Sentenza n. 3162/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 5192/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 5192/2025, che aveva accolto il ricorso di SPES contro l’aggiudicazione della gara alla Società agricola La Natura e aveva decurtato sei punti dall’offerta tecnica di quest’ultima
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pericolosi e/o morsicatori. Dopo l’aggiudicazione originaria a SPES, la CUC aveva avviato un procedimento di autotutela e, con provvedimento del 5 febbraio 2025, aveva revocato l’aggiudicazione originaria e aggiudicato la gara alla Società agricola La Natura, seconda classificata. SPES aveva impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR, anche mediante motivi aggiunti, contestando l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica di La Natura. Il TAR aveva ritenuto fondate le censure relative ai criteri A.1, A.2 e C, decurtando complessivamente sei punti all’offerta di La Natura e ripristinando SPES al primo posto della graduatoria. La Natura ha appellato la sentenza deducendo: l’inammissibilità dei motivi aggiunti per invalidità della procura conferita dalla legale rappresentante di SPES, deceduta dopo il conferimento della procura e prima della notificazione dei motivi aggiunti; l’inammissibilità dei motivi aggiunti per violazione del principio di autosufficienza e per mancata riproduzione delle censure nel relativo atto; l’erroneità della decurtazione dei punteggi per i criteri A.1 e A.2, sostenendo che il disciplinare richiedeva l’indicazione delle superfici di sgambatura, mentre l’allegazione delle planimetrie era prevista senza una sanzione espressa per l’omissione; l’erroneità della decisione sui motivi del ricorso incidentale proposto in primo grado nei confronti dell’offerta di SPES. SPES ha inoltre contestato l’ammissibilità del terzo motivo d’appello e ha chiesto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la riattribuzione di punteggi alla propria offerta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto i primi due motivi d’appello. Quanto alla procura, ha applicato il principio dell’ultrattività del mandato alla lite: in assenza di dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo nei modi previsti dagli artt. 299 e 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato. Quanto all’autosufficienza, ha rilevato che nei motivi aggiunti erano stati riproposti i motivi già trattati nel ricorso principale, sicché non vi era deduzione per relationem inammissibile. Il terzo motivo è stato invece accolto. L’appello era specificamente rivolto contro la motivazione della sentenza di primo grado e, pertanto, era ammissibile. Il TAR aveva illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella della commissione di gara, decurtando i punteggi relativi ai criteri A.1 e A.2 per la mancata allegazione delle planimetrie. La valutazione delle offerte tecniche costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice in modo pieno e penetrante, ma non sostitutivo: il giudice può verificare ragionevolezza, logicità, coerenza, attendibilità e correttezza dell’applicazione della regola tecnica, senza sostituire la propria valutazione a quella della commissione quando questa rientri tra gli esiti tecnicamente plausibili. Nel caso concreto l’offerta di La Natura era intellegibile, non presentava difetti istruttori e indicava le superfici rilevanti; il disciplinare qualificava gli elaborati grafici come eventuali e non collegava espressamente alla mancata allegazione delle planimetrie alcuna sanzione di decurtazione del punteggio. La lettura coordinata dei punti 16 e 18.1 del disciplinare imponeva di interpretare la lex specialis secondo i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 c.c., tenendo conto dell’affidamento e della parità di trattamento. Il TAR non poteva quindi attribuire alla mancata produzione delle planimetrie l’effetto di azzerare i punteggi. Sono state ritenute infondate le ulteriori pretese di SPES di ottenere la riattribuzione di punteggi, poiché i punteggi assegnati dalla commissione erano coerenti con il disciplinare e la graduatoria risultava confermata dall’aggiudicazione a La Natura. Il quarto motivo d’appello, relativo al ricorso incidentale, non è stato esaminato per carenza di interesse, essendo già autonomamente decisivo l’accoglimento del terzo motivo. L’appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado di SPES è stato integralmente respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 299 c.p.c.
morte o perdita di capacità della parte
Gli eventi relativi alla parte costituita in giudizio incidono sul processo secondo le regole processuali applicabili, ma, in presenza di difensore munito di mandato, operano secondo la disciplina dell’ultrattività della procura alla lite.
art. 300 c.p.c.
Se la morte o la perdita della capacità della parte non sono dichiarate o notificate nei modi e nei tempi previsti, il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La domanda proposta dalla parte appellata in memoria per la riattribuzione di punteggi è stata esaminata nei limiti processuali ritenuti applicabili, ma respinta perché infondata e comunque priva di incidenza sulla graduatoria.
art. 1362 c.c.
La lex specialis va interpretata secondo il criterio letterale, senza arrestarsi alla singola espressione isolata ma ricostruendo il significato dell’atto nel suo complesso.
art. 1363 c.c.
Le clausole del disciplinare devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, secondo un criterio sistematico e di totalità, anche quando una singola clausola appaia letteralmente chiara.
Massime di principio
- In presenza di una parte costituita in giudizio tramite difensore, la morte o la perdita della capacità del rappresentante non incidono sulla prosecuzione della rappresentanza processuale se l’evento non è dichiarato o notificato secondo le forme previste dagli artt. 299 e 300 c.p.c.; opera in tal caso l’ultrattività del mandato alla lite.
- Il principio di autosufficienza dell’atto processuale amministrativo impedisce la proposizione di motivi mediante mero rinvio ad altri atti, ma non rende inammissibili i motivi aggiunti quando essi ripropongano in modo riconoscibile e sostanziale le censure già esposte nel ricorso principale.
- L’appello amministrativo è una revisio prioris instantiae: è ammissibile quando contiene una critica puntuale alle ragioni della sentenza impugnata e illustra le ragioni per cui esse devono essere riformate.
- La valutazione delle offerte tecniche costituisce esercizio di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare la correttezza, ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità del procedimento valutativo, senza sostituire alla valutazione amministrativa una diversa soluzione tecnica meramente preferita dal giudicante.
- Nell’interpretazione della lex specialis di gara si applicano i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c.; le clausole devono essere coordinate e interpretate complessivamente, in modo da tutelare affidamento e parità di trattamento. La mancata allegazione di un documento richiesto dal disciplinare non può comportare automaticamente la decurtazione o l’azzeramento del punteggio se la lex specialis non collega in modo chiaro e inequivoco a tale omissione una specifica sanzione e l’offerta resta intelligibile e valutabile.
- Il giudice amministrativo non può decurtare d’ufficio i punteggi attribuiti dalla commissione di gara sulla base di una lettura parziale o non univoca del disciplinare, quando l’offerta sia comprensibile e la valutazione della commissione rientri tra gli esiti tecnicamente plausibili.
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