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direttiva

Direttiva 2015/2116

Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32015L2116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE per introdurre un limite specifico al benzisotiazolinone (BIT) nei materiali a base acquosa per giocattoli. La misura è motivata dal rischio allergenico del BIT e dall’esigenza di rafforzare la protezione dei bambini rispetto all’esposizione a sostanze chimiche nei giocattoli. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 24 maggio 2017 e applicarla dalla medesima data.

Modifica la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli introducendo un valore limite specifico per il benzisotiazolinone (BIT) nei materiali a base acquosa per giocattoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE, con riferimento specifico ai materiali a base acquosa per giocattoli in cui può essere presente 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT, CAS 2634-33-5). Rileva in particolare per i giocattoli destinati ai bambini, nel quadro dei requisiti di sicurezza chimica previsti dalla direttiva madre; non introduce un regime generale per tutte le sostanze sensibilizzanti, ma un limite puntuale per il BIT. Gli Stati membri devono recepirla nell’ordinamento nazionale entro il 24 maggio 2017 e applicarla dalla stessa data.

Direttiva (UE) 2015/2116: limite specifico per il benzisotiazolinone nei giocattoli

La direttiva interviene sulla disciplina UE della sicurezza dei giocattoli per rafforzare la protezione dei bambini dai rischi chimici. In particolare, modifica la direttiva 2009/48/CE introducendo un valore limite specifico per il benzisotiazolinone (BIT), sostanza utilizzata come conservante in prodotti per giocattoli a base acquosa e considerata allergene da contatto.

Finalità e contesto normativo

La base giuridica è l’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE, che consente alla Commissione di fissare valori limite specifici per determinate sostanze chimiche nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e negli altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca. I considerando richiamano l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei bambini, anche alla luce dei dati scientifici disponibili e delle valutazioni del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del CSSC.

Ambito materiale e tecnico

La modifica riguarda l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, cioè la sede normativa dei valori limite specifici per alcune sostanze chimiche nei giocattoli. La nuova voce introdotta concerne l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT, CAS 2634-33-5) nei materiali a base acquosa per giocattoli.

Il limite è stabilito come:

  • 5 mg/kg come tenore limite;
  • applicabile nei materiali a base acquosa per giocattoli;
  • da determinare secondo i metodi delle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005.

Ragioni della misura

La Commissione rileva che, per alcune sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli, i limiti esistenti sono troppo elevati o mancano del tutto. Per il BIT, i considerando evidenziano che:

  • è impiegato come conservante in giocattoli a base acquosa, incluse pitture e pitture a dito;
  • è classificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 come sensibilizzante della pelle;
  • è un allergene da contatto ben documentato;
  • l’uso nei cosmetici non è consentito.

Sulla base di tali elementi, il sottogruppo "sostanze chimiche" del gruppo di esperti ha concluso che il BIT non dovrebbe essere utilizzato nei giocattoli e ha raccomandato un limite pari al limite di quantificazione, corrispondente a 5 mg/kg.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

La direttiva è una direttiva di modifica e, come tale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi.

Ai sensi dell’articolo 2:

  • gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 24 maggio 2017;
  • le stesse disposizioni devono essere applicate dal 24 maggio 2017;
  • le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
  • gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, incluse quelle essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Profili operativi per i professionisti

Per operatori economici, consulenti e autorità nazionali, la direttiva comporta l’esigenza di verificare la conformità dei materiali a base acquosa per giocattoli al limite di 5 mg/kg per il BIT. In pratica, la disciplina incide sui controlli di composizione, sulle analisi di laboratorio e sulla documentazione tecnica dei prodotti immessi sul mercato.

Prospettiva di revisione

Il considerando 9 segnala che il limite dovrebbe essere riesaminato entro cinque anni dalla data di applicazione negli Stati membri, indicando che la misura non è necessariamente definitiva e potrà essere oggetto di futura valutazione scientifica e regolatoria.

Disposizioni principali

Introduzione del valore limite per il BIT

L’articolo 1 modifica l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE inserendo una nuova voce per l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT, numero CAS 2634-33-5). Il valore limite è fissato in 5 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi delle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005.

Motivazione scientifica e regolatoria

I considerando evidenziano che il BIT è utilizzato come conservante nei giocattoli a base acquosa, comprese pitture e pitture a dito, ed è classificato come sensibilizzante della pelle ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché la direttiva 2009/48/CE non prevedeva un valore limite specifico per il BIT né un limite generale per le sostanze sensibilizzanti, la Commissione interviene per colmare tale lacuna sulla base del parere del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del CSSC.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 24 maggio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le stesse disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 24 maggio 2017. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Rinvio alla direttiva e forme del recepimento

Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredarlo all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Revisione futura del limite

Il considerando 9 indica che il tenore limite stabilito dalla direttiva dovrebbe essere riesaminato entro cinque anni dalla data di applicazione da parte degli Stati membri, lasciando però alla Commissione il compito di valutare un’eventuale revisione futura.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei giocattolisostanze chimichetutela dei consumatoridiritto della salute

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