Sentenza del 22/01/2015 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Vendita infragruppo ed elusione fiscale - Riscossione a titolo provvisorio in primo grado, periodo applicazione modifica frazione tributo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, una serie di trasferimenti successivi della proprietà di un immobile tra società appartenenti al medesimo gruppo, dai quali era derivato un incremento del credito IVA. La società contestava che tali operazioni potessero essere qualificate come elusive ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Dall'altro lato, veniva contestata la riscossione provvisoria effettuata durante il giudizio di primo grado, sostenendo che avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo soltanto la quota pari a un terzo del tributo, anziché il 50%, alla luce della modifica introdotta dal D.L. n. 70 del 2011.
La decisione
La sentenza ha escluso l'elusione fiscale, ritenendo che i passaggi infragruppo dell'immobile e il conseguente incremento del credito IVA non integrassero l'aggiramento di un obbligo tributario o di un divieto, elemento necessario per applicare l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Quanto alla riscossione provvisoria, ha invece ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo del 50% del tributo ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973. La modifica che aveva ridotto la quota a un terzo, introdotta dal D.L. n. 70 del 2011, si applica ai ruoli iscritti dopo la sua entrata in vigore, il 13 luglio 2011, ed è irrilevante la data di notificazione della cartella.
Norme richiamate
Art. 37-bis, D.P.R. n. 600 del 1973
La norma richiede un effettivo aggiramento di obblighi o divieti tributari, oltre all'eventuale conseguimento di un vantaggio fiscale, affinché un'operazione possa essere qualificata come elusiva. Il semplice trasferimento di un immobile tra società dello stesso gruppo, con incremento del credito IVA, non è sufficiente.
Art. 15, D.P.R. n. 602 del 1973
In pendenza del giudizio di primo grado, la riscossione provvisoria può essere effettuata mediante iscrizione a ruolo della quota prevista dalla disciplina vigente al momento dell'iscrizione del ruolo.
D.L. n. 70 del 2011
La modifica della quota riscuotibile, ridotta da una metà a un terzo, si applica ai ruoli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore, il 13 luglio 2011. Non rileva invece la data di notificazione della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Le operazioni infragruppo non sono automaticamente elusive: occorre dimostrare che siano state strutturate per aggirare uno specifico obbligo o divieto tributario e non soltanto che abbiano prodotto un vantaggio fiscale.
- L'incremento di un credito IVA, da solo, non prova l'elusione se l'operazione ha una struttura giuridica effettiva e non comporta violazioni o aggiramenti della normativa fiscale.
- Per determinare la percentuale del tributo riscuotibile provvisoriamente durante il primo grado di giudizio, occorre fare riferimento alla disciplina vigente alla data di iscrizione a ruolo.
- La data di notificazione della cartella non determina la normativa applicabile quando la legge collega l'efficacia della modifica alla data di iscrizione del ruolo.
- La decisione presenta un esito misto: la contestazione sull'elusione è stata accolta, mentre quella relativa alla percentuale della riscossione provvisoria è stata respinta.
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