Direttiva 2015/2117
Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la disciplina UE sulla sicurezza dei giocattoli per introdurre limiti specifici ai conservanti isotiazolinonici CMI e MI, ritenuti potenzialmente allergizzanti, nei materiali a base acquosa dei giocattoli. Gli Stati membri devono recepire le nuove prescrizioni entro il 24 novembre 2017 e applicarle dalla stessa data. La misura mira a garantire un elevato livello di protezione dei bambini, sulla base delle valutazioni scientifiche richiamate nei considerando.
Introduzione di valori limite specifici per il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone nei giocattoli a base acquosa, mediante modifica dell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai giocattoli, in particolare ai materiali a base acquosa utilizzati nei giocattoli, comprese pitture, pitture a dito, pitture per finestre/vetro, colle e bolle di sapone. Riguarda le sostanze chimiche 5-cloro-2-metilisotiazolin-3(2H)-one (CMI), 2-metilisotiazolin-3(2H)-one (MI) e la loro miscela con rapporto 3:1. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ossia l'inserimento dei nuovi limiti nell'ordinamento nazionale entro il termine di recepimento; non disciplina direttamente operatori economici o procedure di immissione sul mercato, ma incide sui requisiti di sicurezza applicabili ai giocattoli commercializzati nell'Unione.
Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione: limiti specifici per CMI e MI nei giocattoli
La direttiva interviene sulla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli per rafforzare la tutela dei bambini nei confronti di determinate sostanze chimiche utilizzate come conservanti nei materiali a base acquosa. Il legislatore europeo, sulla base dei pareri scientifici richiamati nei considerando, ritiene necessario introdurre valori limite specifici per la miscela di clorometilisotiazolinone/metilisotiazolinone e per i singoli componenti, in ragione del loro potenziale allergizzante.
Finalità e contesto normativo
La finalità dichiarata è garantire un elevato livello di protezione dei bambini dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei giocattoli. La direttiva 2009/48/CE già consente alla Commissione di fissare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, mediante inserimento nell'allegato II, appendice C. La presente direttiva utilizza tale potere per disciplinare CMI e MI.
Base scientifica della misura
Nei considerando la Commissione richiama:
- la classificazione della miscela CMI/MI 3:1 come sostanza sensibilizzante della pelle ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- l'assenza, nella direttiva 2009/48/CE, di valori limite specifici per la miscela e per i singoli componenti;
- i pareri degli organi scientifici competenti, secondo cui tali sostanze non sono raccomandate per l'uso nei giocattoli a causa delle reazioni allergiche da contatto osservate;
- la raccomandazione del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli di limitare anche i singoli componenti ai rispettivi limiti di quantificazione.
Viene inoltre evidenziato che il riferimento ai materiali a base acquosa è coerente con il fatto che tali conservanti sono impiegati soprattutto in pitture, pitture a dito, pitture per vetri, colle e bolle di sapone.
Contenuto sostanziale della modifica
L'articolo 1 modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE inserendo tre nuove voci con i seguenti limiti:
- miscela di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), n. CAS 55965-84-9: 1 mg/kg nei materiali a base acquosa per giocattoli;
- 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-one, n. CAS 26172-55-4: 0,75 mg/kg nei materiali a base acquosa per giocattoli;
- 2-metilisotiazolin-3(2H)-one, n. CAS 2682-20-4: 0,25 mg/kg nei materiali a base acquosa per giocattoli.
La misura non introduce una disciplina generale per tutte le sostanze sensibilizzanti, ma una regola puntuale per le sostanze indicate e limitata al contesto dei materiali a base acquosa nei giocattoli.
Obblighi per gli Stati membri e termine di recepimento
Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 24 novembre 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento;
- applicare tali disposizioni a decorrere dal 24 novembre 2017;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Per gli operatori del settore, ciò implica la necessità di adeguare i requisiti di conformità dei giocattoli a base acquosa commercializzati nell'Unione al nuovo quadro di limiti massimi fissati dalla direttiva di recepimento nazionale.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievi pratici per i professionisti
La direttiva ha impatto soprattutto su produttori, importatori e distributori di giocattoli contenenti materiali a base acquosa, nonché sui soggetti incaricati delle verifiche di conformità e della vigilanza di mercato. Per il recepimento nazionale, occorrerà verificare l'inserimento dei limiti nelle norme tecniche e di sicurezza applicabili ai giocattoli e la coerenza con i sistemi di controllo sul mercato già previsti dalla direttiva 2009/48/CE.
Disposizioni principali
Motivazione scientifica e obiettivo di protezione
La direttiva si fonda sulla necessità di assicurare un elevato livello di protezione dei bambini dai rischi chimici nei giocattoli. Richiama i pareri scientifici secondo cui la miscela CMI/MI 3:1 e i singoli componenti CMI e MI possono causare reazioni allergiche da contatto; per questo viene ritenuto opportuno fissare valori limite specifici nei giocattoli a base acquosa.
Nuovi valori limite nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE
Vengono aggiunte tre voci con tenori limite nei materiali a base acquosa per giocattoli: miscela di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), CAS 55965-84-9, 1 mg/kg; 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-one, CAS 26172-55-4, 0,75 mg/kg; 2-metilisotiazolin-3(2H)-one, CAS 2682-20-4, 0,25 mg/kg.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 24 novembre 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 24 novembre 2017. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e, inoltre, il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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