Sentenza del 15/05/2018 n. 1499 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Iva - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Circolazione del bene acquisito al valore di mercato - Prova della mancata compartecipazione alla frode - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la detrazione IVA di euro 242.851,00 relativa all'anno d'imposta 2010, ritenendo che gli acquisti fossero documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da cinque società qualificabili come cartiere, con applicazione di sanzioni per euro 101.187,50. La contribuente sosteneva di non essere consapevole della frode carosello e richiamava, tra gli altri elementi, l'effettiva disponibilità della merce, il pagamento dei corrispettivi, la congruità dei prezzi rispetto al mercato, l'archiviazione del procedimento penale e precedenti decisioni favorevoli. Contestava inoltre la motivazione dell'avviso e la violazione del contraddittorio per il mancato esame espresso delle proprie osservazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto sufficiente, per negare la detrazione, la prova che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode, senza necessità di dimostrare la sua effettiva consapevolezza del disegno fraudolento. La pluralità di fornitori-cartiere, la continuità dei rapporti e la circostanza che alla contribuente fossero inviati i documenti contabili ma non la merce hanno costituito indizi gravi, non adeguatamente superati dalla società. Sono state ritenute irrilevanti la regolarità formale delle fatture, l'effettiva consegna e il pagamento della merce, la circolazione dei beni a prezzi di mercato, l'archiviazione penale e le decisioni relative ad altre annualità. È stata inoltre esclusa la nullità dell'avviso per mancata confutazione espressa delle osservazioni e per asserita violazione del contraddittorio. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La mancata confutazione espressa delle osservazioni presentate dal contribuente nella fase endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'avviso, soprattutto quando il contribuente abbia comunque potuto esporre le proprie ragioni e l'atto sia adeguatamente motivato.
Art. 37-bis, commi 4 e 5, del DPR n. 600/1973
La sentenza lo richiama come esempio di disposizione che prevede espressamente specifiche conseguenze di nullità; in assenza di una previsione analoga, la violazione lamentata dal contribuente non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto.
Cass. Sez. 5, sentenza n. 10120 del 21 aprile 2017
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere dimostrando l'inidoneità organizzativa e operativa del soggetto interposto; spetta poi al cessionario provare la propria buona fede.
Cass. Sez. 5, sentenza n. 17818 del 9 settembre 2016
Non è necessario dimostrare la piena consapevolezza del contribuente circa il disegno fraudolento: è sufficiente che, sulla base di elementi oggettivi e delle circostanze concrete, egli avrebbe dovuto sospettare l'irregolarità dell'operazione.
Cass. Sez. 5, sentenza n. 24426 del 30 ottobre 2013
Il diritto alla detrazione IVA è principio fondamentale, ma può essere negato quando l'Amministrazione provi, anche mediante presunzioni semplici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'acquisto si inseriva in un'evasione del fornitore.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cause C-439/04, C-440/04, C-285/11 e C-642/11
Il diritto alla detrazione IVA non può essere limitato in via generale, ma deve essere negato quando sia dimostrato il coinvolgimento consapevole o colposo del soggetto passivo in una frode fiscale.
Massime di principio
- In presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'esistenza della frode e gli elementi oggettivi dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza professionale, di parteciparvi.
- Il contribuente non deve necessariamente aver conosciuto il piano fraudolento nei suoi dettagli: può essere sufficiente che abbia ignorato colpevolmente anomalie evidenti e avrebbe dovuto sospettare l'irregolarità.
- La pluralità di fornitori privi di struttura adeguata, la continuità dei rapporti con soggetti-cartiera e la discordanza tra emittente della fattura e soggetto che effettua la spedizione sono indizi particolarmente rilevanti.
- La regolarità formale delle fatture, l'effettivo pagamento del prezzo, la disponibilità materiale dei beni e la loro vendita a valori di mercato non dimostrano, da soli, la buona fede del cessionario e non garantiscono il diritto alla detrazione.
- Anche se il bene circola a prezzo di mercato, il cessionario può ottenere un vantaggio fiscale indebito detraendo l'IVA non versata dal fornitore fittizio; pertanto la congruità del prezzo non esclude la frode.
- L'archiviazione o l'assoluzione in sede penale non vincola automaticamente il giudizio tributario, perché i presupposti della responsabilità penale e quelli del disconoscimento della detrazione IVA sono differenti.
- Per contestare efficacemente un accertamento, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata delle anomalie e dimostrare di aver adottato verifiche ragionevoli sull'identità, sull'organizzazione e sull'effettiva operatività dei fornitori.
- Il mancato esame espresso delle osservazioni presentate durante il procedimento non determina necessariamente la nullità dell'avviso, se l'atto è adeguatamente motivato e il contribuente ha avuto la possibilità di partecipare al procedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 139 - Comm. Trib. Prov. Verona
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 15 mag 2018Sentenza del 15/05/2018 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →