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Sentenza

Sentenza n. 537/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) 5 ottobre 2023, n. 2955, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Quinta, che aveva respinto l’impugnazione del diniego ANAS di nulla osta in sanatoria per il primo piano di un immobile ricadente nella fascia di rispetto dell’autostrada A29

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore autostradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, con due motivi trattati unitariamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 7 e 8, della legge regionale siciliana n. 37/1985, della disciplina statale sulle fasce di rispetto autostradali, delle norme sul condono edilizio e degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. Secondo l’appellante, l’art. 23, comma 8, della legge regionale n. 37/1985 avrebbe imposto una valutazione concreta dell’effettiva minaccia alla sicurezza del traffico, consentendo la sanatoria anche nella fascia di rispetto; il diniego ANAS, invece, si sarebbe fondato soltanto sulla distanza dell’immobile dall’autostrada e su un generico riferimento al possibile pericolo. Sono state valorizzate la preesistenza del piano terra, il contesto urbanizzato e residenziale, la presenza di altri immobili asseritamente autorizzati e il nulla osta già rilasciato per il piano terra. L’appellante ha inoltre dedotto che il TAR non avrebbe esaminato adeguatamente le censure relative all’irrazionalità, sproporzione e carenza motivazionale dell’azione amministrativa.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. I motivi sono stati ritenuti infondati perché il vincolo posto dalla normativa statale sulla fascia di rispetto autostradale è un vincolo di inedificabilità assoluta, volto non soltanto a prevenire pericoli immediati per il traffico, ma anche ad assicurare al proprietario o gestore dell’autostrada una fascia libera utilizzabile per lavori, ampliamenti, cantieri, deposito di materiali e opere accessorie. Tale vincolo prescinde dalle caratteristiche concrete dell’opera, dal suo livello rispetto alla sede autostradale, dalla natura di sopraelevazione, dall’eventuale arretramento rispetto a opere preesistenti e dalla prova di un concreto pregiudizio alla circolazione. L’art. 23, comma 8, della legge regionale siciliana n. 37/1985 consente una valutazione concreta dell’assenza di minaccia alla sicurezza soltanto per le fasce di rispetto stradali disciplinate dal d.m. 1 aprile 1968, nell’ambito della materia urbanistica regionale; non può invece derogare al vincolo autostradale statale previsto dall’art. 9 della legge n. 729/1961. Nel caso concreto, il primo piano era stato realizzato nel 1982, dopo l’imposizione del vincolo, a circa 19,40 metri dal confine autostradale, rispetto ai 60 metri previsti, ed era collocato fuori dal centro abitato. Ne conseguiva l’insanabilità dell’opera, senza necessità di una specifica valutazione sul pericolo concreto. Il Collegio ha ritenuto irrilevanti il contesto urbanizzato, la destinazione parzialmente residenziale dell’area, il nulla osta relativo al piano terra e la presenza di altri immobili, rilevando inoltre che la fattispecie era diversa da quella esaminata in una precedente pronuncia del 2025, caratterizzata da peculiari elementi di urbanizzazione, collocazione in centro abitato e certificazione ANAS di assenza di pregiudizio. Le spese del grado sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 1, 7 e 8, l.r. n. 37/1985

    «Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1° aprile 1968 sempreché a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico»

    Il comma 8 consente una valutazione concreta dell’assenza di minaccia alla sicurezza soltanto per le fasce di rispetto stradali disciplinate dal d.m. 1 aprile 1968; non può derogare al vincolo statale di inedificabilità assoluta delle fasce di rispetto autostradali.

  • art. 9 l. n. 729/1961

    Prevede il vincolo statale di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto autostradale, posto a tutela della sicurezza stradale e della disponibilità dell’area per le esigenze del gestore autostradale.

  • d.m. 1 aprile 1968, n. 1404

    Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati

    Disciplina le fasce di rispetto stradali in materia urbanistica; le opere ricadenti in tali fasce possono essere sanate, ai sensi dell’art. 23, comma 8, l.r. n. 37/1985, previa valutazione concreta dell’assenza di minaccia alla sicurezza del traffico.

  • art. 26 d.P.R. n. 495/1992

    Individua oggi in 60 metri dal confine autostradale la distanza rilevante per la fascia di rispetto autostradale.

  • art. 41-septies l. n. 1150/1942, introdotto dall’art. 19 l. n. 765/1967

    Costituisce il fondamento della disciplina urbanistica delle distanze a protezione del nastro stradale.

  • art. 117, comma 2, lett. h), Cost.

    Attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di sicurezza, nella quale rientra la sicurezza stradale; tale competenza impedisce alla disciplina regionale sul condono di derogare al vincolo autostradale statale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato tra le norme dedotte dall’appellante in relazione al difetto di motivazione; il diniego è stato tuttavia ritenuto legittimo perché atto vincolato fondato sulla violazione della distanza minima autostradale.

  • artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamati dall’appellante con riferimento alla partecipazione procedimentale e alle ragioni ostative; le relative censure non hanno inciso sulla legittimità del diniego, fondato su un vincolo assoluto.

Massime di principio

  • Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale, previsto dalla normativa statale a tutela della sicurezza stradale, ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera, dalla sua conformazione, dal livello rispetto alla sede autostradale, dalla natura di sopraelevazione e dalla dimostrazione di un concreto pericolo per il traffico.
  • La disciplina regionale siciliana del condono edilizio, e in particolare l’art. 23, comma 8, della l.r. n. 37/1985, può consentire una valutazione concreta dell’assenza di minaccia alla sicurezza soltanto per le fasce di rispetto stradali disciplinate dal d.m. 1 aprile 1968; essa non può derogare al vincolo statale di inedificabilità assoluta relativo alle fasce di rispetto autostradali.
  • Le opere abusive realizzate dopo l’imposizione del vincolo autostradale, a distanza inferiore a quella minima prevista dalla legge, non sono suscettibili di sanatoria; l’amministrazione non deve svolgere una valutazione ulteriore sul concreto pregiudizio alla sicurezza del traffico.
  • Il diniego di sanatoria fondato sulla violazione di un vincolo autostradale assoluto ha natura vincolata: è sufficiente verificare l’ubicazione dell’opera entro la fascia di rispetto e la sua realizzazione successiva all’imposizione del vincolo, senza necessità di una motivazione riferita alle specifiche caratteristiche dell’edificio o al contesto urbanistico.
  • La presenza di un contesto urbanizzato, di altri edifici, di un precedente nulla osta relativo a una diversa parte del fabbricato o di eventuali autorizzazioni rilasciate ad altri soggetti non consente di derogare al vincolo assoluto di inedificabilità autostradale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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