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Sentenza

Sentenza n. 4641/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 e con condanna al pagamento delle differenze, oltre interessi sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202403360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel ricalcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda il 31 dicembre 2018, dopo aver compiuto 55 anni e con oltre 36 anni di servizio utile. Ha chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione, nel calcolo del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi. L'INPS ha resistito eccependo, secondo quanto riportato in sentenza, la prescrizione del credito e l'illegittimità costituzionale della disciplina applicata. Il ricorrente ha sostenuto di possedere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il beneficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa secondo cui il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocato a riposo a domanda, quando abbia raggiunto almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Quanto alla prescrizione, il termine non decorre dalla cessazione dal servizio, ma dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale; poiché l'ultimo ordinativo relativo al TFS risaliva al 18 aprile 2021, l'azione non era prescritta. L'eccezione di incostituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e la scelta di estenderlo a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza determinare irragionevoli disparità di trattamento. Il giudice ha accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo e di corrispondere le somme dovute, oltre interessi legali. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    attribuzione "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita" di "sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio"

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali può essere riconosciuto, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o del TFS, al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del beneficio dei sei scatti stipendiali.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dalla normativa richiamata spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocato a riposo a domanda, quando l'interessato abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Ai fini della prescrizione del credito relativo alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, il termine decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla data di cessazione dal servizio; il pagamento rateale del dovuto può avere efficacia interruttiva del termine.
  • L'estensione legislativa dei sei scatti stipendiali a determinate categorie del comparto sicurezza non è costituzionalmente irragionevole quando trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e rientra nella discrezionalità del legislatore, senza determinare disparità di trattamento irragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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