Cassazione Penale, Sentenza n. 31897/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte di appello per avere occupato arbitrariamente 159 mq di demanio marittimo, accorpandoli mediante una recinzione all'area privata in uso a uno stabilimento balneare e collocandovi gazebo, tappeti elastici e tensostrutture. La condotta era stata accertata nel 2016 ed era perdurante. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova tecnica dello sconfinamento, sostenendo l'inaffidabilità della sovrapposizione tra mappa catastale e immagini satellitari e l'eventuale riconducibilità dello sconfinamento alla tolleranza; erronea valutazione dell'elemento soggettivo, prospettando l'involontarietà dell'occupazione; violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; prescrizione del reato; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancata concessione della sospensione condizionale della pena; omessa nomina di un perito per un vaglio tecnico indipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti fattuali e diretti a una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di merito, fondata sugli accertamenti dell'Agenzia del Demanio svolti con strumentazione GPS, software tecnico e dati dei sistemi cartografici catastali, nonché sulla confessione dell'imputato circa l'uso dell'area per impedire il parcheggio degli utenti della spiaggia. È stata esclusa la prescrizione poiché l'occupazione abusiva del demanio marittimo è reato permanente e la permanenza era cessata con la sentenza di primo grado. È stato ritenuto motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p., in ragione della lunga durata della condotta e della sua pervicacia, così come il diniego della sospensione condizionale, per l'assenza di una prognosi favorevole di astensione da ulteriori occupazioni. La mancata nomina di un perito non è stata ritenuta censurabile in cassazione, trattandosi di mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1161 Codice della navigazione
La norma è applicata alla condotta di arbitraria occupazione di uno spazio del demanio marittimo.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità è stata esclusa per la lunga durata dell'occupazione abusiva e per la pervicacia della condotta.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
La mancata effettuazione di una perizia non integra, nel caso esaminato, una violazione censurabile come mancata assunzione di una prova decisiva.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di prova scientifica, il giudice di legittimità non deve stabilire quale acquisizione tecnico-scientifica sia astrattamente più attendibile, ma deve verificare la razionalità e la logicità della motivazione del giudice di merito e la correttezza metodologica del percorso seguito nella valutazione dell'affidabilità dei dati utilizzati.
- La contestazione in cassazione del risultato di un metodo scientifico non può limitarsi a contrapporre una diversa metodologia ritenuta più autorevole; il ricorrente deve indicare specificamente le carenze della tecnica utilizzata e dimostrare perché essa sia inidonea, nel caso concreto, a fondare il ragionamento probatorio.
- Quando la sentenza di merito valorizza accertamenti tecnici oggettivi e una dichiarazione dell'imputato che attesta la volontaria disponibilità dell'area demaniale per finalità proprie, la censura sull'elemento soggettivo è inammissibile se mira soltanto a sostituire la ricostruzione fattuale già adeguatamente motivata.
- Il reato di occupazione abusiva del demanio marittimo ha natura permanente; la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, che può coincidere con la sentenza di primo grado quando la condotta occupativa è perdurata sino a quel momento.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa, anche in presenza di un'occupazione territorialmente limitata, in considerazione della protrazione molto lunga della condotta e della pervicacia dell'autore nel mantenerla.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando, alla luce della condotta concretamente tenuta e dell'interesse economico perseguito, non sia formulabile una prognosi favorevole di astensione dalla reiterazione dell'illecito.
- La perizia è un mezzo di ausilio tecnico rimesso alla discrezionalità del giudice e non costituisce uno strumento sostitutivo della decisione; la sua mancata ammissione non integra di per sé l'omessa assunzione di una prova decisiva.
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