Cassazione Penale, Sentenza n. 4809/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto che confermava la confisca di un fabbricato intestato a MACANNUCO, disposto dal Tribunale di Agrigento come misura di prevenzione a seguito del riconoscimento della pericolosità sociale di ZAMBITO, collegata ad attività di usura (periodo 2003-2009). I motivi dedotti in cassazione erano: (1) violazione e corretta applicazione dell'art. 16 d.lgs. n. 159/2011, con richiamo alla sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale che avrebbe inciso sulle categorie di pericolosità; i ricorrenti contestavano che la confisca non fosse sufficientemente motivata riguardo alla dimostrazione che l'immobile fosse stato acquistato o mantenuto con proventi illeciti e che non fosse stata valutata la prova di redditi leciti e di proventi dalla vendita di un terreno (40.000 euro) e redditi aziendali leciti; (2) violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 in relazione all'accertamento del carattere di pericolosità economico-abitativa e al nesso temporale tra le condotte illecite accertate e l'acquisizione dell'immobile; (3) vizio processuale relativo alla assenza di interesse a ricorrere di ZAMBITO: i ricorrenti evidenziavano un'apparente incoerenza fra l'affermazione della Corte territoriale che l'intestazione fosse fittizia (che renderebbe ZAMBITO titolare effettivo) e la conclusione che ZAMBITO sarebbe privo di interesse a impugnare perché l'immobile risulterebbe formalmente intestato alla moglie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per ragioni processuali. Ha confermato che: (a) il ricorso proposto per conto di MACANNUCO dal difensore è inammissibile perché privo di procura speciale (art. 100 c.p.p.), vizio non sanabile richiamando l'art. 182 c.p.c.; (b) ZAMBITO non ha interesse ad agire: la Corte ha rilevato l'incoerenza della posizione difensiva (se ZAMBITO sostiene di non essere titolare non ha interesse; se invece sostiene che l'immobile gli appartiene di fatto allora ha interesse ma la difesa ha ammesso entrambe le tesi), e ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito. Per tali motivi la Corte non ha esaminato i motivi di merito relativi all'art. 16 e 24 d.lgs. 159/2011, che il giudice di merito aveva comunque motivato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende per l'inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) art. 16
art. 16 d.lgs. n. 159/2011
I ricorrenti contestavano l'applicazione della norma per la confisca in relazione alle categorie di pericolosità; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché ha dichiarato i ricorsi inammissibili per ragioni processuali
d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) art. 24
art. 24 d.lgs. n. 159/2011
Richiamata dai ricorrenti in relazione all'accertamento del nesso tra attività illecite e patrimonio; la Corte non ha approfondito la questione di merito essendo il ricorso inammissibile
d.lgs. n. 159/2011 art. 10 comma 3
art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011
La Corte conferma l'orientamento che il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione è assentito solo per violazione di legge, limitando così la possibilità di esaminare questioni di fatto in sede di legittimità
codice di procedura penale art. 100
La mancata procura speciale al difensore del terzo interessato (MACANNUCO) determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da quel difensore
codice di procedura civile art. 182 comma secondo
art. 182, comma secondo, c.p.c.
Non rilevabile per regolarizzare il difetto di rappresentanza nel processo penale in materia di misure di prevenzione (orientamento consolidato richiamato dalla Corte)
codice di procedura penale art. 616
Consentendo la condanna al versamento a titolo di cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della inammissibilità dei ricorsi
Corte costituzionale sentenza n. 24/2019
sentenza n. 24/2019 Corte cost.
Riferita dai ricorrenti come elemento che incide sulla rilevanza delle categorie di pericolosità previste dal d.lgs. 159/2011; la Cassazione non decide sul punto per motivi di ammissibilità
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. sent. n. 47239/2014 e Sez. 3 sent. n. 29858/2017)
Sez. U sent. n. 47239 del 30/10/2014; Sez. 3 sent. n. 29858 del 01/12/2017
Richiamate dalla Corte per affermare il principio secondo cui il difensore del terzo non munito di procura speciale non può proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione
Corte Costituzionale sentenza n. 186/2000 (richiamata sul tema delle ammende)
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio sulla valutazione dei profili di colpa per l'irrogazione delle ammende; usata a supporto della condanna alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazioni di legge: questioni di fatto (nexus tra proventi illeciti e bene) sono difficilmente riesaminabili in Cassazione se non emerge un chiaro vizio di diritto
- Il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione; la mancanza di tale procura rende il ricorso inammissibile e non sanabile con rimedi civilistici
- Chi impugna deve avere un interesse coerente e attuale: posizioni difensive contraddittorie (ad es. ammettere di essere il titolare di fatto e contemporaneamente negare interesse) possono determinare l'inammissibilità per carenza di interesse
- Prima di proporre ricorso è fondamentale curare la completezza della prospettazione probatoria in grado di dimostrare il nesso temporale e materiale tra condotte illecite e acquisto/possesso del bene, soprattutto quando la contesa riguarda beni intestati a terzi
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità possono comprendere condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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