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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29806/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda fatti occorsi durante una manifestazione tenutasi il 07/05/2016 nel Comune di Brennero, intitolata "Abbattere le frontiere", nel corso della quale due imputati erano stati ritenuti responsabili, in concorso con altri manifestanti, di condotte violente e resistenziali contro le forze di polizia impegnate nel servizio di ordine pubblico. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Trento ha rideterminato la pena per uno degli imputati e, per l’altro, ha rideterminato la pena sostituendola con la detenzione domiciliare sostitutiva. L’imputato per il quale è stata applicata la pena sostitutiva ha dedotto che il giudice di rinvio non poteva applicare una pena sostitutiva diversa da quella richiesta dalla difesa, ossia il lavoro di pubblica utilità, mancando il consenso alla detenzione domiciliare sostitutiva. L’altro imputato ha dedotto violazione dell’art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non si era attenuta al mandato rescindente: non aveva indicato in modo specifico quali condotte concorsuali fossero state poste in essere in relazione ai singoli episodi di resistenza, non aveva spiegato l’efficacia causale del preteso contributo morale e aveva fondato la responsabilità su un discorso successivo ai fatti, il cd. "discorso del campo Orgler", attribuendogli un valore probatorio e causale non coerente con la precedente decisione d’appello e senza confrontarsi con l’ipotesi alternativa difensiva di una mera attività di mediazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi nei limiti rispettivi. Quanto all’imputato per il quale era stata applicata la detenzione domiciliare sostitutiva, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva, eliminando tale sostituzione perché applicata in assenza del necessario consenso dell’imputato e in difformità rispetto alla richiesta difensiva. Quanto all’altro imputato, ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento limitatamente ai capi relativi alla resistenza a pubblico ufficiale aggravata, ritenendo che il giudice di rinvio non avesse correttamente adempiuto al mandato rescindente e che la motivazione fosse carente sia sulla specificazione delle condotte riferite ai singoli episodi, sia sull’efficacia eziologica del contributo concorsuale, sia sull’uso probatorio del discorso del campo Orgler. I motivi di trattamento sanzionatorio dell’imputato per il quale è stato disposto il rinvio sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la continuazione nei reati contestati

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nei reati

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice per la resistenza a pubblico ufficiale contestata

  • art. 339 c.p.

    richiamato per l’aggravante applicata ai fatti di resistenza

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge processuale

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente e non può riprodurre i vizi motivazionali già censurati

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 20-bis, comma 1, n. 3, c.p.

    richiamato in relazione alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

  • art. 58, comma 3, legge n. 689 del 1981

    "le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale"

    il consenso dell’imputato è presupposto necessario; il giudice può applicare solo la pena sostitutiva specificamente consentita dall’interessato

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    richiamato per spiegare l’interesse dell’imputato a impugnare la pena sostitutiva applicata

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi puntualmente al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, specificando per ciascun episodio contestato quali condotte siano state poste in essere dall’imputato, quale sia il tipo di concorso attribuito e quale efficacia causale abbia avuto il contributo contestato.
  • La responsabilità concorsuale per fatti di violenza o resistenza non può essere affermata in modo meramente assertivo sulla base del ruolo di leadership o della sola presenza del soggetto sul luogo dei fatti, occorrendo una motivazione che individui un concreto contributo causale o psicologico ai singoli reati.
  • Un comportamento successivo alla commissione dei fatti non può essere valorizzato come causa ex post delle condotte già consumate, se non viene spiegato in modo logicamente coerente quale nesso abbia con gli episodi precedenti.
  • Quando una precedente decisione irrevocabile ha già attribuito a un medesimo comportamento un significato incompatibile con quello poi successivamente affermato, il giudice di rinvio deve confrontarsi espressamente con tale contrasto e spiegare perché una diversa lettura sia oggi sostenibile.
  • Le pene sostitutive della detenzione possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato; tale consenso deve riguardare la specifica pena sostitutiva che il giudice intende applicare, non essendo consentito sostituirla d’ufficio con una pena diversa, anche se ritenuta più favorevole.
  • Se la difesa chiede una sola specifica pena sostitutiva e il giudice la nega, non può autonomamente applicarne un’altra senza consenso dell’imputato; in tal caso la statuizione sostitutiva è illegittima e va eliminata.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazione

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