Sentenza n. 5854/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sede di Pescara, che aveva ordinato all’Università di riesaminare la ricognizione dei posti disponibili per l’immatricolazione ad anni successivi al primo, escludendo la precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Università ha appellato la sentenza del TAR deducendo la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 583/2022. Secondo l’Ateneo, l’art. 8, lett. b), del decreto disciplina l’immatricolazione ai corsi di medicina, odontoiatria e medicina veterinaria in funzione della posizione nella graduatoria nazionale, dei posti attribuiti ai singoli atenei e delle preferenze espresse dai candidati. Gli artt. 11 e 12 dell’allegato n. 2 regolano la formazione e lo scorrimento della graduatoria unica nazionale e l’iscrizione agli anni successivi al primo degli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva. Gli artt. 13 e seguenti disciplinano invece i trasferimenti e i passaggi degli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale, subordinandoli alla previa verifica di posti effettivamente disponibili nelle singole coorti e alla pubblicazione di un avviso pubblico. L’Università ha quindi sostenuto che i posti della coorte iniziale, determinati dalla programmazione ministeriale, non potessero essere considerati disponibili per trasferimenti o passaggi se non dopo la definitiva vacanza derivante da rinunce, trasferimenti, passaggi o altri istituti idonei a liberare stabilmente il posto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha richiamato il proprio indirizzo consolidato e l’Adunanza plenaria n. 1 del 2015, secondo cui è possibile l’iscrizione ad anni successivi al primo mediante trasferimento da altre sedi anche senza il superamento del test d’ingresso, ma gli atenei devono determinare i posti disponibili sulla base della propria offerta potenziale, rispettando la ripartizione dei posti ministerialmente stabilita negli anni precedenti per ciascuna coorte. In particolare, l’art. 13 dell’allegato n. 2 al d.m. n. 583/2022 subordina le iscrizioni ad anni successivi al primo all’esistenza di posti resisi disponibili nella relativa coorte, a seguito di rinunce, trasferimenti, passaggi o altri istituti che determinino la definitiva vacanza del posto. Il giudice ha quindi escluso la ricostruzione del TAR relativa alla coesistenza di due autonome graduatorie per trasferimenti e passaggi, ritenendo corretta la modalità di ricognizione dei posti adottata dall’Università. L’appellato è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
d.m. n. 583/2022, art. 8, lett. b)
L’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito conseguente al punteggio da essi ottenuto nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione al concorso.
La disciplina dell’immatricolazione tiene conto congiuntamente della graduatoria nazionale, dei posti assegnati ai singoli atenei nella programmazione ministeriale e delle preferenze degli aspiranti.
d.m. n. 583/2022, allegato n. 2, art. 11
Regola la formazione e lo scorrimento della graduatoria unica nazionale fino alla saturazione dei posti disponibili presso le università.
d.m. n. 583/2022, allegato n. 2, art. 12
Disciplina l’iscrizione agli anni successivi al primo nell’ambito della graduatoria unica nazionale, prevedendo una priorità per gli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva e una possibilità residuale per gli altri studenti.
d.m. n. 583/2022, allegato n. 2, art. 13
Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca.
I trasferimenti e i passaggi ad anni successivi al primo sono consentiti esclusivamente entro il limite dei posti definitivamente vacanti nella relativa coorte, determinati rispetto alla programmazione ministeriale originaria.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015
Gli studenti possono iscriversi ad anni successivi al primo trasferendosi da altre sedi anche senza superare il test d’ingresso; gli atenei devono però determinare i posti disponibili per trasferimenti rispettando la ripartizione ministeriale dei posti riferita a ciascuna coorte e considerando le disponibilità effettive del relativo plafond.
Massime di principio
- L’iscrizione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina può avvenire anche mediante trasferimento da altra sede senza il necessario superamento del test d’ingresso, purché siano rispettati i limiti dei posti disponibili nella coorte di riferimento.
- Gli atenei, nel determinare i posti disponibili per trasferimenti e passaggi, devono rispettare la programmazione ministeriale originariamente stabilita per ciascuna coorte e non possono ricostituire autonomamente il numero dei posti prescindendo da tale plafond.
- La disponibilità di posti per l’iscrizione ad anni successivi al primo presuppone una vacanza definitiva del posto nella relativa coorte, derivante da rinuncia, trasferimento, passaggio o altro istituto idoneo a liberarlo stabilmente; non è sufficiente una mera disponibilità temporanea o una diversa valutazione astratta dell’offerta formativa.
- La disciplina della graduatoria unica nazionale per gli aspiranti che hanno partecipato alla selezione e quella dei trasferimenti e passaggi per gli studenti non selezionati operano nell’ambito del medesimo limite sostanziale dei posti disponibili per ciascuna coorte, senza che ciò imponga necessariamente la formazione di due graduatorie autonome svincolate dal plafond ministeriale.
- Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, l’università deve definire modalità trasparenti di ricognizione dell’offerta potenziale e di graduazione delle domande di trasferimento, mantenendo il vincolo della programmazione ministeriale e delle vacanze effettivamente verificatesi nella singola coorte.
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