Ordinanza n. 460/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1671 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n.54/2024 del 17.06.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara dal 24.06.2024 sino al 9.07.2024, avente ad oggetto "regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del comune di carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di carrara nel sistema produttivo della filiera locale"; - dell’allegato alla delibera n.54/2024 recante il “Regolamento”; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MARMI CARRARA LORANO S.R.L. il 9/2/2025: - Comunicazione del Comune di Carrara 21/11/2024 a firma del Dirigente Settore 7 Ambiente e Marmo avente ad oggetto: “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24. 1. Comunicazione delle credenziali di accesso al software “tracciabilità marmo”. 2.Richiesta indirizzi PEC e/o email, con indicazione degli eventuali soggetti delegati all’invio dei dati aventi ad oggetto la fase tracciabilità-opificio” notificata alla ricorrente a mezzo PEC il 21/11/2024; - dei successivi atti collegati, tra i quali la nota 9/01/2025 avente ad oggetto: “Avvio del sistema di tracciabilità” – D.C.C. n.54/2024” e la risposta a mezzo PEC del 17/01/2025. quanto al ricorso n. 1672 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n.54/2024 del 17.06.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara dal 24.06.2024 sino al 9.07.2024, avente ad oggetto "regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del comune di carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di carrara nel sistema produttivo della filiera locale"; - dell’allegato alla delibera n.54/2024 recante il “Regolamento”; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MARMI PREGIATI CARRARA S.R.L. il 9/2/2025: - Comunicazione del Comune di Carrara 21/11/2024 a firma del Dirigente Settore 7 Ambiente e Marmo avente ad oggetto: “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24. - Comunicazione delle credenziali di accesso al software “tracciabilità marmo”. 2.Richiesta indirizzi PEC e/o email, con indicazione degli eventuali soggetti delegati all’invio dei dati aventi ad oggetto la fase tracciabilità-opificio” notificata alla ricorrente a mezzo PEC il 21/11/2024; - dei successivi atti collegati, tra i quali la nota 9/01/2025 avente ad oggetto: “Avvio del sistema di tracciabilità” – D.C.C. n.54/2024” e la risposta a mezzo PEC del 17/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi di Carrara e sugli strumenti di verifica dell’obbligo di lavorazione nella filiera locale, nonché i successivi atti attuativi
Esito
La controversia
Due imprese esercenti attività nel settore dei materiali lapidei hanno impugnato, con distinti ricorsi poi riuniti, la deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 54/2024 e il regolamento allegato, contestando il sistema di tracciabilità articolato nelle fasi “cava-pesa” e “pesa-opificio”, nonché la disciplina relativa ai prodotti sostitutivi dei materiali da taglio. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti applicativi del regolamento, tra cui la comunicazione delle credenziali di accesso al software di tracciabilità, la richiesta di indicazione degli indirizzi PEC o e-mail e dei soggetti delegati all’invio dei dati, la nota di avvio del sistema e la relativa risposta. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti dalle ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha rilevato la connessione oggettiva tra i due ricorsi e ne ha disposto la riunione. Ha quindi sospeso il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza davanti alla Corte costituzionale di un giudizio in via principale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana, concernente disposizioni della L.R. Toscana n. 35/2015, come modificate dalla L.R. n. 52/2025, relative all’obbligo di lavorazione nella filiera produttiva locale di almeno il 50% dei materiali da taglio estratti nell’area Apuo-Versiliese. Sebbene il giudizio costituzionale non investa espressamente l’art. 38 della L.R. n. 35/2015, posto a fondamento del regolamento comunale, il Tribunale ha ritenuto che l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, in relazione alla sua ampiezza non prevedibile, potrebbe travolgere il presupposto legislativo regionale del regolamento, rendendolo privo di oggetto. La sospensione è stata disposta dopo aver dato avviso alle parti delle possibili ripercussioni della decisione della Corte costituzionale sul giudizio amministrativo.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. b), L.R. Toscana n. 35/2015
La disposizione è indicata quale base normativa del regolamento comunale, volto a definire criteri e modalità per valutare il rispetto dell’impegno di lavorazione dei materiali da taglio nella filiera locale.
art. 38, commi 5 e 6, L.R. Toscana n. 35/2015
Le disposizioni sono richiamate quale fondamento dell’obbligo di lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, rispetto al quale il regolamento stabilisce il sistema di tracciabilità.
art. 295 c.p.c.
Il TAR ne applica la disciplina per sospendere il processo amministrativo in ragione della pendenza di una questione pregiudiziale davanti alla Corte costituzionale, suscettibile di incidere sul presupposto normativo del regolamento impugnato.
L.R. Toscana n. 52/2025
La legge regionale, modificando la L.R. n. 35/2015, contiene le disposizioni oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, relativo all’obbligo di lavorazione locale del 50% dei materiali estratti.
Massime di principio
- Ricorsi distinti possono essere riuniti quando presentano una connessione oggettiva, in particolare se hanno ad oggetto il medesimo atto amministrativo e atti attuativi collegati.
- Il giudizio amministrativo può essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. quando pende davanti alla Corte costituzionale una questione suscettibile di incidere sul fondamento legislativo dell’atto impugnato.
- La pendenza di una questione di legittimità costituzionale non richiede che siano formalmente impugnate proprio tutte le disposizioni legislative poste a base dell’atto amministrativo: è sufficiente che l’eventuale pronuncia costituzionale, per il suo contenuto e la sua ampiezza, possa privare l’atto del presupposto normativo o renderlo privo di oggetto.
- Un regolamento comunale che si limita a stabilire criteri e modalità attuative di un obbligo legislativo regionale è funzionalmente servente rispetto alla disciplina legislativa; il venir meno dell’obbligo legislativo può quindi incidere direttamente sulla persistente utilità e oggetto del regolamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1349/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1351/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1352/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 1353/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 3980/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 3 mar 2026Ordinanza n. 3988/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →