Cassazione Civile, Ordinanza n. 24905/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento penale per falso, abusiva realizzazione di un edificio e invasione di terreno. Nel processo penale si erano costituiti parti civili alcuni soggetti che assumevano di essere proprietari del fondo asseritamente occupato. Dopo il giudizio penale, la Cassazione penale aveva annullato le statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello civile di Bari aveva ritenuto che la responsabilità degli imputati fosse ormai preclusa e si dovesse solo liquidare il danno, condannando in solido i convenuti al pagamento di una somma rilevante. I ricorrenti principali hanno censurato, in sintesi: l'erronea individuazione dei soggetti legittimati ad agire; l'erronea pretesa di fondare la legittimazione sostanziale sulla precedente costituzione di parte civile; l'erronea estensione del giudicato penale ai presupposti di fatto della responsabilità civile; l'erronea limitazione del giudizio di rinvio alla sola quantificazione del danno, senza nuovo accertamento dell'an debeatur; l'omesso esame della reale estensione dell'area occupata e dei titoli di proprietà; l'omessa verifica della domanda originaria di parte civile; nonché vizi sulla prova del danno, sull'utilizzo di una CTU e sulla regolazione delle spese. Nel ricorso incidentale, alcuni controricorrenti hanno contestato la declaratoria di difetto di legittimazione attiva pronunciata dalla Corte d'appello nei confronti di taluni soggetti, sostenendo che gli eredi di un originario danneggiato erano legittimati a proseguire l'azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, i primi sei motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di entrambi i ricorsi; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha affermato che il giudice di rinvio non poteva considerare già definitivamente accertata la responsabilità civile dei convenuti sulla base del rinvio ex art. 622 c.p.p., ma doveva procedere a un autonomo accertamento della sussistenza dei presupposti della responsabilità civile e della legittimazione attiva dei soggetti coinvolti, verificando altresì il contenuto originario della domanda proposta nel processo penale e, se del caso, la prova e la quantificazione del danno.
Norme richiamate
art. 622 c.p.p.
Il rinvio al giudice civile competente per valore a seguito di annullamento delle statuizioni civili in sede penale non preclude in automatico la rivalutazione dei presupposti della responsabilità civile, che devono essere accertati nel merito dal giudice civile di rinvio.
art. 2058 c.c.
L'eventuale condanna in forma specifica richiede una nuova verifica, in sede di rinvio, dei relativi presupposti sia processuali sia sostanziali.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria richiede l'accertamento della responsabilità aquiliana nei suoi presupposti costitutivi; non è sufficiente presumerla come già accertata in sede penale quando la sentenza penale sia stata annullata sul punto.
art. 2697 c.c.
La prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento e della legittimazione sostanziale grava sulla parte che agisce.
art. 115 c.p.c.
La decisione non può fondarsi su un presupposto di fatto erroneamente ritenuto incontestato quando dagli atti emerge diversamente.
art. 116 c.p.c.
La valutazione della prova deve avvenire secondo le regole legali e senza attribuire valore decisivo a elementi non adeguatamente verificati o contestati.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza e, quando il giudizio va rinviato per nuovo esame del merito, deve essere nuovamente rivalutata.
artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p.
Le preclusioni derivanti dal giudicato penale non possono essere estese oltre i loro limiti; nel caso di annullamento delle statuizioni civili, non si forma un vincolo tale da impedire l'accertamento dei presupposti della responsabilità civile nel giudizio di rinvio.
artt. 384, 392 e 394 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro segnato dalla cassazione, ma senza trasformare il rinvio in un mero conteggio del danno quando resta da accertare l'an della responsabilità.
art. 627 c.p.p.
Il giudizio di rinvio conseguente ad annullamento penale deve rispettare la portata della devoluzione, ma la Corte esclude che esso determini una preclusione assoluta sul merito civile quando la responsabilità penale è stata eliminata.
art. 539 c.p.p.
Richiamato per distinguere l'ipotesi in cui la parte civile abbia chiesto solo una condanna generica con riserva di liquidazione nel prosieguo.
art. 278 c.p.c.
Richiamato come modello della pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni, per delimitare il contenuto della domanda azionabile in rinvio.
Massime di principio
- Quando la Cassazione penale annulla le statuizioni civili e rinvia al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il giudice di rinvio deve accertare ex novo i presupposti della responsabilità civile; non può assumere come già definitivamente accertato l'an debeatur se la sentenza penale non ha lasciato ferma una condanna.
- Il giudicato o le preclusioni derivanti dal processo penale non possono essere utilizzati per trasformare il giudizio civile di rinvio in una mera liquidazione del danno, quando restino controversi la titolarità del diritto leso, l'effettiva estensione del pregiudizio e la stessa sussistenza della responsabilità.
- La legittimazione ad agire va verificata in concreto: la mera indicazione di un soggetto come erede, procuratore o avente causa non basta se dagli atti non emerge la precedente costituzione di parte civile o la titolarità processuale necessaria.
- Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento delle statuizioni civili, il contenuto della domanda originariamente proposta in sede penale non può essere ampliato o ridotto: occorre verificare se la parte civile avesse chiesto solo una condanna generica o anche la liquidazione del danno e/o la tutela in forma specifica.
- La condanna al risarcimento in forma specifica presuppone, oltre alla domanda, la ricorrenza dei relativi presupposti sostanziali e processuali, che devono essere nuovamente scrutinati dal giudice di rinvio.
- La prova del danno e la sua quantificazione restano temi autonomi rispetto all'accertamento dell'an della responsabilità e, se quest'ultimo viene rimesso in discussione, devono essere rivalutati alla luce del nuovo esame del merito.
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