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Sentenza

Sentenza n. 376/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del verbale di scrutinio finale dell’-OMISSIS- del Consiglio di classe della 2BLA dell’Istituto di istruzione superiore artistica, classica e professionale di -OMISSIS-, con il quale è stata deliberata la non ammissione dell’alunna alla classe terza, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i singoli atti valutativi adottati nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 in violazione del Piano didattico personalizzato, sottoscritto il -OMISSIS- e deliberato il -OMISSIS-da tutti i componenti del Consiglio di classe, nella misura in cui detti atti abbiano concorso a determinare il provvedimento impugnato, e di ogni ulteriore atto, provvedimento, nota, comunicazione o determinazione che, in esecuzione, conseguenza o conferma del verbale di scrutinio impugnato, precluda all’alunna l’iscrizione alla classe terza per l’anno scolastico 2026/2027, ancorché non ancora conosciuto; e per la condanna del Consiglio di classe e dell’Istituto scolastico resistente all’adozione di ogni misura idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ivi compresa la dichiarazione del diritto della studentessa ad essere ammessa alla classe terza nell’anno scolastico 2026/2027; con riserva di proporre domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’illegittima condotta dell’Amministrazione.

Giustizia amministrativa202600303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale con deliberazione di non ammissione della studentessa alla classe terza, unitamente agli atti valutativi presupposti e consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione della legge n. 170 del 2010, del d.m. n. 5669 del 2011 e delle linee guida ministeriali, lamentando la sistematica mancata applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal Piano didattico personalizzato, tra cui l’uso di mappe e schemi, il maggior tempo per le verifiche, la dispensa dalla scrittura sotto dettatura, la riduzione del carico di compiti e degli esercizi, il mancato rispetto dei tempi standard e la compensazione con prove orali delle prove scritte insufficienti. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, omessa considerazione della diagnosi di DSA e del PDP, travisamento dei fatti e sviamento, poiché il verbale di scrutinio avrebbe motivato le insufficienze senza riferire della condizione clinica della studentessa, delle barriere funzionali certificate, del PDP e dell’incidenza delle misure previste sui risultati conseguiti. In terzo luogo, ha denunciato l’illogicità manifesta degli arrotondamenti delle medie di alcune discipline, asseritamente effettuati sistematicamente in difetto e senza motivazione. L’Amministrazione ha sostenuto che le misure previste dal PDP erano state attuate, che la studentessa era stata costantemente supportata e che la non ammissione era stata deliberata all’unanimità sulla base del mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari essenziali e della gravità e diffusione delle lacune.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo assorbite o comunque non necessarie ai fini della decisione le ulteriori censure. Il giudice ha premesso che la valutazione del consiglio di classe sulla promozione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, palese illogicità, motivazione carente o travisamento di fatti decisivi. Ha tuttavia rilevato che, per gli studenti con DSA, la valutazione deve essere correlata al PDP e deve dare conto delle misure dispensative, degli strumenti compensativi, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione adottati. Nel caso concreto, il verbale si limitava a richiamare le insufficienze, gli interventi di recupero e le lacune della studentessa, senza menzionare la diagnosi di DSA, l’esistenza del PDP, gli specifici disturbi, le barriere funzionali certificate o il modo in cui tali elementi fossero stati considerati nella valutazione finale. Anche le annotazioni relative alle singole discipline non chiarivano se e come la condizione soggettiva della studentessa e le misure del PDP avessero inciso sul giudizio. Il TAR ha quindi annullato la deliberazione di non ammissione e imposto all’Amministrazione di rivalutare la posizione della studentessa e adottare ogni conseguente provvedimento entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Non è stata dichiarata l’ammissione diretta alla classe terza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare quando la causa è matura per la decisione e non sussistono cause ostative.

  • art. 5 l. 170/2010

    Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

    Impone alle istituzioni scolastiche di garantire didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi, misure dispensative e adeguate forme di verifica e valutazione, sottoponendo periodicamente tali misure a monitoraggio.

  • d.m. 12 luglio 2011, n. 5669

    È richiamato quale disciplina attuativa delle garanzie previste per gli studenti con DSA e del Piano didattico personalizzato.

  • ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025

    Per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

    Richiede che i giudizi disciplinari degli studenti con DSA siano correlati al PDP individuale.

Massime di principio

  • Gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento non hanno diritto a una promozione automatica né a criteri di ammissione diversi da quelli ordinari; le misure compensative e dispensative servono a consentire loro di dimostrare il reale livello di apprendimento senza essere penalizzati dalle difficoltà diagnosticate, restando necessario il raggiungimento degli obiettivi disciplinari essenziali.
  • Nel giudizio di non ammissione di uno studente con DSA, il consiglio di classe deve dare conto della diagnosi, dell’esistenza e dei contenuti del Piano didattico personalizzato, delle misure compensative e dispensative, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione, nonché dell’incidenza concreta della condizione soggettiva sui risultati scolastici.
  • L’omessa considerazione nel verbale di scrutinio della condizione di DSA e del PDP determina un difetto assoluto di motivazione quando impedisce di verificare se la valutazione finale sia stata effettuata alla luce delle specifiche garanzie didattiche e valutative previste per lo studente.
  • La valutazione del consiglio di classe sulla promozione o non ammissione è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza, tra l’altro, di motivazione carente, manifesta irragionevolezza, palese illogicità o travisamento di fatti decisivi.
  • La mancata attuazione delle misure previste dal PDP, considerata isolatamente, non comporta automaticamente l’illegittimità della non ammissione, ma impone comunque che il giudizio finale espliciti se e come la situazione specifica dello studente e le relative misure siano state valutate.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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