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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3781/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per due semestri (21/11/2018-20/05/2019 e semestre successivo). Per il primo semestre il diniego si fondava su una sanzione disciplinare per detenzione di un coltello; per il secondo sulla successiva accertata condanna per reato (art. 624-bis c.p.) e su ulteriori infrazioni disciplinari commesse dopo la scarcerazione e al rientro in detenzione. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 54 ord. pen.) e vizio motivazionale, sostenendo che la detenzione del coltello era episodio occasionale e di minima gravità, che il Tribunale non ha valutato adeguatamente la condotta inframuraria riferita ai semestri in esame e che non poteva attribuirsi valore retroattivo ai fatti successivi senza motivazione puntuale; inoltre denuncia violazione degli artt. 54 ord. pen. e 125 c.p.p. per errata interpretazione dei criteri di valutazione semestrale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la sanzione disciplinare per il possesso del coltello è stata correttamente valutata dal Tribunale di sorveglianza e non può essere riconsiderata in sede di liberazione anticipata; ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale circa la rilevanza, anche retroattiva, di condotte successive (reati compiuti in libertà e reiterate infrazioni disciplinari) che dimostrano mancanza di adesione all'opera rieducativa. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54, legge 27 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Il beneficio della liberazione anticipata richiede condotta regolare e partecipativa al trattamento rieducativo; la valutazione è globale e può tener conto sia di sanzioni disciplinari già irrogate sia di condotte successive, anche in libertà, se rivelatrici della mancata volontà di reinserimento.

  • art. 125, codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse logica e congrua, quindi non sussiste violazione del principio di motivazione richiesto dall'art. 125 c.p.p.

  • art. 624-bis, codice penale

    Il reato accertato nel periodo successivo alla scarcerazione (e la conseguente condanna) è stato ritenuto idoneo a influire negativamente sulla valutazione della partecipazione al trattamento rieducativo relativi ai semestri oggetto di istanza, segnalando una ricaduta criminosa che può retroagire sul giudizio di meritevolezza.

  • art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione)

    Definisce i criteri di valutazione del comportamento del detenuto in riferimento all'impegno nel trarre profitto dalle opportunità di trattamento e al mantenimento di rapporti corretti e costruttivi; la Corte ne trae il parametro oggettivo per valutare l'adesione all'opera rieducativa e la possibile estensione della valutazione anche ai periodi successivi trascorsi in libertà.

Massime di principio

  • Le sanzioni disciplinari già irrogate in carcere hanno valore autonomo e possono giustificare il diniego della liberazione anticipata senza essere "rivalutate" in termini di merito nella stessa istanza.
  • I reati commessi in stato di libertà dopo la detenzione (e le condotte reiterate al ritorno in carcere) possono influire negativamente sulla valutazione di periodi di detenzione precedenti, se sono idonei a dimostrare la mancata adesione al percorso rieducativo.
  • La valutazione per la liberazione anticipata è frazionata per semestri, ma non è isolata: la Corte e il giudice di merito possono considerare la continuità del comportamento e la sua coerenza nel tempo, compresi i periodi successivi alla detenzione.
  • Per ottenere la liberazione anticipata è necessario dimostrare partecipazione attiva al trattamento (rapporti corretti con operatori e compagni, impegno nelle attività rieducative); una condotta meramente "passiva" o episodiche trasgressioni possono essere considerate sintomo di mancato reinserimento.
  • In caso di contestazione della motivazione del provvedimento negativo, il ricorrente deve dimostrare l'illogicità o l'incongruenza della motivazione: la semplice prospettazione di interpretazioni alternative non è sufficiente se il giudice ha fornito una motivazione coerente e fondata.

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