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Sentenza

Sentenza n. 36/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 76/2025 del 25.02.2025.

Giustizia amministrativa202500205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, mediante pagamento delle spese processuali, della sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 76/2025 passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 76/2025, che aveva condannato il Comune di Castelmauro al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 43,00 per esborsi, euro 65,00 per la fase di studio, euro 65,00 per la fase introduttiva ed euro 135,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. La sentenza non è stata appellata, è stata munita di attestazione di conformità e notificata al Comune il 28 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Decorso il termine dilatorio previsto dalla disciplina applicabile, il Comune non ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di pace, la notificazione del titolo al Comune e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha precisato che, dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione della copia munita dell'attestazione di conformità all'originale. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli azionabili in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché era incontroversa la mancata esecuzione del giudicato, ha ordinato al Comune di pagare integralmente le somme dovute, oltre agli accessori di legge, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Segretario comunale quale commissario ad acta, da attivarsi su istanza della ricorrente e da eseguire nell'ulteriore termine di trenta giorni. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato e degli esborsi di cancelleria relativi all'attestazione di passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha definito il ricorso.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente l'azione di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'obbligato è una pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio applicabile all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il relativo decorso è stato ritenuto verificato dopo la notificazione del titolo al Comune.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, la spedizione del titolo in forma esecutiva non è più necessaria per portare a esecuzione le sentenze del giudice ordinario; è sufficiente la notificazione del titolo munito dell'attestazione di conformità all'originale.

  • art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    È richiamato quale fonte delle modifiche all'art. 475 c.p.c. che hanno eliminato la necessità della spedizione in forma esecutiva.

  • l. 29 dicembre 2022, n. 197

    È richiamata quale fonte modificativa della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere da una pubblica amministrazione l'adempimento delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, occorre dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
  • Per le sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: ai fini dell'esecuzione e dell'ottemperanza è sufficiente la notificazione del titolo munito dell'attestazione di conformità all'originale.
  • Quando è accertata la mancata esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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