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Direttiva 2015/2087

Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32015L2087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2015/2087 modifica l'allegato II della direttiva 2000/59/CE per adeguare il sistema di notifica dei rifiuti delle navi alla nuova classificazione introdotta dall'allegato V MARPOL e per inserire nella notifica anche i dati sui rifiuti effettivamente conferiti nel porto precedente. L'obiettivo è rendere più accurato il calcolo della capacità di stoccaggio a bordo, migliorare la selezione delle navi da ispezionare e rafforzare la prevenzione degli scarichi in mare. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 9 dicembre 2016.

Modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE sugli impianti portuali di raccolta per aggiornare la notifica dei rifiuti di bordo alla nuova classificazione MARPOL e includere i dati sul conferimento effettuato nel porto precedente.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire la modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE. Incide sugli obblighi informativi delle navi che entrano in porto nell'ambito della disciplina sugli impianti portuali di raccolta per rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico, con rilevanza per autorità portuali, comandanti delle navi e soggetti coinvolti nei controlli e nello scambio di dati marittimi. Non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo, ma aggiorna il modulo di notifica pre-ingresso in porto e la tabella dei rifiuti/residui da dichiarare.

Direttiva (UE) 2015/2087: aggiornamento della notifica dei rifiuti delle navi

La direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione interviene sulla direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. L'intervento è motivato dall'esigenza di allineare il sistema europeo alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dall'IMO con l'allegato V MARPOL modificato e di rendere più affidabili i dati utilizzati per i controlli e per la pianificazione delle ispezioni.

Finalità della modifica

I considerando evidenziano che la modifica mira a garantire coerenza con le misure IMO e a evitare incertezze tra utenti e autorità portuali. La direttiva intende anche migliorare il regime della direttiva 2000/59/CE, che persegue la riduzione degli scarichi in mare di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico.

Ambito della modifica

La direttiva non istituisce un nuovo regime autonomo, ma sostituisce l'allegato II della direttiva 2000/59/CE. Ne deriva un aggiornamento del modulo di notifica preventiva da compilare prima dell'ingresso nel porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE. Le informazioni aggiornate riguardano le navi soggette agli obblighi di dichiarazione connessi al conferimento dei rifiuti in impianti portuali di raccolta.

Contenuto del nuovo allegato II

Il nuovo allegato II richiede dati identificativi della nave e della rotta, tra cui:

  • nome della nave, indicativo radio ed eventuale numero IMO;
  • Stato di bandiera;
  • ora presunta di arrivo (ETA) e di partenza (ETD);
  • porto di scalo precedente e prossimo porto di scalo.

Una novità rilevante è l'obbligo di indicare l'ultimo porto e la data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave, con i relativi quantitativi in m3 e i tipi di rifiuti conferiti. La tabella richiede inoltre di specificare se la nave intende conferire la totalità, alcuni o nessuno dei rifiuti presso gli impianti portuali di raccolta.

Tipologie di rifiuti e residui da dichiarare

Il modulo aggiornato ripartisce i materiali in categorie coerenti con la classificazione MARPOL, includendo in particolare:

  • oli usati, acqua di sentina oleosa, residui oleosi (fanghi) e altri oli;
  • acque di scarico;
  • rifiuti quali plastica, rifiuti alimentari, rifiuti domestici, olio da cucina, ceneri prodotte dagli inceneritori, residui operativi, carcasse di animali;
  • residui del carico, da specificare e classificare secondo i pertinenti allegati della convenzione MARPOL, in particolare gli allegati I, II e V.

Per ciascuna categoria devono essere indicati il quantitativo da conferire, la capacità di stoccaggio massima dedicata, il quantitativo trattenuto a bordo, il porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti, il quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto fino al successivo scalo e il quantitativo conferito nell'ultimo porto di conferimento.

Funzione delle nuove informazioni

Secondo i considerando, i dati sul conferimento avvenuto nel porto precedente sono fondamentali per stimare correttamente la capacità di stoccaggio ancora disponibile a bordo. Tale verifica costituisce un prerequisito per consentire alla nave di proseguire verso il porto successivo senza conferire i rifiuti, quando ciò sia ammesso, e per selezionare correttamente le navi da ispezionare. Le ispezioni mirate, a loro volta, dovrebbero favorire una gestione più efficiente del traffico marittimo e ridurre i tempi di sosta portuali.

Collegamento con sistemi informativi e controlli

La direttiva richiama la possibilità di utilizzare le ricevute rilasciate ai sensi della circolare IMO MEPC.1/Circ.645/Rev.1 o altre ricevute equivalenti per desumere i quantitativi e i tipi di rifiuti effettivamente conferiti. Tali informazioni sono considerate più affidabili del solo modulo di notifica preventiva, poiché riflettono la situazione dopo il conferimento e vengono registrate dal capitano nel registro dei rifiuti previsto dalla convenzione MARPOL. Il testo menziona inoltre la raccolta sistematica dei dati per supportare l'analisi statistica dei flussi di rifiuti e l'istituzione del sistema informativo e di controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE, anche mediante SafeSeaNet e il collegamento con la banca dati sul controllo da parte dello Stato di approdo.

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 9 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. È inoltre richiesto l'invio alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi di scegliere forma e mezzi del recepimento, purché sia conseguito il risultato imposto dall'atto europeo.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato II della direttiva 2000/59/CE con l'allegato della direttiva 2015/2087, aggiornando il modulo di notifica preventiva prima dell'ingresso in porto.

Nuova classificazione dei rifiuti e dati sul porto precedente

Il nuovo allegato II recepisce la classificazione dei rifiuti derivante dall'allegato V modificato della convenzione MARPOL e impone di indicare l'ultimo porto e la data in cui i rifiuti sono stati conferiti, con i relativi quantitativi (m3) e tipi di rifiuti conferiti.

Dettaglio dei rifiuti da conferire o trattenuti a bordo

La tabella del modulo richiede informazioni su tipo e quantitativo di rifiuti e residui da conferire e/o trattenuti a bordo, percentuale della capacità di stoccaggio massima, porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti, quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo e quantità conferita nell'ultimo porto. Sono elencati, tra gli altri, oli usati, acqua di sentina oleosa, residui oleosi, acque di scarico, plastica, rifiuti alimentari, rifiuti domestici, olio da cucina, ceneri da inceneritori, residui operativi, carcasse di animali e residui del carico.

Finalità operative e di controllo

I considerando chiariscono che le nuove informazioni servono a calcolare con maggiore precisione la capacità di stoccaggio sufficiente a bordo, a consentire la partenza verso il porto successivo senza conferimento quando ammesso, a migliorare la selezione mirata delle navi da ispezionare e a facilitare la gestione del traffico marittimo riducendo i tempi di sosta nei porti.

Recepimento e comunicazioni nazionali

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 9 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimiambienteprevenzione dell'inquinamento marinocontrolli portualigestione dei rifiuti

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