Cassazione Penale, Sentenza n. 15870/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su tre censure: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione per presunto esercizio illegittimo del potere istruttorio ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., con conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti ex art. 191 c.p.p.; 2) mancata, contraddittoria o illogica motivazione sulla ricorrenza della colpa dell'imputato: si deduce che il ricorrente aveva rispettato il limite di velocità (48 km/h su 50) e che l'evento era imprevedibile a causa della condotta gravemente colposa del ciclista (sotto l'effetto di benzodiazepine e privo di precedenza), sicché la responsabilità sarebbe esclusa o significativamente ridotta; 3) vizio nella motivazione del trattamento sanzionatorio per il rifiuto del beneficio della non menzione, considerato contraddittorio rispetto al riconoscimento di attenuanti e all'avvenuto risarcimento integrale del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (inammissibile) e il secondo motivo (infondato), confermando la responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui all'art. 589‑bis c.p. e i relativi esiti sanzionatori già determinati in primo e secondo grado. Ha invece accolto il terzo motivo con riferimento alla carenza motivazionale della Corte di appello nel rifiutare il beneficio della non menzione: ha disposto l'annullamento limitato a quel punto e la trasmissione con rinvio alla Corte di appello di Bologna per un nuovo esame, limitatamente alla valutazione circa la concessione del beneficio della non menzione (senza inficiare la declaratoria di responsabilità e il resto del trattamento sanzionatorio).
Norme richiamate
art. 589‑bis cod. pen.
citato nel testo come norma di riferimento per l'omicidio colposo in ambito di circolazione stradale; richiamato il comma settimo
La fattispecie di omicidio stradale è stata ritenuta applicabile; il comma settimo (ipotesi attenuata per concorso di colpa della vittima) è stato applicato dai giudici di merito e confermato dalla Cassazione.
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
"è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, ... sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ... il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità ... in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, ... in prossimità delle intersezioni ... nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici."
Il giudice ha interpretato l'art. 141 nel senso che il rispetto del limite numerico di velocità non esclude l'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni di luogo e traffico; il conducente deve poter arrestare il veicolo entro il campo di visibilità e tenere conto anche di imprudenze altrui prevedibili. Pertanto una velocità leggermente inferiore al limite (es. 48 km/h su 50) può comunque essere ritenuta non adeguata.
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
L'integrazione probatoria disposta dal giudice nell'abbreviato può riguardare anche la ricostruzione del fatto e la riferibilità all'imputato; il potere di integrazione non necessita di una motivazione formale specifica e può essere esercitato anche tardivamente se il giudice ritiene indispensabile approfondire il thema probandum.
art. 191, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha escluso l'inutilizzabilità automatica degli atti acquisiti per effetto dell'integrazione disposta dal giudice dell'udienza preliminare, ritenendo che non siano stati posti quesiti nuovi tali da violare la norma.
art. 154, comma 2, cod. strada
Richiama l'obbligo di dare precedenza: la decisione rileva che il ciclista si è immesso senza rispettare tale obbligo, concorrendo con la sua condotta alla causazione dell'evento.
art. 62, n. 6 e art. 62‑bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 (risarcimento del danno avanti o durante il processo) sono state riconosciute in favore dell'imputato e tenute in considerazione nel calcolo della pena.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare la gravità del fatto ai fini della non menzione: la Corte ha ritenuto che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivato quali elementi di gravità avrebbero giustificato il rifiuto del beneficio.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Norma citata in relazione all'eventualità di annullamento senza rinvio; il Procuratore generale aveva chiesto annullamento senza rinvio per la parte relativa alla non menzione, ma la Corte ha preferito annullare e rinviare per nuova valutazione sul punto.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato il giudice può integrare d'ufficio la prova anche in fase avanzata se ritiene necessario approfondire il thema probandum; tale potere non richiede una formalità motivazionale rigorosa ma va esercitato nei limiti della pertinenza rispetto ai fatti già emergenti.
- Il rispetto formale del limite di velocità non esclude automaticamente responsabilità: il conducente deve modulare la velocità in relazione a condizioni di strada, visibilità, intersezioni e prevedibilità di comportamenti altrui; una velocità inferiore al limite può comunque essere ritenuta non adeguata.
- La prevedibilità dell'imprudenza altrui è elemento valutabile: il principio di affidamento è temperato dall'obbligo di tenere una condotta tale da fronteggiare, entro limiti ragionevoli, anche imprudenze prevedibili di terzi in ambito urbano.
- Il concorso di colpa della vittima non esclude automaticamente la responsabilità dell'automobilista ma può ridurre la pena (ipotesi attenuata ex art. 589‑bis, comma 7); la valutazione della misura delle attenuanti e dei benefici (es. non menzione) richiede motivazione specifica.
- Per la negazione di benefici processuali o penali (come la non menzione) occorre una motivazione chiara e circostanziata sulla gravità del fatto; la sua carenza può determinare annullamento e rinvio limitato al punto.
- In cassazione, le critiche che investono singoli passaggi argomentativi non sono sufficienti se il complesso del ragionamento di merito è coerente (dottrina della “doppia conforme”): l'annullamento per vizio di motivazione richiede che sia compromesso un nucleo essenziale della decisione.
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