Cassazione Penale, Sentenza n. 17932/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere su appello del PM per gravi indizi di partecipazione apicale in associazione di tipo camorristico (clan "I Zi Maist") e numerose estorsioni; il ricorrente deduceva l'insussistenza delle esigenze cautelari per la sua presunta dissociazione e per dichiarazioni di collaborazione, nonché per il tempo ormai trascorso rispetto ai fatti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del Galiano non dimostrassero un'effettiva e irreversibile dissociazione dall'organizzazione: in particolare sono state valorizzate direttive impartite dal Galiano, successive all'interrogatorio, rivolte a proseguire modalità estorsive, il fatto che le sue dichiarazioni non avessero apportato elementi nuovi utili alle indagini e che dopo la scarcerazione fosse rientrato nel territorio in cui operava l'associazione. Il Tribunale ha ritenuto inoltre che l'intervallo temporale (circa tre anni) non fosse tale da escludere l'attualità delle esigenze cautelari, posto il ruolo apicale e la pericolosità del sodalizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 comma 3 c.p.p.
sospendendone l'esecuzione ex art. 310 comma 3 c.p.p.
consente la sospensione dell'esecuzione della misura cautelare in attesa dell'appello; qui l'esecuzione della custodia è stata sospesa in base a questa norma
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
doppia presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
riconosce una presunzione relativa di pericolosità sociale per i reati associativi, che può essere superata solo mediante elementi oggettivi che dimostrino l'effettiva e irreversibile dissociazione
art. 416-bis cod. pen.
rilevanza del reato di associazione di tipo mafioso
definisce l'associazione di tipo mafioso; in combinato disposto con l'art. 275 c.p.p. informa la valutazione della pericolosità e delle esigenze cautelari
Sez. 6 n. 22821 del 30/09/2020 (Aloè)
la presunzione relativa di pericolosità ... può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari
giurisprudenza di legittimità che delimita i requisiti per superare la presunzione di pericolosità: servono prove concrete e oggettive di un allontanamento effettivo e irreversibile dall'organizzazione
art. 28 reg. es. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
riferimento procedurale per gli adempimenti amministrativi successivi al provvedimento
Massime di principio
- La presunzione di pericolosità per i reati associativi (art. 275 c.p.p. insieme a 416-bis c.p.) è relativa: può essere superata ma solo con elementi oggettivi che dimostrino un'effettiva e irreversibile dissociazione dall'organizzazione
- Dichiarazioni che si limitano a confermare fatti già noti o che non forniscono nuovi elementi investigativi hanno scarso valore liberatorio ai fini cautelari
- Comportamenti successivi alle dichiarazioni (es. impartire direttive, rientrare nel territorio di operatività del clan, tentativi di reiterazione di estorsioni) sono valutati come indice di persistenza della pericolosità e ostano all'esclusione delle esigenze cautelari
- Il tempo trascorso dalla fine della condotta contestata può attenuare la necessità della misura, ma non è di per sé determinante: la valutazione dipende dalla gravità dei reati, dal ruolo dell'indagato e dall'eventuale continuità di contatti o condotte riconducibili al clan
- Per ottenere la revoca o l'esclusione di esigenze cautelari in ipotesi di criminalità organizzata è utile che il soggetto produca elementi concreti e verificabili (prove di collaborazione effettiva, informazioni nuove e utili, comportamenti stabili di distacco dall'ambiente criminale)
- Il giudice valuta complessivamente indizi, comportamento posticipato e utilità delle dichiarazioni: anche una dichiarazione formale di 'voler collaborare' può essere inefficace se contraddetta da atti successivi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →