Cassazione Civile, Ordinanza n. 12551/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario pubblico/privato)
La controversia
Due soggetti, titolari di un bagno e di un chiosco balneare, hanno agito per ottenere l'accertamento della natura demaniale di alcune aree catastalmente intestate a una società in liquidazione, sostenendo che il procedimento amministrativo di delimitazione del demanio marittimo concluso nel 2010 fosse irregolare, che il piano degli arenili fosse illegittimo nella parte in cui imponeva l'eliminazione delle strutture da loro gestite e il loro arretramento su aree retrostanti private, e che lo stato dei luoghi fosse stato erroneamente rappresentato dalle amministrazioni. I convenuti hanno eccepito difetto di legittimazione attiva, difetto di giurisdizione e infondatezza nel merito. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle domande per difetto di legittimazione attiva e ha condannato gli attori anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello ha confermato, rilevando che l'azione di accertamento della demanialità spetta allo Stato e che i ricorrenti non avevano un diritto proprio sul bene, né uti civis né come concessionari di aree diverse e limitrofe. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 100, 112, 115, 116, 132 c.p.c., 2907 c.c., 24 e 42 Cost., 822, 823 c.c., art. 28 cod. nav., nonché la carenza di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c., lamentando anche il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente e che il difetto di legittimazione attiva era stato correttamente dichiarato, poiché l'azione per l'accertamento della demanialità non può essere proposta da privati in sostituzione dell'amministrazione, salvo che agiscano per tutelare un proprio diritto o un uso civico specificamente allegato, circostanza qui mancante. Ha inoltre escluso che la qualità di concessionari di aree viciniori, per di più con titoli scaduti, potesse fondare la legittimazione, e ha giudicato ultronea la consulenza tecnica richiesta. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la conferma della condanna ex art. 96 c.p.c. è stata ritenuta espressione di una valutazione di merito, non sindacabile in cassazione, sulla pretestuosità dell'azione. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese dei controricorrenti, l'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
La sostituzione processuale è eccezionale e non consente al privato di promuovere un'azione di accertamento della demanialità in luogo dell'amministrazione, salvo allegazione di un proprio autonomo diritto o di un uso civico specifico.
art. 100 c.p.c.
La legittimazione ad agire richiede una posizione giuridica concreta e qualificata, non un mero interesse di fatto o generale.
art. 112 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una nuova istruzione e una diversa decisione sul merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite irritualmente; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o non rispetta una regola legale di valutazione; non se si contesta il prudente apprezzamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire il fondamento logico della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non meramente standard.
art. 2907 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela giurisdizionale, ma non ritenuto idoneo a fondare la loro legittimazione ad agire nel caso concreto.
artt. 822 e 823 c.c.
La proprietà e la tutela dei beni demaniali spettano all'ente pubblico titolare; l'azione di accertamento della demanialità resta riservata al soggetto pubblico legittimato.
art. 28 cod. nav.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla delimitazione del demanio marittimo, ma non sufficiente a fondare la loro azione.
art. 32 cod. nav.
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo ha natura di mero accertamento amministrativo della linea di confine tra demanio e proprietà privata.
art. 58 reg. cod. nav.
Citato in relazione al procedimento di delimitazione, senza autonomo rilievo decisivo nella decisione.
art. 96 c.p.c.
La pretestuosità dell'azione giustifica la condanna per responsabilità aggravata, senza necessità di provare dolo o colpa; è dovuta anche la somma ulteriore in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato in tema di proposta di definizione accelerata e composizione del collegio, senza problemi di incompatibilità del consigliere relatore.
art. 156, comma 3, c.p.c.
L'eventuale nullità della notifica si è sanata per raggiungimento dello scopo, essendosi costituita regolarmente l'Avvocatura Generale dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione di accertamento della demanialità di un bene è riservata al soggetto pubblico titolare del bene demaniale; il privato non può surrogarsi all'amministrazione salvo che faccia valere un proprio diritto soggettivo o una situazione giuridica specifica e autonomamente lesa.
- La legittimazione ad agire non può fondarsi su un mero interesse di fatto o su una posizione di vicinanza territoriale; occorre una posizione giuridica qualificata, attuale e riferibile al bene controverso.
- Nel procedimento di delimitazione del demanio marittimo, il privato che contesti l'esito può agire per la tutela di un proprio diritto contro l'atto amministrativo, ma non per chiedere in via generale un diverso accertamento della demanialità in sostituzione dell'ente pubblico competente.
- La qualità di concessionario demaniale legittima l'azione solo se il provvedimento contestato incide direttamente sul rapporto concessorio; un'incidenza solo indiretta o la titolarità di concessioni su aree diverse non basta.
- La motivazione è apparente soltanto quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente che la parte soccombente la reputi errata o non convincente.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove di merito.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere affermata in presenza di condotta processuale pretestuosa, senza necessità di provare il dolo o la colpa, quando l'azione risulti manifestamente priva di legittimazione o comunque abusiva.
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