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Parere

Parere n. 266/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, corredato da domanda cautelare, proposto da: Sindacato Siad-Csa-Cisal, Paolo Francesco Sacco, Francesco Bianco, Vincenzo Licari, Michele Salvatore Licari, Giuseppe Salvatore Mauro, Vito D’Antoni, Anna Rita Pipitone, Susanna Terranova, Giuseppe Salvatore Licari, Vita Lombardo, Angelo Di Nolfo, Francesca La Sala, Antonietta Flores, Maurizio De Luca, Annalisa Marchello, Anna Maria Cumbo, Gaspare Di Pasquale, Rosa Calamunci, Daniela Rigano, Vincenzo Cusimano, Maurizio Ingoglia, Antonio Guida, Giuseppe Giangrasso, Ivana Silvestri, Salvatore Giovanni Pignatone, Maria Claudia Romano, Carla Cracolici, Anna Maria Costa, Raffaella Patti, Raffaele Avallone, Gino Montecchi, Giuseppe Massimo Adriano Ferro, Amalia Princiotta Cariddi, Giovanna Buzzetta, Emanuele Di Paola, Amleto Tocco, Giantonio Lisciandrello, Emanuele Cosenza, Rosalba Misseri, Pierangela Castagnetta, Davide Marino, Maria Antonietta Stella Nora, Gabriella Mancino (avvocato Giusy Maria Binaggia), contro la Regione Siciliana - Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento della funzione pubblica e del personale, avverso i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di: n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria D, per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia (D.D.G. nn. 5039/2021 e 117/2022); n. 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria C, per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia (D.D.G. nn. 5040/2021, 5245/2021 e 118/2022); n. 88 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria D, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale (D.D.G. nn. 5041/2021 e 119/2022); n. 12 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria D, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale (D.D.G. nn. 5042/2021 e 120/2022).

Giustizia amministrativa202200167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorsi straordinari contro i bandi per l’assunzione di 1.124 unità di personale regionale e contro le successive graduatorie finali, in relazione all’eliminazione della riserva del 30% dei posti in favore del personale interno.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il sindacato e vari dipendenti regionali hanno impugnato i bandi per quattro procedure concorsuali: 537 unità di categoria D e 487 di categoria C per il potenziamento dei Centri per l’impiego; 88 e 12 unità di categoria D per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale. Prima della scadenza originaria per le domande, l’Amministrazione ha modificato i bandi eliminando la riserva del 30% in favore dei dipendenti interni a tempo indeterminato muniti dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno. Sono state poi impugnate, con motivi aggiunti, le graduatorie finali approvate nel 2022, per illegittimità derivata. I ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 e delle norme sulle progressioni interne, sostenendo che dovesse essere prevista una quota riservata e, comunque, svolta una procedura comparativa interna; (2) violazione degli obblighi di programmazione dei fabbisogni e di revisione organizzativa, mancata previa ricognizione delle professionalità interne e carenza di informazione sindacale; (3) violazione dei vincoli di contenimento della spesa pubblica e aggravio ingiustificato dei costi per il reclutamento esterno. L’Amministrazione aveva inoltre sollevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. Le Sezioni riunite avevano acquisito, con parere interlocutorio del 22 gennaio 2024, elementi sul contenzioso analogo conclusosi con la sentenza CGARS n. 470 del 13 luglio 2026.

Il parere

Il Consiglio di giustizia amministrativa ritiene il ricorso infondato nel merito e lascia assorbite le questioni preliminari, compresi i dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. In adesione alla sentenza CGARS n. 470/2026, interpreta l’art. 52, comma 1-bis, quarto periodo, d.lgs. 165/2001, nel testo introdotto dal d.l. 80/2021, nel senso che la procedura comparativa per le progressioni tra aree non attribuisce ai dipendenti interni una priorità né impone una quota riservata in loro favore. La norma assicura invece che almeno il 50% delle posizioni disponibili sia destinato all’accesso dall’esterno; in coerenza con gli artt. 97 e 51 Cost., i posti possono anche essere coperti integralmente tramite concorsi aperti, ai quali possono partecipare anche i dipendenti interni. L’art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017 non imponeva l’attivazione delle procedure riservate: la disposizione, facoltizzante e riferita alla precedente formulazione dell’art. 52 mediante rinvio mobile, non è applicabile dopo la modifica del 2021. Neppure l’art. 24 d.lgs. 150/2009 impone una riserva interna, poiché il rinvio mobile all’art. 52 segue la disciplina vigente. Quanto alla programmazione, i decreti richiamavano i Piani triennali dei fabbisogni 2019/2021 e 2020/2022, approvati con deliberazioni di Giunta regionale nn. 422/2019 e 551/2020. La conformità della modifica alla disciplina vigente esclude inoltre il vizio derivante dalla mancata informazione sindacale e l’asserita ingiustificatezza dell’aggravio di spesa. Sono dunque respinti sia i motivi principali relativi alla riserva e alla procedura comparativa, sia le ulteriori censure concernenti programmazione, informazione sindacale e spesa pubblica. Il parere conclusivo è nel senso del rigetto del ricorso.

Osservazioni

Primo motivo - Riserva interna e progressioni tra aree

Respinto. L’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. 80/2021, non impone una riserva di posti per il personale interno né una prioritaria procedura comparativa interna. La riserva minima prevista dalla norma è destinata all’accesso dall’esterno; il reclutamento mediante concorso aperto è la modalità generale e ordinaria, e può riguardare anche tutti i posti disponibili.

Secondo motivo - Programmazione dei fabbisogni, ricognizione del personale e informazione sindacale

Respinto. I decreti impugnati richiamavano i Piani triennali dei fabbisogni di personale 2019/2021 e 2020/2022, approvati con deliberazioni di Giunta regionale nn. 422/2019 e 551/2020. La conformità della modifica al quadro normativo esclude che essa fosse illegittima per carenza di informazione nei confronti delle organizzazioni sindacali.

Terzo motivo - Contenimento della spesa pubblica

Respinto. Accertata la legittimità della scelta di procedere mediante concorsi aperti, non risulta ingiustificato l’aggravio di spesa dedotto dai ricorrenti per il reclutamento di personale esterno.

Questioni preliminari - Legittimazione e ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo

Assorbite in ragione della decisione di infondatezza nel merito; il parere non si pronuncia autonomamente sulla legittimazione del sindacato o sull’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Fatta salva comunque una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

    La disposizione non impone di riservare posti ai dipendenti interni né di svolgere prima una procedura comparativa interna. La quota minima del 50% è destinata all’accesso dall’esterno; i posti disponibili possono essere coperti anche integralmente con procedure concorsuali aperte, cui possono partecipare anche i dipendenti dell’amministrazione.

  • art. 97, quarto comma, Cost.

    Il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 97 Cost., quarto comma («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»), e la sua necessità discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui allo stesso articolo, ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche, in base all’art. 51 Cost.

    Il concorso aperto è la modalità ordinaria di accesso al pubblico impiego; le deroghe che favoriscono il personale interno sono ammissibili entro limiti rigorosi e non possono trasformarsi in un obbligo di priorità rispetto al reclutamento esterno.

  • art. 51 Cost.

    Il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 97 Cost., quarto comma («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»), e la sua necessità discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui allo stesso articolo, ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche, in base all’art. 51 Cost.

    L’accesso alle funzioni pubbliche deve essere assicurato a tutti i cittadini tramite procedure concorsuali, elemento che orienta l’interpretazione della disciplina delle progressioni interne e delle riserve.

  • art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017

    La previsione, infatti, che faceva riferimento, mediante un c.d. “rinvio mobile”, alla formulazione del ridetto art. 52 precedente alle modifiche introdotte dal d.-l. n. 80/2021, è divenuta a causa di queste non più applicabile e, comunque, facoltizza e non obbliga le amministrazioni ad attivare le procedure ivi descritte.

    La norma, riferita mediante rinvio mobile alla precedente disciplina dell’art. 52, non è più applicabile dopo la modifica introdotta dal d.l. 80/2021; in ogni caso, conferiva alle amministrazioni una facoltà, non un obbligo, di attivare procedure selettive riservate.

  • art. 24 d.lgs. 150/2009

    A maggior ragione, non è dirimente il pure invocato art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, che stabilisce che «Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni», atteso che in questo caso il “rinvio mobile” è anche più accentuato, riguardando proprio l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, e, quindi, l’attuale sistema di avanzamento del personale interno all’Amministrazione, che non giustifica, a seguito delle modifiche subite da quest’ultima norma, l’imposizione di concorsi pubblici con riserva di posti in favore del personale interno.

    Il rinvio dell’art. 24 alla disciplina dell’art. 52 è mobile e segue la versione vigente di quest’ultima disposizione. Le modifiche del 2021 non consentono quindi di desumere dall’art. 24 un obbligo di bandire concorsi con riserva per il personale interno.

  • art. 6, d.lgs. 165/2001

    che i decreti gravati richiamano, tra altro, i Piani triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e 2020/2022, approvati con deliberazioni giuntali, rispettivamente, n. 422/2019 e 551/2020;

    Nel caso concreto, il richiamo nei decreti ai Piani triennali dei fabbisogni 2019/2021 e 2020/2022 è valorizzato per escludere la censura secondo cui le assunzioni sarebbero state disposte senza la necessaria programmazione.

Massime di principio

  • L’art. 52, comma 1-bis, quarto periodo, d.lgs. 165/2001, nel testo modificato dal d.l. 80/2021, tutela l’accesso dall’esterno riservandogli almeno il 50% delle posizioni disponibili e non impone una quota riservata ai dipendenti interni né una procedura comparativa interna prioritaria.
  • In coerenza con gli artt. 97 e 51 Cost., il concorso pubblico aperto costituisce la modalità ordinaria di reclutamento e può essere utilizzato per coprire anche tutti i posti disponibili; i dipendenti interni possono parteciparvi se in possesso dei requisiti.
  • Una disposizione che rinvia in modo mobile all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 deve essere letta in conformità alla versione vigente di tale norma: le modifiche legislative sopravvenute possono rendere non più applicabili le previsioni fondate sulla formulazione precedente.
  • Le procedure selettive riservate previste dall’art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017 sono facoltative e non attribuiscono ai dipendenti un diritto a che l’amministrazione le attivi.

Ricorsi contro i concorsi della Regione Siciliana e la soppressione della riserva interna

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva e riunita in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un sindacato e da dipendenti regionali contro i bandi di quattro procedure concorsuali regionali e le successive graduatorie. La controversia riguarda la legittimità dell’eliminazione della riserva del 30% inizialmente prevista a favore del personale interno.

Bandi e censure

I concorsi erano destinati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 537 unità di categoria D e 487 di categoria C per il potenziamento dei Centri per l’impiego, nonché di 88 e 12 unità di categoria D per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale. I bandi erano stati modificati prima della scadenza originariamente fissata per le domande, sopprimendo la riserva per il personale interno a tempo indeterminato in possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno. Con due ricorsi straordinari per motivi aggiunti sono state impugnate anche le graduatorie finali approvate nel 2022.

I ricorrenti hanno sostenuto che l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 imponesse una quota riservata agli interni o, comunque, una previa procedura comparativa per le progressioni verticali. Hanno inoltre dedotto la mancata revisione organizzativa e ricognizione delle professionalità interne, la violazione degli obblighi di programmazione dei fabbisogni e la carenza di informazione sindacale. Infine, hanno lamentato che l’eliminazione della riserva avrebbe comportato un ingiustificato aggravio della spesa pubblica.

Svolgimento del procedimento consultivo

L’Amministrazione aveva eccepito dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo e ne aveva contestato la fondatezza. Il Consiglio aveva già respinto la domanda cautelare con parere n. 458/2022 del 22 settembre 2022, recepito con D.P.Reg. n. 443 del 14 novembre 2022. Con parere interlocutorio n. 16/2024 del 22 gennaio 2024 aveva disposto un’istruttoria sul contenzioso giurisdizionale relativo alla medesima questione; l’istruttoria si è conclusa con l’acquisizione della sentenza CGARS, Sezione giurisdizionale, n. 470 del 13 luglio 2026. Le questioni preliminari sono state lasciate assorbite, poiché il ricorso è stato deciso nel merito.

Interpretazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

Il Consiglio ha seguito l’interpretazione già accolta dalla sentenza CGARS n. 470/2026. La disciplina anteriore al d.l. 80/2021 consentiva all’amministrazione di riservare al personale interno una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso. La modifica del 2021 ha mutato l’assetto: il quarto periodo dell’art. 52, comma 1-bis, prevede ora che le progressioni tra aree avvengano mediante procedura comparativa, ma fa salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno.

La disposizione, letta alla luce degli artt. 97 e 51 Cost., non impone una riserva interna né attribuisce alle procedure comparative interne priorità sul reclutamento esterno. Il concorso pubblico è la forma ordinaria di accesso al pubblico impiego e può essere utilizzato anche per coprire tutti i posti disponibili; i dipendenti interni possono parteciparvi al pari degli altri candidati, se in possesso dei requisiti. Le deroghe al pubblico concorso devono essere circoscritte e giustificate da peculiari esigenze di interesse pubblico.

Inapplicabilità delle disposizioni invocate sulla riserva

L’art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017, che consentiva per il triennio 2020-2022 procedure selettive riservate entro determinati limiti, non imponeva alle amministrazioni di attivarle. Secondo il parere, il rinvio mobile alla precedente formulazione dell’art. 52 non consente di applicare quella disciplina dopo la modifica del 2021. Anche l’art. 24 d.lgs. 150/2009, rinviando alla disciplina vigente dell’art. 52, non fonda un obbligo di riservare posti al personale interno.

Programmazione, informazione sindacale e spesa

I decreti impugnati richiamavano i Piani triennali dei fabbisogni di personale 2019/2021 e 2020/2022, approvati rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale n. 422/2019 e n. 551/2020. Poiché la modifica dei bandi è stata ritenuta conforme al nuovo quadro normativo, il Consiglio ha escluso che essa fosse viziata per la mancata informazione delle organizzazioni sindacali e ha respinto anche la censura relativa all’asserita ingiustificatezza dell’aggravio di spesa derivante dal reclutamento esterno.

Esito

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto infondati i motivi relativi alla riserva interna e alle progressioni, nonché le censure sulla programmazione, sull’informazione sindacale e sulla spesa pubblica. Il parere conclusivo è nel senso che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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