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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33607/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alle annualità 2003-2004, con cui l’Ufficio ha recuperato IVA applicata in misura agevolata del 4% su fatture emesse da una società appaltatrice per forniture di serramenti e infissi metallici destinati alla realizzazione di un complesso immobiliare. Secondo l’Amministrazione, l’aliquota ridotta non spettava perché, al momento delle operazioni, il titolo edilizio prevedeva la costruzione di una residenza turistico-alberghiera e il complesso era classificato catastalmente in categoria D/2; pertanto mancavano i requisiti per la legge Tupini. La CTR aveva invece accolto l’appello della contribuente, valorizzando una successiva convenzione urbanistica del 2008 che consentiva la futura destinazione residenziale e ritenendo non provato che gli alloggi fossero abitazioni di lusso. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione della disciplina IVA agevolata, sostenendo che la verifica dei presupposti doveva essere compiuta con riferimento alla destinazione e classificazione esistenti al momento dell’emissione delle fatture, senza rilievo della successiva evoluzione urbanistica o dell’intenzione originaria del committente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR ha applicato erroneamente l’aliquota agevolata del 4% considerando una successiva modifica della destinazione urbanistica e l’intenzione del committente, anziché accertare se, al momento delle forniture, gli immobili fossero effettivamente riconducibili ai fabbricati agevolabili ai sensi della legge Tupini e della Tabella A del d.P.R. n. 633/1972. La Corte ha ribadito che l’agevolazione spetta solo se permane l’originaria destinazione e che, in caso di complesso destinato a residenza turistico-alberghiera, le unità non sono assimilabili a case di civile abitazione agevolabili.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge, e la Corte ha scrutinato la corretta applicazione della disciplina IVA agevolata.

  • art. 16 d.P.R. n. 633 del 1972

    Prevede aliquote agevolate IVA per operazioni aventi ad oggetto i beni e servizi indicati nella Tabella A allegata.

  • Tabella A, Parte II, n. 24, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972

    Riconosce l’aliquota del 4% per cessioni di beni forniti per la costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 della legge n. 408/1949 e successive modificazioni.

  • art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408

    Costituisce il parametro dei fabbricati per i quali la fornitura di beni può beneficiare dell’aliquota IVA agevolata.

  • D.M. 2 agosto 1969

    La Corte ha ritenuto irrilevante la discussione sulla qualità di abitazioni di lusso, perché decisiva era la diversa destinazione turistico-alberghiera del complesso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’IVA agevolata per beni forniti per la costruzione di fabbricati agevolabili, la verifica va compiuta con riferimento alle caratteristiche strutturali, funzionali e catastali dell’immobile al momento della ultimazione dell’edificio o della fornitura, non a successive variazioni urbanistiche.
  • La successiva modifica della destinazione urbanistica non consente di retrodatare il beneficio fiscale se, al momento dell’operazione, il complesso era ancora destinato a uso turistico-alberghiero o comunque non riconducibile ai fabbricati agevolati.
  • L’agevolazione IVA spetta solo se il contribuente prova che i beni finiti sono stati forniti per la costruzione di fabbricati rientranti nell’ambito oggettivo della norma agevolativa.
  • Un complesso destinato a residenza turistico-alberghiera è espressione di attività imprenditoriale e non è assimilabile a case di civile abitazione ai fini dei benefici fiscali previsti per la legge Tupini.
  • La mancanza delle caratteristiche di abitazioni di lusso non è sufficiente, da sola, a fondare il diritto all’aliquota ridotta quando difetti il diverso requisito della destinazione del fabbricato a casa di civile abitazione agevolabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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