano meritevole di tutela la sua posizione in attesa della decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.