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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Genova, Sezione 1

per l’ottemperanza e/o l'annullamento A) Per quanto riguarda il RICORSO PRINCIPALE: A.1) per l'ottemperanza e/o l’esatta ottemperanza alla sentenza di esecuzione del giudicato n. -OMISSIS- del TAR Liguria e occorrendo alle sentenze di esecuzione del giudicato di questo T.A.R. n. -OMISSIS-, nonché la condanna, ai sensi dell'art. 112 comma 3, Cod. proc. amm., al risarcimento del danno conseguente alla reiterata elusione del giudicato da commisurarsi in una somma di denaro a titolo risarcitorio parametrata al minor trattamento economico fruito dal ricorrente a causa della mancata nomina a professore ordinario, calcolata dal 1° novembre 2021 data di decorrenza degli effetti del decreto rettorale -OMISSIS-, con cui il controinteressato è stato nominato professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria oggetto dell'indetta procedura selettiva e sino al momento in cui il ricorrente inizierà a ricevere lo stipendio da docente di prima fascia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; A.2) in via subordinata, per la declaratoria di nullità o l’annullamento, previa sospensione: - del Decreto rettorale n.-OMISSIS-del-OMISSIS- con cui "Art. 1 - E' accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA), per il settore scientifico disciplinare ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia (Cod. SSD - Denominazione nuovo SSD CEAR-01/B Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia), settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime (Cod. GSD - Denominazione nuovo GSD 08/CEAR-01 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime); Art. 2 - E' dichiarato vincitore della procedura il -OMISSIS-, studioso in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010”; - di ogni atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale e comunque connesso richiamato e non nel superiore decreto anche se non conosciuto, tra cui: -- la nota n. -OMISSIS-, il cui esatto contenuto è sconosciuto al ricorrente, richiamata nel sopra impugnato Decreto Rettorale in cui si legge "avente ad oggetto Procedura selettiva volta alla copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 08/A1 - IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME - settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - COSTRUZIONE IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA, - presso il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) - Sentenza TAR Liguria n. -OMISSIS-, annunciata con il citato decreto di nomina, con la quale sono state fornite alla Commissione “alcune indicazioni operative finalizzate a dare corretta esecuzione alla decisione in parola, che tengono conto del parere reso dall'Avvocatura Distrettuale di Genova in riscontro a specifici quesiti formulati dall'Ateneo in merito alle statuizioni del Giudice Amministrativo"; -- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova n. -OMISSIS- di rettifica, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati tra cui il verbale del -OMISSIS- della prima seduta; -- del verbale -OMISSIS- della seconda seduta; della relazione riassuntiva dei lavori svolti della Commissione giudicatrice nominata con D.R. dell'Università di Genova n. -OMISSIS- di rettifica, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati; della sconosciuta, se esistente, “proposta di chiamata” dell'Università degli Studi di Genova ex art. 10 del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010 n. 240” del Prof. -OMISSIS-; del non conosciuto decreto rettorale dell'Università degli Studi di Genova con cui il controinteressato sia già stato formalmente nominato Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria oggetto dell'indetta procedura selettiva; dei non conosciuti atti con cui sia stata disposta la presa di servizio del Prof. -OMISSIS- presso il Dipartimento di Ingegneria oggetto della procedura tra cui il Verbale del Consiglio di Dipartimento riunione del -OMISSIS- del DICCA dell'Università degli Studi di Genova (all. G) con cui il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza (14 voti favorevoli e 1 astenuto) con il solo voto dei Professori di I fascia, delibera la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- con presa di servizio alla prima data disponibile; B) Per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato dal controinteressato: - l’esatta ottemperanza della sentenza n° -OMISSIS- del TAR Liguria e/o occorrendo delle sentenze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del Tar Liguria e per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia e/o per l’annullamento in parte qua del verbale della seconda seduta in data 1-OMISSIS- laddove la quarta Commissione ha rivalutato, quanto alla macrocategoria Produzioni Scientifiche, anche il subcriterio d) o, comunque, quanto al suddetto subcriterio d), per la parte in cui ha attribuito al controinteressato il giudizio “buono” in luogo di “ottimo”.

Giustizia amministrativa202501208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti adottati dall'Università degli Studi di Genova in asserita esecuzione di precedenti sentenze del TAR Liguria relative a una procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente principale ha chiesto l'ottemperanza, o l'esatta ottemperanza, a precedenti sentenze del TAR Liguria e, in subordine, la declaratoria di nullità o l'annullamento del decreto rettorale che aveva accertato la regolarità degli atti della procedura selettiva e dichiarato vincitore il controinteressato. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e consequenziali, inclusi una nota recante indicazioni operative alla commissione giudicatrice, i verbali della commissione, la relazione riassuntiva, l'eventuale proposta di chiamata e gli atti di nomina e presa di servizio del controinteressato. Il ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento del danno conseguente alla dedotta reiterata elusione del giudicato, parametrato alla differenza retributiva derivante dalla mancata nomina a professore ordinario. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l'esatta ottemperanza delle medesime sentenze e la declaratoria di nullità, inefficacia o annullamento, in parte qua, del verbale della seconda seduta della commissione, contestando la rivalutazione del subcriterio relativo alle produzioni scientifiche e l'attribuzione del giudizio "buono" anziché "ottimo".

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le domande di ottemperanza, le censure di nullità o annullamento né la domanda risarcitoria. Preso atto che il controinteressato aveva notificato il ricorso incidentale il 2 dicembre 2025 e che l'Università aveva chiesto termini per replicare, il Collegio ha accolto tale richiesta e ha rinviato la trattazione dell'actio judicati alla camera di consiglio del 27 febbraio 2026, per consentire all'amministrazione di articolare ulteriormente le proprie difese nei confronti del ricorso incidentale. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti per esigenze di tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    condanna al risarcimento del danno conseguente alla mancata esecuzione del giudicato

    Richiamato dal ricorrente quale base della domanda risarcitoria connessa alla dedotta elusione del giudicato; la norma non è stata interpretata nel merito dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della disposizione di oscuramento dei dati identificativi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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