Cassazione Penale, Ordinanza n. 28179/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'intervenuta rinuncia all'impugnazione; ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Due soggetti detenuti hanno impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la loro richiesta di effettuare un colloquio in collegamento audiovisivo dagli istituti penitenziari di rispettiva assegnazione. Dopo la proposizione del ricorso è intervenuta una rinuncia all'impugnazione, con dichiarazione del 28 gennaio 2026 sottoscritta dal difensore; per una delle ricorrenti è stata inoltre trasmessa una dichiarazione personale dalla matricola della Casa circondariale di Latina. La Corte ha quindi verificato l'efficacia della rinuncia e l'ha ritenuta ostativa alla prosecuzione del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
In caso di declaratoria di inammissibilità sono conseguenti le statuizioni economiche a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, quando validamente intervenuta, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei casi previsti dalla legge.
- Quando la parte, dopo aver proposto ricorso, manifesta validamente la rinuncia, il giudice di legittimità non esamina il merito delle censure ma si limita a prendere atto dell'effetto estintivo dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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