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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31897/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte di appello per avere occupato arbitrariamente 159 mq di demanio marittimo, accorpandoli mediante una recinzione all'area privata in uso a uno stabilimento balneare e collocandovi gazebo, tappeti elastici e tensostrutture. La condotta era stata accertata nel 2016 ed era perdurante. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova tecnica dello sconfinamento, sostenendo l'inaffidabilità della sovrapposizione tra mappa catastale e immagini satellitari e l'eventuale riconducibilità dello sconfinamento alla tolleranza; erronea valutazione dell'elemento soggettivo, prospettando l'involontarietà dell'occupazione; violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; prescrizione del reato; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancata concessione della sospensione condizionale della pena; omessa nomina di un perito per un vaglio tecnico indipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. I primi tre motivi sono stati ritenuti fattuali e diretti a una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di merito, fondata sugli accertamenti dell'Agenzia del Demanio svolti con strumentazione GPS, software tecnico e dati dei sistemi cartografici catastali, nonché sulla confessione dell'imputato circa l'uso dell'area per impedire il parcheggio degli utenti della spiaggia. È stata esclusa la prescrizione poiché l'occupazione abusiva del demanio marittimo è reato permanente e la permanenza era cessata con la sentenza di primo grado. È stato ritenuto motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p., in ragione della lunga durata della condotta e della sua pervicacia, così come il diniego della sospensione condizionale, per l'assenza di una prognosi favorevole di astensione da ulteriori occupazioni. La mancata nomina di un perito non è stata ritenuta censurabile in cassazione, trattandosi di mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1161 Codice della navigazione

    La norma è applicata alla condotta di arbitraria occupazione di uno spazio del demanio marittimo.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità è stata esclusa per la lunga durata dell'occupazione abusiva e per la pervicacia della condotta.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La mancata effettuazione di una perizia non integra, nel caso esaminato, una violazione censurabile come mancata assunzione di una prova decisiva.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di prova scientifica, il giudice di legittimità non deve stabilire quale acquisizione tecnico-scientifica sia astrattamente più attendibile, ma deve verificare la razionalità e la logicità della motivazione del giudice di merito e la correttezza metodologica del percorso seguito nella valutazione dell'affidabilità dei dati utilizzati.
  • La contestazione in cassazione del risultato di un metodo scientifico non può limitarsi a contrapporre una diversa metodologia ritenuta più autorevole; il ricorrente deve indicare specificamente le carenze della tecnica utilizzata e dimostrare perché essa sia inidonea, nel caso concreto, a fondare il ragionamento probatorio.
  • Quando la sentenza di merito valorizza accertamenti tecnici oggettivi e una dichiarazione dell'imputato che attesta la volontaria disponibilità dell'area demaniale per finalità proprie, la censura sull'elemento soggettivo è inammissibile se mira soltanto a sostituire la ricostruzione fattuale già adeguatamente motivata.
  • Il reato di occupazione abusiva del demanio marittimo ha natura permanente; la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, che può coincidere con la sentenza di primo grado quando la condotta occupativa è perdurata sino a quel momento.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa, anche in presenza di un'occupazione territorialmente limitata, in considerazione della protrazione molto lunga della condotta e della pervicacia dell'autore nel mantenerla.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata quando, alla luce della condotta concretamente tenuta e dell'interesse economico perseguito, non sia formulabile una prognosi favorevole di astensione dalla reiterazione dell'illecito.
  • La perizia è un mezzo di ausilio tecnico rimesso alla discrezionalità del giudice e non costituisce uno strumento sostitutivo della decisione; la sua mancata ammissione non integra di per sé l'omessa assunzione di una prova decisiva.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoProveImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reatoOnere della prova

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