Cassazione Penale, Sentenza n. 01344/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 30/01/2025: 1) primo motivo (comune e in particolare a favore di Dessì) deduce la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) del delitto di falso ideologico ex art. 479 c.p., sostenendo che la dicitura sulla "diffida" nel verbale fosse un mero refuso o automatismo di format ministeriale, senza consapevolezza o interesse fraudolento da parte di Dessì; 2) secondo motivo (principalmente a favore di Arturo e Maura Marongiu) lamenta l'omessa pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto in relazione ai reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), sostenendo l'assenza degli elementi costitutivi del reato, la mancanza di vantaggio economico e l'assenza di dolo intenzionale, nonché difetti probatori e di motivazione della Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso soltanto in favore di Dessì Giuseppe quanto al profilo dell'elemento soggettivo relativo al falso ideologico: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a Dessì e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, perché la motivazione di appello non aveva adeguatamente dimostrato il dolo individuale di Dessì. Gli altri ricorsi (Marongiu Arturo e Marongiu Maura) sono stati rigettati: la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa la sussistenza oggettiva del falso ideologico e ha confermato la declaratoria di non punibilità per abolitio criminis rispetto all'abuso d'ufficio; i ricorrenti Arturo e Maura sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 479 cod. pen.
delitto di falso ideologico
La Corte valuta la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per il falso ideologico e ritiene che per Dessì la motivazione di merito non abbia dimostrato tale elemento in modo personalizzato
art. 533 cod. proc. pen.
atti relativi all'istruttoria
Richiamato nello sviluppo delle doglianze relative alla qualificazione processuale degli atti istruttori e al ruolo del redattore del verbale
art. 546 cod. proc. pen.
regole sul contenuto e forma degli atti processuali
Citato in relazione alla necessità di valutare se il contenuto del verbale avesse efficacia giuridica e fosse stato consapevolmente falsificato
art. 129 cod. proc. pen.
causa di non punibilità per abolitio criminis e formule di proscioglimento
La Corte ricorda che l'abolitio criminis deve essere rilevata immediatamente e che la formula 'perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato' può essere adottata quando non sussista l'evidenza dell'innocenza dell'imputato; l'assoluzione per insussistenza del fatto richiede evidenza manifesta dagli atti
art. 323 cod. pen.
La Corte esamina l'effetto delle successive modifiche legislative (limitazioni e poi abrogazione) sull'accertamento dei reati di abuso d'ufficio e conclude che, per i fatti valutati di merito, non sussiste manifesta infondatezza tale da imporre l'assoluzione per insussistenza
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti nella formulazione del motivo di ricorso
Richiamato per valutare la conformità dei motivi di cassazione alla disciplina di sinteticità e delimitazione
art. 611 cod. proc. pen.
trattazione del ricorso senza intervento delle parti (modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022)
La Corte segnala che il procedimento di trattazione è avvenuto senza intervento delle parti conformemente alla normativa aggiornata
art. 1, l. 9 agosto 2024, n. 114
abrogazione dell'art. 323 cod. pen.
La abrogazione ha rilevanza immediata per la causa di non punibilità; la Corte ne tiene conto nel confermare la formula adottata in appello qualora non sussista evidenza di insussistenza
art. 23 d.l. n. 76/2020 conv. l. n. 120/2020
limitazioni in tema di abuso d'ufficio
Richiamato come primo intervento restrittivo dell'art. 323 c.p., utile a spiegare la doppia evoluzione normativa considerata dalla Corte
Massime di principio
- Per il reato di falso ideologico è essenziale che la motivazione di merito dimostri in modo personalizzato il dolo del singolo imputato: un mero errore materiale o un 'refuso' riconducibile a un format preimpostato può escludere il dolo e quindi la fattispecie penale
- Quando un imputato è ritenuto estraneo o privo di cointeresse rispetto ad altre condotte contestate, il giudice deve fornire una motivazione specifica e non generale per collegarlo al dolo necessario
- L'intervento legislativo che abolisce o restringe la fattispecie di reato (abolitio criminis) impone al giudice di rilevare immediatamente la causa di non punibilità; tuttavia, l'assoluzione per insussistenza del fatto richiede che l'innocenza emerga in modo manifesto e incontestabile dagli atti
- Se vi sono decisioni di merito con valutazioni congrue sulla sussistenza oggettiva della condotta, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per derubricare i fatti a 'insussistenti' salvo che dagli atti non emerga evidenza palmare
- Un ricorso in cassazione deve mirare a un vantaggio concreto dell'impugnante; la semplice pretesa di correttezza formale o teorica della decisione non sempre costituisce interesse idoneo a sostenere l'impugnazione
- In casi complessi con più imputati e profili distinti, il giudice di legittimità esamina separatamente l'adeguatezza motivazionale rispetto al dolo o ad altri elementi soggettivi per ciascun imputato, potendo annullare e rinviare solo per i profili carenti di motivazione
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