Cassazione Penale, Ordinanza n. 04094/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità ideologica in atto pubblico resa dal privato e uso di dichiarazione falsa resa al pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione degli elementi probatori, sostenendo l'assenza del dolo; con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che il ricorrente non si è confrontato con le ragioni decisive poste a base della decisione di appello e ha riproposto argomentazioni già esaminate, senza confutare le differenze evidenziate dalla Corte rispetto al precedente invocato. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato sulla base di indici di natura personale ritenuti decisivi, senza necessità di considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata invece esclusa la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, poiché le conclusioni di quest'ultima erano state depositate oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
reato oggetto della condanna confermata in appello, richiamato solo per individuare l'imputazione sostanziale
art. 76 D.P.R. n. 445/2000
norma incriminatrice contestata unitamente all'art. 483 c.p., richiamata solo per individuare il titolo di reato
art. 611 c.p.p.
termine per il deposito delle conclusioni della parte civile in cassazione; il suo mancato rispetto ha impedito la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure generiche o già esaminate senza indicare reali criticità della motivazione.
- La deduzione del vizio di motivazione non può risolversi in una mera contrapposizione tra la lettura difensiva del fatto e quella accolta dal giudice di merito, quando la decisione impugnata abbia dato conto in modo logico e coerente degli elementi probatori valorizzati.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche mediante richiamo a pochi elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- In sede di cassazione, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile presuppone che le relative conclusioni siano state tempestivamente depositate nel rispetto del termine processuale applicabile.
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