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Sentenza

Sentenza n. 4684/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 9 ottobre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22 luglio 202, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202412946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dalla pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia e dalla dichiarazione non veritiera resa nella domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha sostenuto che la notizia di reato per maltrattamenti in famiglia, dalla quale era scaturito un procedimento penale ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, non avrebbe potuto assumere rilevanza ostativa in assenza di una condanna. Il provvedimento riguardava una condotta risalente al 2020, prossima alla domanda del 2022. Dalla sentenza emerge inoltre che il ricorrente aveva reso nella domanda una dichiarazione non veritiera circa l’esistenza dell’addebito e del procedimento penale. Il ricorrente non ha contestato la sussistenza del fatto né offerto elementi qualificabili come meriti speciali; ha invece valorizzato la stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego perché la pendenza del procedimento per maltrattamenti in famiglia costituisce un indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, incidendo sul giudizio prognostico relativo all’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento e al futuro rispetto delle leggi. Ai fini della naturalizzazione l’Amministrazione può valutare negativamente le risultanze penali anche in assenza di condanna e indipendentemente dagli esiti del procedimento penale, poiché il giudizio amministrativo non ha finalità sanzionatoria, ma riguarda l’assimilazione dei valori e l’idoneità all’inserimento nella comunità nazionale. Il reato contestato è stato ritenuto particolarmente significativo per la sua gravità, per il contrasto con i valori di tutela della dignità e di rifiuto della violenza, nonché per la prossimità temporale alla domanda, nell’ambito del decennio di osservazione rilevante per la naturalizzazione. Ha inoltre inciso negativamente la dichiarazione non veritiera resa dal richiedente, ritenuta idonea, anche a prescindere dalla configurabilità del falso, a interrompere il rapporto di fiducia e collaborazione con le istituzioni e a giustificare il rigetto ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. La stabile occupazione e l’integrazione sociale sono state considerate condizioni ordinarie e minime dello straniero regolarmente soggiornante, non elementi sufficienti a superare il giudizio negativo. Il diniego non è stato ritenuto manifestamente irragionevole o sproporzionato. Il Collegio ha anche rilevato la possibilità di reiterare la domanda dopo il mutamento delle condizioni oggettive.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La naturalizzazione dello straniero residente legalmente da almeno dieci anni richiede non solo il requisito quantitativo della durata della residenza, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione, della condotta, dell’integrazione e dell’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.

  • art. 6 l. 91/1992

    Il Collegio richiama la disciplina dei reati automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio per evidenziare, a fortiori, la rilevanza del reato di maltrattamenti in famiglia nel procedimento discrezionale di naturalizzazione.

  • art. 572 c.p.

    La contestazione di maltrattamenti in famiglia è considerata indice particolarmente significativo di inaffidabilità e di mancata adesione ai valori di tutela della persona e di rifiuto della violenza.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione non veritiera resa nella domanda può giustificare il rigetto della richiesta di cittadinanza, anche indipendentemente dalla configurabilità di un autonomo reato di falso, perché compromette il rapporto fiduciario con le istituzioni.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabile presenza e l’inserimento ordinario richiesti per il soggiorno legale non equivalgono, di per sé, alla prova dell’ulteriore integrazione valoriale necessaria per la naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La regolarità del soggiorno e l’assenza di condizioni ostative al rinnovo del permesso costituiscono presupposti ordinari, non sufficienti da soli a fondare il diritto alla cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione può valutare negativamente una notizia di reato o un procedimento penale pendente anche in assenza di condanna e indipendentemente dall’esito del processo, quando la condotta costituisca un indice concreto di inaffidabilità o di mancata adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
  • Il giudizio amministrativo sulla naturalizzazione ha natura prognostica e non sanzionatoria: le risultanze penali possono essere utilizzate per valutare il grado di assimilazione dei valori costituzionali, la futura integrazione nella comunità nazionale e la probabilità di rispetto delle leggi, secondo un parametro probatorio diverso da quello richiesto per una condanna penale.
  • Una contestazione per maltrattamenti in famiglia, per la gravità della condotta e per il suo contrasto con i valori di tutela della dignità della persona e di rifiuto della violenza, può sorreggere il diniego della cittadinanza, soprattutto quando il fatto sia prossimo alla domanda e ricada nel decennio di osservazione considerato dall’Amministrazione.
  • La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza circa l’esistenza di un procedimento penale può autonomamente concorrere a fondare il diniego, anche a prescindere dalla configurazione del reato di falso, perché compromette il rapporto di fiducia, collaborazione e correttezza con le istituzioni.
  • La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità sociale dello straniero regolarmente soggiornante costituiscono condizioni ordinarie o minime per la permanenza legale e non sono, da sole, sufficienti a superare una valutazione negativa sulla condotta e sull’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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