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Sentenza

Sentenza n. 3854/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n°925/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, pubblicata in data 15/3/2023;

Giustizia amministrativa202503523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 925/2023 del Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 925/2023 del Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato il deposito, entro un termine perentorio di quindici giorni, del duplicato informatico dei file relativi alla notificazione della sentenza al Ministero, ai sensi dell'art. 1 CAD. La documentazione inizialmente depositata consisteva in una copia per immagine della comunicazione PEC, priva di attestazione di conformità all'originale e non idonea a verificare il contenuto della notificazione, in quanto recava soltanto l'indicazione nominativa dei file allegati. La ricorrente non ha ottemperato all'ordine nel termine assegnato. Inoltre, il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, la mancata prova della notificazione del ricorso per ottemperanza: il file PDF depositato conteneva la sentenza oggetto di ottemperanza e alcune relate del 20 marzo 2023, non riferibili al ricorso depositato il 22 settembre 2025, senza consentire di verificare allegati, data, contenuto e destinatario della notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 52 c.p.a., poiché la ricorrente non ha ottemperato all'ordine istruttorio-regolarizzatorio, espressamente qualificato come impartito entro un termine perentorio, relativo al deposito del duplicato informatico della prova di notificazione della sentenza. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorso era anche inammissibile per mancato deposito della prova della sua notificazione, non essendo verificabili l'effettività, la data, il contenuto e il destinatario della notifica. Le spese, pur seguendo la soccombenza, sono state eccezionalmente compensate in ragione dell'assenza di attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell'azione di ottemperanza.

  • art. 52 c.p.a.

    La mancata ottemperanza a un ordine del giudice impartito entro un termine espressamente perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 1 CAD

    Il duplicato informatico dei file di notificazione costituisce il documento richiesto per verificare la prova della notificazione telematica.

  • Allegato 2 d.P.C.S. 28 luglio 2021

    Le specifiche tecniche del processo amministrativo telematico richiedono il deposito conforme della documentazione informatica relativa alla notificazione; la copia per immagine non conforme all'originale non è sufficiente.

Massime di principio

  • La mancata ottemperanza, entro il termine espressamente qualificato come perentorio, a un ordine del giudice amministrativo diretto a regolarizzare la prova documentale necessaria per la decisione comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 52 c.p.a.
  • Nel processo amministrativo telematico, la prova della notificazione effettuata via PEC deve consentire la verifica del contenuto, della data, del destinatario e degli allegati; il mero deposito di una copia per immagine della comunicazione PEC, priva di attestazione di conformità all'originale e non idonea a documentare tali elementi, non è sufficiente.
  • La mancata produzione della prova della notificazione del ricorso per ottemperanza rende il ricorso inammissibile quando non sia possibile verificare l'effettività della notifica, la data, il contenuto e il destinatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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