Cassazione Penale, Sentenza n. 12304/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bari (9/11/2023) che aveva confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato dal GUP di Foggia (25/9/2020) per rapina impropria pluriaggravata (capo a) e lesioni (capo b). Dita deduce travisamento della prova e vizio di motivazione perché la sentenza avrebbe ritenuto la contestualità tra il furto e l'aggressione della guardia giurata basandosi su dichiarazioni ritenute credibili solo rispetto al dato temporale, nonostante la denuncia indicasse un arco temporale ampio (tra le ore 13 del 3/4/2018 e le ore 6 del giorno successivo) mentre l'aggressione era alle ore 23:20 dello stesso giorno. Dita cita anche una telefonata ricevuta tra le 18:00 e le 19:00 come elemento di scagionamento temporale. Norocu censura la motivazione per uso parziale delle dichiarazioni e contesta la qualificazione in rapina impropria ritenendo che, dati i tempi, il fatto dovesse essere qualificato come tentata rapina alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 34952/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di Appello, dopo l'annullamento con rinvio deciso dalla stessa Corte il 8/6/2022, avesse fornito una nuova motivazione congrua e completa valutando il compendio probatorio (orario certo delle 23:20 dell'intercettamento della vettura con portellone aperto, presenza della refurtiva e attrezzi da scasso, ammissione degli imputati di aver appena trafugato la merce) e che tali elementi consentivano di ritenere sussistente la continuità temporale richiesta per la rapina impropria. La Corte ha escluso il travisamento delle dichiarazioni e ha rilevato l'irrilevanza probatoria della telefonata di Dita in mancanza di collegamento con il momento del delitto. Ha inoltre rigettato la censura sulla qualificazione come tentata, richiamando il principio secondo cui la forma tentata richiede che la vittima abbia mantenuto il controllo della cosa strappata, condizione non presente nel caso di specie. Pertanto le condanne sono confermate e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 30992 dell'8/06/2022
presente nella motivazione
Sentenza di annullamento con rinvio per precedente motivazione del giudice di merito ritenuta apodittica sulla contestualità tra furto e aggressione; usata come richiamo per la necessità di nuova e completa valutazione probatoria da parte della Corte d'appello
Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 30775 del 10/05/2023 (Rv. 285038)
presente nella motivazione
Principio che per la rapina impropria l'elemento dell'"immediatezza" non richiede assoluta contemporaneità temporale tra sottrazione e uso della violenza/minaccia, ma una continuità temporale e funzionale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire il recupero della cosa o assicurare impunità
Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 46412 del 16/10/2014 (Rv. 261021)
presente nella motivazione
Principio sul reato tentato: la qualificazione come tentata richiede che la vittima non abbia perso immediatamente il controllo sulla cosa sottratta; se l'agente si è già impossessato della refurtiva in assenza del proprietario, non sussistono i presupposti per configurare la forma tentata
Sezioni Unite, sentenza n. 34952 del 2014
censurata dai ricorrenti come richiamo
Richiamata dai ricorrenti per sostenere che l'assenza dell'impossessamento riconducibile a un breve intervallo temporale dovrebbe portare alla qualificazione come tentata; la Corte di Cassazione nel caso concreto ha ritenuto che le condizioni indicate dalle Sezioni Unite non fossero soddisfatte
Massime di principio
- Per la rapina impropria non è richiesta una contemporaneità assoluta tra la sottrazione e l'uso della violenza: è sufficiente un arco temporale che non interrompa l'unitarietà dell'azione finalizzata a impedire il recupero della cosa o assicurare l'impunità.
- La presenza della refurtiva, di attrezzi da scasso a bordo e l'ammissione di aver appena commesso il furto sono elementi indiziari idonei a collegare temporalmente e funzionalmente furto e reazione violenta, se il giudice di merito offre una motivazione logica e completa.
- Dichiarazioni discordanti degli imputati non impongono automaticamente l'annullamento: il giudice può valorizzarle selettivamente purché dia conto delle ragioni per cui ritiene alcune affermazioni più attendibili e scarta altre.
- Una telefonata o altri elementi esterni richiedono un concreto collegamento probatorio con il momento del reato per rilevare ai fini della temporalità; senza tale collegamento la telefonata può essere ritenuta irrilevante.
- La qualificazione come tentata richiede che la vittima abbia mantenuto il controllo sulla cosa sottratta: se l'agente si è già impossessato della refurtiva in assenza del proprietario, normalmente si configura il reato consumato e non il tentativo.
- In sede di cassazione la reformatio in peius non è consentita: la Corte valuta la correttezza della motivazione e l'applicazione dei principi di diritto, ma non rifa la valutazione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logicamente fondata.
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