Sentenza n. 1417/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione e conferma dell’applicazione del regime ripristinatorio per opere ritenute realizzate in totale difformità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione, aveva eseguito nel 1993 lavori mediante i quali un corpo accessorio preesistente era stato demolito e accorpato al fabbricato principale, con incremento della volumetria complessiva. Presentata domanda di condono, il Comune l’aveva respinta e aveva ingiunto la demolizione del nuovo corpo di fabbrica. Il ricorrente aveva quindi chiesto la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, sostenendo che l’intervento fosse riconducibile alla parziale difformità e che la demolizione avrebbe arrecato un grave pregiudizio alle parti legittimamente edificate. Il Comune aveva negato la fiscalizzazione ritenendo l’abuso qualificabile come nuova costruzione e, successivamente, come intervento in totale difformità. Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e l’erronea qualificazione dell’intervento, assumendo che il nuovo corpo di fabbrica avesse semplicemente sostituito l’annesso preesistente. Con i motivi aggiunti ha contestato il provvedimento di conferma del diniego, sostenendo: l’insussistenza dei presupposti della totale difformità; l’assenza di un effettivo incremento volumetrico, per il recupero di una volumetria preesistente; la mancanza di un organismo edilizio autonomamente utilizzabile; e la doverosità della conversione della demolizione in sanzione pecuniaria in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha richiamato la distinzione tra parziale difformità, configurabile quando l’intervento autorizzato sia realizzato con modalità diverse incidenti su elementi non essenziali, e totale difformità, configurabile quando venga realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, architettoniche, edilizie o planivolumetriche. Nel caso concreto, l’aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica aveva prodotto un fabbricato con maggiore volumetria e caratteristiche planivolumetriche completamente diverse dal precedente, sia in pianta sia in proiezione verticale; l’intervento doveva quindi essere qualificato come totale difformità. Tale qualificazione era sufficiente ai sensi dell’art. 196 della legge regionale Toscana n. 65/2014, rendendo superfluo accertare se la nuova volumetria superasse il 20% di quella preesistente o se il corpo aggiunto fosse autonomamente utilizzabile. La qualificazione dell’abuso come totale difformità escludeva l’applicazione del diverso regime sanzionatorio previsto per le opere in parziale difformità e assorbiva la questione relativa al pregiudizio arrecato dalla demolizione alle parti conformi. È stata inoltre respinta la censura fondata sul decorso del tempo: tale elemento può rilevare, eventualmente, ai fini della legittimità dell’irrogazione della misura repressiva quando l’inerzia amministrativa abbia ingenerato un legittimo affidamento, ma non incide sulla tipologia della sanzione applicabile. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, ma il giudice decide la controversia sulla qualificazione dell’abuso secondo la disciplina regionale.
art. 196 l.r. Toscana n. 65/2014
La norma disciplina il regime sanzionatorio delle opere realizzate in totale difformità; la totale difformità può ricorrere anche quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche planivolumetriche.
art. 199 l.r. Toscana n. 65/2014
La norma è richiamata quale disciplina alternativa per le opere realizzate in parziale difformità, non applicabile quando l’intervento integri totale difformità.
art. 206 l.r. Toscana n. 65/2014
La norma è richiamata quale fondamento dell’istanza di sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione; la sua applicazione è stata negata in ragione della qualificazione dell’intervento come totale difformità.
art. 216 l.r. Toscana n. 65/2014
La norma è richiamata nel fatto quale ulteriore fondamento della richiesta di fiscalizzazione dell’abuso.
Massime di principio
- La parziale difformità presuppone che l’intervento sia previsto dal titolo edilizio e venga realizzato con modalità diverse incidenti su elementi particolari e non essenziali dell’opera; la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche planivolumetriche integra invece totale difformità.
- La realizzazione, su un manufatto preesistente, di un nuovo corpo di fabbrica con modifiche della sagoma e incrementi di superficie o volumetria può integrare totale difformità, anche quando il nuovo intervento sia fisicamente accorpato all’edificio originario.
- Quando la totale difformità deriva dalla realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso sotto il profilo planivolumetrico, non è necessario accertare ulteriormente il superamento di una determinata soglia percentuale di volumetria o l’autonoma utilizzabilità del corpo di fabbrica per applicare il relativo regime sanzionatorio.
- La qualificazione dell’abuso come totale difformità rende non applicabile il regime sanzionatorio previsto per la parziale difformità e può rendere irrilevante, ai fini della scelta della sanzione, il pregiudizio che la demolizione arrecherebbe alle parti conformi dell’edificio.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso può rilevare, ricorrendone i presupposti, per valutare la legittimità della misura repressiva e l’eventuale affidamento del privato, ma non determina di per sé la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria né incide sulla qualificazione dell’abuso.
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